Sentenza nº 4 da Constitutional Court (Italy), 10 Febbraio 1964

Data di Resoluzione10 Febbraio 1964
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 4

ANNO 1964

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, intitolata: "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione", promosso con ricorso del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, notificato il 30 marzo 1963, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l'8 aprile successivo ed iscritto al n. 2 del Registro ricorsi 1963.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Pietro Gasparri, per la Regione sarda, e il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 marzo 1963, la Regione sarda ha impugnato la legge 4 febbraio 1963, n. 129, intitolata: "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione". In particolare la Regione ha chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, e 5 della legge statale per contrasto con gli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto speciale per la Regione sarda.

  2. - L'art. 1 della legge impugnata, disponendo che il Ministro dei lavori pubblici é autorizzato a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato, utilizzando, per i territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni (tra i quali é compresa la Sardegna), il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno e sentendo le Regioni a Statuto speciale e, ove esistenti, le Regioni a statuto normale, avrebbe invaso, in primo luogo, la sfera di competenza legislativa primaria della Regione in quanto attiene all'"esercizio dei diritti demaniali.. sulle acque pubbliche" (art. 3, lett. e, dello Statuto), ai "lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione" (art. 3, lett. a) tra i quali sono necessariamente da ricomprendere gli acquedotti, data la connessione di questi con le acque pubbliche sulle quali la Regione ha diritto di proprietà ai sensi dell'art. 14 dello Statuto; e alla "urbanistica" (art. 3, lett. f), in quanto una pianificazione in materia di acquedotti non può non rientrare nella pianificazione generale "urbanistica"; e, in secondo luogo, la sfera di competenza legislativa regionale cosiddetta concorrente in materia di industria (art. 4, lett. a), di grande e media bonifica (art. 4, lett. c), di produzione e distribuzione dell'energia elettrica (art. 4, lett. e), di assunzione dei pubblici servizi (art. 4, lett. i), tutte quante collegate inevitabilmente con la materia degli acquedotti. E poiché, secondo l'art. 6 dello Statuto, la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha competenza legislativa, e la legge non le ha riconosciuto, invece, nient'altro se non una competenza consultiva, anche quest'articolo dello Statuto sarebbe stato violato, come risulterebbe violato anche l'art. 14, secondo il quale la Regione é succeduta allo Stato in tutti i diritti di proprietà patrimoniale e demaniale, comprese le acque, stante che non si può pianificare in materia di acquedotti senza contemporaneamente pianificare in materia di utilizzazione delle risorse idriche.

  3. - L'art. 2 della legge impugnata, disponendo alle lettere a e b che il piano deve "considerare le esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali" sulla base di criteri che la legge stessa determina, e deve "accertare la consistenza delle varie risorse idriche esistenti ... e indicare quali gruppi di risorse idriche siano ... da attribuire a determinati gruppi di abitati ...", violerebbe le disposizioni dell'art. 3, lett. f ed e, nonché gli artt. 6 e 14 dello Statuto, secondo i quali alla Regione spetta di legiferare ed amministrare in materia di urbanistica e di acque pubbliche. In queste stesse violazioni, ma anche nella violazione delle norme statutarie in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale (art. 3, lett. e) e di igiene e sanità (art. 4, lett. i), incorrerebbero poi le norme contenute nel medesimo art. 2, lett. c e d, della legge impugnata, che attribuiscono al Ministero la competenza a determinare "gli schemi sommari delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi acquedotti o la integrazione o sistemazione di quelli esistenti.. e redigere un preventivo generale di spesa", nonché a elaborare "gli schemi...

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