Sentenza nº 13 da Constitutional Court (Italy), 07 Marzo 1964

Data di Resoluzione07 Marzo 1964
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 13

ANNO 1964

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof, GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale di 52 decreti del Presidente della Repubblica, con i quali sono state trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) altrettante imprese elettriche, promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorso del Presidente della Regione della Valle d'Aosta, notificato l'11 aprile 1963, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 successivo ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1963, avverso il D.P.R. 14 marzo 1963, n. 217;

2) ricorso del Presidente della Regione della Valle d'Aosta, notificato il 26 aprile 1963, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 maggio successivo ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1963, avverso il D.P.R. 29 marzo 1963, n. 340;

3) ricorso del Presidente della Regione della Valle d'Aosta, notificato il 28 giugno 1963, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 luglio successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1963, avverso il D.P.R. 16 maggio 1963, n. 710;

4) ricorsi del Presidente della Regione del Trentino- Alto Adige, notificati il 31 maggio 1963, depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il 10 giugno successivo ed iscritti ai nn. 7, 8, 9 e 10 del Registro ricorsi 1963, avverso i DD. PP. RR. 18 aprile 1963, nn. 578, 593, 584 e 592;

5) ricorsi del Presidente della Regione del Trentino- Alto Adige, notificati il 28 giugno 1963, depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 luglio successivo ed iscritti ai nn. 12, 13,14,15 e 16 del Registro ricorsi 1963, avverso i DD.PP.RR. 16 maggio 1963, nn. 709, 711, 716,720 e 722; 6) ricorsi del Presidente della Regione del Trentino- Alto Adige, notificati il 30 settembre 1963, depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 ottobre successivo ed iscritti ai numeri da 17 a 56 del Registro ricorsi 1963, avverso i DD. PP. RR. 4 agosto 1963, nn. 1093, 1097, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1139, 1140, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151 e 1156, e 21 agosto 1963, n. 1166.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1964 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Arturo Colonna e Gian Carlo Mattei Gentili, per le Regioni, ed il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Con tre distinti ricorsi, di contenuto pressoché identico, salvi i particolari riferimenti alle situazioni delle imprese trasferite, notificati l'11 e 26 aprile e il 28 giugno 1963, il Presidente della Valle d'Aosta ha impugnato i decreti presidenziali 14 marzo 1963, n. 217, 29 marzo 1963, n. 340, e 16 maggio 1963, n. 710, con i quali sono state trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica, rispettivamente, la "Società Idroelettrica Piemontese", la "Società Dinamo" ed il "Consorzio elettrico del Buthier". La Regione, dopo avere posto in rilievo la vitale importanza per l'economia della Valle del regime delle acque (in proposito presenta una pubblicazione tecnica), premette una esposizione dei precedenti relativi alla situazione del demanio idrico nel suo territorio a cominciare dal decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, con il quale fu disposta la concessione gratuita alla Valle per 99 anni, con possibilità di rinnovazione, di tutte le acque pubbliche esistenti nella Valle. Con decreto legislativo del 23 dicembre 1946, n. 352, si stabilì che la Valle provvede mediante un proprio ufficio ai servizi concernenti le concessioni e utilizzazioni delle acque pubbliche. Con lo Statuto speciale i poteri ed i diritti già attribuiti alla Regione in tema di acque pubbliche furono ampliati e rafforzati. In proposito, la Regione assume che, secondo l'interpretazione data dal Tribunale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Torino, dal Consiglio di Stato e da questa stessa Corte con la sentenza 27 gennaio 1958, n. 8, i poteri ed i diritti trasmessi dallo Stato alla Valle sarebbero i seguenti:

  1. in base all'art. 7, utilizzazione (anche diretta) a scopo industriale e in particolare idroelettrico delle acque pubbliche regionali, escluse soltanto quelle non comprese nella citata norma; utilizzazione che non patisce altra limitazione se non quella stabilita con l'art. 8 (utilizzazione nel territorio dello Stato secondo un piano generale);

  2. potestà di subconcessione da parte della Regione secondo la precedura e le norme tecniche del T.U. del 1933 sulle acque, nei limiti testé indicati: procedura e norme tecniche che non vincolano la Regione nell'apprezzamento di merito e nell'esercizio delle sue facoltà discrezionali (art. 8 dello Statuto);

  3. subentro della Regione ai sensi dell'art. 7, terzo comma, dello stesso Statuto in ogni caso di cessazione dell'uso o della concessione delle acque escluse dalla concessione alla Valle;

  4. imposizione e percezione di canoni per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, entro certi limiti da stabilirsi dal Governo dello Stato sentita la Giunta regionale (art. 9 dello Statuto) e acquisizione dei nove decimi dei canoni percepiti dallo Stato per le concessioni di derivazione a scopo idroelettrico (art. 12);

  5. acquisizione al termine delle subconcessioni della proprietà delle opere di presa e derivazione degli impianti idroelettrici ai sensi dell'art. 25 del T.U. sulle acque (artt. 5-8 dello Statuto);

  6. potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica ai sensi dell'art. 3, lett. d, dello Statuto, per la disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico ed esercizio delle funzioni amministrative già di spettanza degli organi statali, specie per quanto concerne le istruttorie sulle domande di concessioni, la formazione dei disciplinari, la vigilanza sull'utilizzazione delle acque subconcesse (art. 4 dello Statuto).

    In materia la Regione, con gli artt. 41-42 delle norme annesse alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, concernente l'ordinamento dei servizi regionali, regolò le funzioni dell'Assessorato dei lavori pubblici, con particolare riferimento all'Ufficio acque.

    Con legge regionale 8 novembre 1956, n. 4, furono dettate le norme procedurali per l'utilizzazione delle acque pubbliche nella Valle, stabilendo che la Regione esercita tutti i poteri e tutte le attribuzioni già di pertinenza dello Stato e dando apposite norme sul concreto esercizio di tali attribuzioni; in particolare si dispose che per i sovracanoni a favore dei Comuni rivieraschi afferenti alle utenze idroelettriche date in subconcessione provvede l'Amministrazione regionale all'istruttoria ed alla proposta di liquidazione e di ripartizione.

    Notevole importanza la Regione assegna alla legge regionale 8 novembre 1956, n. 4, nel cui art. 1 si stabilì che la proroga di 15 anni disposta dall'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 42, si applica nel territorio della Valle. E ciò in relazione ad una circolare del 5 maggio 1952 del Ministero dei lavori pubblici, la quale aveva dichiarato che il nuovo modo di acquisto del diritto d'uso istituito dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1550, appare incompatibile con la norma costituzionale che accordò la concessione novantanovennale alla Valle d'Aosta. Segue, nel ricorso, la menzione del lavoro compiuto dall'Ufficio della Valle in questo settore ed una minuta esposizione delle vicende subite dai rapporti tra la "Società Elettrica Piemonte" e la Valle e lo stato di tali rapporti al momento della emanazione del decreto, ora impugnato, concernente il passaggio all'E.N.E.L. della S.I.P.: presenta gli atti salienti, relativi a detti rapporti, nonché quelli riguardanti i provvedimenti regionali nei confronti della "Società Dinamo" e del "Consorzio elettrico Buthier".

    La narrativa di fatto si conclude con il ricordo dei lavori parlamentari sulla legge 6 dicembre 1962, delle assicurazioni date dal Governo per il rispetto dei diritti e degli interessi delle Regioni a statuto speciale ed in particolare del riconoscimento, che si leggerebbe nelle relazioni parlamentari di maggioranza sia alla Camera dei Deputati che al Senato, circa il rispetto della concessione fatta alla Valle con lo statuto di autonomia. La Regione presenta in proposito alcuni atti del carteggio tra il Presidente regionale e due parlamentari della Valle ed una nota dello stesso Presidente al Ministero dell'industria del 29 gennaio 1963, con la quale si prospettano i diritti della Valle nei riguardi dell'applicazione della legge 6 dicembre 1962.

    Prima di sintetizzare i motivi del ricorso ed esporre le conclusioni giova dedicare un cenno alla parte essenziale della premessa che il ricorso fa circa i rapporti fra le leggi nazionali ordinarie e gli ordinamenti regionali.

    Quando una legge statale ordinaria viene emanata in contrasto con una legge regionale nel campo dei poteri e diritti costituzionalmente protetti a favore della Regione, la legge nazionale deve essere interpretata nel senso che essa non abbia voluto produrre effetti nel territorio della Regione, specie quando la legge nazionale é congegnata in modo che la sua attuazione é rimandata a provvedimenti successivi e specialmente a successive leggi delegate. In questi casi l'invasione della sfera di competenza della Regione...

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