Sentenza nº 14 da Constitutional Court (Italy), 07 Marzo 1964

Data di Resoluzione07 Marzo 1964
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 14

ANNO 1964

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), promosso con ordinanza emessa il 10 settembre 1963 dal Giudice conciliatore di Milano nel procedimento civile vertente tra Costa Flaminio, l'Ente nazionale per l'energia elettrica e la Società per azioni "Edisonvolta", iscritta al n. 192 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Costa Flaminio, della Società "Edisonvolta" e dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1964 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Flaminio Costa e Gian Galeazzo Stendardi, per il Costa, gli avvocati Antonio Sorrentino, Aldo Dedin ed Enrico Pizzi, per la Società "Edisonvolta", gli avvocati Leopoldo Piccardi, Luigi Galateria, Massimo Severo Giannini e Francesco Santoro Passarelli, per l'E.N.E.L., e il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

In un giudizio davanti al Conciliatore di Milano l'avvocato Flaminio Costa sosteneva di non essere tenuto a corrispondere all'E.N.E.L., succeduto alla Società "Edisonvolta" in virtù della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la somma dovuta per la somministrazione di energia elettrica. L'attore deduceva: di non essere tenuto a pagare all'E.N.E.L., in quanto l'Ente non aveva adempiuto a quanto prescritto dall'art. 1406 del Codice civile; quale cittadino italiano e nella dichiarata veste di azionista della Società "Edisonvolta", egli era interessato a che l'introito dei corrispettivi per fornitura di energia elettrica andasse ad arricchire tale Società; non intendeva, poi, pagare all'E.N.E.L., la cui legge istitutiva ed i conseguenti provvedimenti legislativi delegati per il trasferimento delle società elettriche al nuovo Ente erano costituzionalmente illegittimi.

Il Conciliatore, con ordinanza del 10 settembre 1963, dichiarata la contumacia della "Edisonvolta" e premesso che le uniche questioni di legittimità costituzionale che potessero avere influenza nella causa erano quelle riguardanti la legittima costituzione dell'E.N.E.L., dichiarava rilevanti e non manifestamente infondate cinque sulle tredici eccezioni sollevate dall'attore e riassunte nel testo dell'ordinanza stessa. Le questioni rimesse dal Conciliatore riguardano soltanto la legge 6 dicembre 1962, la quale sarebbe in contrasto con la Costituzione per i motivi seguenti:

  1. violazione dell'art. 67 della Costituzione, essendo stata, quella legge, approvata da parlamentari, i quali avevano dichiarato di dare voto favorevole soltanto in obbedienza alle direttive del loro rispettivo partito politico;

  2. violazione dell'art. 43 della Costituzione per mancanza dei requisiti di utilità generale che potrebbero giustificare una legge di espropriazione: motivi non indicati nel testo della legge ed esclusi dalla stessa relazione di maggioranza al disegno di legge. Tale esclusione é confermata dal fatto che il numero delle imprese esentate é di gran lunga superiore al numero delle imprese espropriate;

  3. violazione degli artt. 4 e 41 della Costituzione. L'art. 1 della legge denunziata, stabilendo una riserva generale a favore di un soggetto per l'esercizio di una determinata attività, vieta per il futuro a tutti la scelta di tale attività;

  4. violazione dell'art. 3 della Costituzione. Gli artt. 1 e 4, n. 8, della legge, esentando tutte le imprese che non raggiungono la produzione di 15 milioni di chilowattore annui di energia, danno luogo ad una disparità di trattamento arbitraria ed irragionevole;

  5. violazione dell'art. 11 della Costituzione. L'intera legge é in contrasto con le seguenti disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità economica europea: con l'art. 102, in quanto la legge, prima di essere adottata, avrebbe dovuto essere sottoposta all'esame della Commissione della C.E.E.; con l'art. 93, n. 3, perché la stessa legge consente aiuti vietati dal Trattato ed in particolare perché nell'art. 4, comma 11, prevede un trattamento di favore per la Società per azioni Acciaierie di Terni; con l'art. 53, il quale vieta l'introduzione di nuove restrizioni al principio della libertà di stabilimento; con l'art. 37, n. 2, per aver creato un nuovo monopolio nazionale.

L'ordinanza, notificata e comunicata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Camere legislative in varie date dal 23 settembre al 3 ottobre 1963, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 2 novembre successivo.

Davanti a questa Corte si sono costituiti l'attore e le altre parti nel giudizio presso il Conciliatore ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. Tutti hanno presentato deduzioni e memorie, depositate rispettivamente: per l'avv. Costa l'11 ottobre 1963 e il 20 gennaio 1964, per l'"Edisonvolta" il 22 novembre 1963 e il 23 gennaio 1964, per l'E.N.E.L., il 31 ottobre 1963 e il 22 gennaio 1964, per il Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 ottobre 1963 e il 23 gennaio 1964.

Preliminarmente, l'Avvocatura dello Stato, pur non facendone oggetto di formale eccezione, ha sottoposto all'attenzione della Corte il dubbio se potesse riconoscersi all'attore il potere di eccepire l'illegittimità costituzionale della legge, dal momento che il pagamento effettuato all'E.N.E.L. doveva considerarsi del tutto legittimo in costanza di vigore di una legge ordinaria non colpita, al momento del pagamento, da dichiarazione di illegittimità costituzionale. Altri dubbi, secondo l'Avvocatura, potrebbero sorgere per quanto attiene al modo con cui le questioni di legittimità sono state sollevate con l'ordinanza, che ha denunziato in blocco tutta la legge istitutiva dell'E.N.E.L. senza precisare gli articoli di essa che sarebbero in contrasto con i numerosi precetti della Costituzione invocati.

La difesa della Società "Edisonvolta", la quale nelle deduzioni aveva concluso per la dichiarazione di illegittimità della legge, ha, con la memoria, chiesto, in via preliminare, il rinvio degli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza delle dedotte questioni. Osserva che, esclusa dalla stessa ordinanza di rinvio la legittimazione dell'attore nella sua veste di cittadino italiano e nella sua qualità di azionista della Società "Edisonvolta", quel giudice ha ritenuto rilevante l'accertamento della legittimità costituzionale della legge, considerando che l'attore, utente di energia elettrica, avesse diritto di sapere a chi fosse tenuto a pagare, se all'E.N.E.L. o all'"Edisonvolta". Dopo avere notato che l'importo della bolletta, di lire 1925, si riferiva ai soli diritti fissi del bimestre marzo-aprile (per avere l'utente consumato l'energia prodotta e fornita dall'E.N.E.L., ma impedito la lettura del contatore e la fatturazione del consumo), la difesa Edisonvolta afferma che il vero intendimento dell'attore era quello di proporre principali per una questione di legittimità costituzionale. Difatti, la domanda era palesemente inammissibile, in quanto il consumatore di energia elettrica (a parte l'esiguità della somma) può avere interesse a non pagare affatto o a pagare una somma minore, ma, non contestato il debito (come non lo era nella fattispecie), egli non ha interesse a pagare ad un soggetto invece che ad un altro. Il pagamento all'E.N.E.L. avrebbe liberato l'attore dalle sue obbligazioni, in quanto, a norma dell'art. 1189 del Codice civile, egli avrebbe pagato in buona fede a chi appariva legittimato a ricevere il pagamento in base a circostanze univoche: il che non era dubbio di fronte ad una legge formale che aveva trasferito all'E.N.E.L. l'azienda elettrica della "Edisonvolta". E ciò tanto più che, da un lato, la stessa assenta creditrice effettiva, mantenendosi contumace, non aveva affatto rivendicato la titolarità del credito e, dall'altro, la bolletta si riferiva a diritti fissi maturati successivamente al trasferimento dell'azienda all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Nel merito, le deduzioni delle parti possono così essere esposte in riferimento alle singole questioni sollevate con l'ordinanza di rimessione.

Sulla prima questione (violazione dell'art. 67 della Costituzione) l'avv. Costa, dopo avere, anche sulla base della giurisprudenza della stessa Corte, premesso che la Corte costituzionale ha il potere di sindacare il procedimento di formazione della legge sino al momento della formazione della volontà dell'organo normativo, ricorda atteggiamenti e dichiarazioni di vari componenti delle due Assemblee legislative nel Parlamento e fuori, quali risultano dagli atti parlamentari, ed in particolare dalle relazioni al disegno di legge, e dalla stampa (di cui produce alcuni estratti), per affermare che dal tutto risulterebbe come i parlamentari, in misura maggiore o minore per la parte che compone la maggioranza e che quindi ha determinato la formazione della volontà di ciascuna Assemblea, avrebbero determinato la propria volontà e l'avrebbero espressa o in obbedienza al mandato imperativo che li vincolava o nell'esercizio di una funzione di rappresentanza di un soggetto particolare e non di tutta la Nazione o di tutto il corpo elettorale. Da ciò l'illegittimità nella formazione della legge per effetto...

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