Sentenza nº 75 da Constitutional Court (Italy), 07 Luglio 1964
Data di Resoluzione | 07 Luglio 1964 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 75
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÏ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIEACIO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura", promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1963 dal Giudice conciliatore di Pantelleria nel procedimento civile vertente tra D'Aietti Angelo e Belvisi Pietro, iscritta al n. 212 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di D'Aietti Angelo;
udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi gli avvocati Gustavo Minervini e Giuseppe Guarino, per D'Aietti Angelo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Il notaio Angelo D'Aietti, con atto 3 ottobre 1963, citava dinanzi al Conciliatore di Pantelleria il signor Pietro Belvisi, per il pagamento della somma di lire 8.818, residuo di compenso a lui dovuto per la redazione di un atto di compravendita.
Il convenuto eccepiva che per alcune prestazioni il compenso doveva essere ridotto alla met‡, a norma dell'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, avente per oggetto il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. Detta norma dispone che tutti gli atti e documenti inerenti all'applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola propriet‡ contadina e dei territori montani sono esenti dalle tasse di bollo, e gli onorari notarili sono ridotti a met‡.
Di questa norma il notaio D'Aietti contestava la legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli artt. 36, 35 e 3 della Costituzione.
Il Conciliatore riteneva la questione non manifestamente infondata e rimetteva gli atti a questa Corte, con ordinanza 5 novembre 1963, regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.
Si È costituito nel presente giudizio il notaio D'Aietti, rappresentato e difeso dagli avvocati Gustavo Minervini e Giuseppe Guarino, con deduzioni depositate il 21 febbraio 1964, nelle quali si sostiene che, dovendo la tariffa professionale essere stabilita sulla base del valore delle singole prestazioni, È palese l'illegittimit‡, ai sensi degli artt. 35 e 36 della Costituzione, di una legge che stabilisca che per dati atti tale tariffa debba essere ridotta a met‡, quando non sussiste alcuna ragione obiettiva che giustifichi detta riduzione.
Conseguenza della violazione dei menzionati articoli È la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), sia che ci si riferisca ai professionisti, sia che ci si riferisca agli atti, venendosi - tra l'altro - ad attuare fra i professionisti una discriminazione ingiustificata, a seconda...
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