Sentenza nº 75 da Constitutional Court (Italy), 07 Luglio 1964

Data di Resoluzione07 Luglio 1964
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 75

ANNO 1964

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÏ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIEACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura", promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1963 dal Giudice conciliatore di Pantelleria nel procedimento civile vertente tra D'Aietti Angelo e Belvisi Pietro, iscritta al n. 212 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34 dell'8 febbraio 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di D'Aietti Angelo;

udita nell'udienza pubblica del 10 giugno 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi gli avvocati Gustavo Minervini e Giuseppe Guarino, per D'Aietti Angelo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Il notaio Angelo D'Aietti, con atto 3 ottobre 1963, citava dinanzi al Conciliatore di Pantelleria il signor Pietro Belvisi, per il pagamento della somma di lire 8.818, residuo di compenso a lui dovuto per la redazione di un atto di compravendita.

Il convenuto eccepiva che per alcune prestazioni il compenso doveva essere ridotto alla met‡, a norma dell'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, avente per oggetto il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. Detta norma dispone che tutti gli atti e documenti inerenti all'applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola propriet‡ contadina e dei territori montani sono esenti dalle tasse di bollo, e gli onorari notarili sono ridotti a met‡.

Di questa norma il notaio D'Aietti contestava la legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli artt. 36, 35 e 3 della Costituzione.

Il Conciliatore riteneva la questione non manifestamente infondata e rimetteva gli atti a questa Corte, con ordinanza 5 novembre 1963, regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.

Si È costituito nel presente giudizio il notaio D'Aietti, rappresentato e difeso dagli avvocati Gustavo Minervini e Giuseppe Guarino, con deduzioni depositate il 21 febbraio 1964, nelle quali si sostiene che, dovendo la tariffa professionale essere stabilita sulla base del valore delle singole prestazioni, È palese l'illegittimit‡, ai sensi degli artt. 35 e 36 della Costituzione, di una legge che stabilisca che per dati atti tale tariffa debba essere ridotta a met‡, quando non sussiste alcuna ragione obiettiva che giustifichi detta riduzione.

Conseguenza della violazione dei menzionati articoli È la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), sia che ci si riferisca ai professionisti, sia che ci si riferisca agli atti, venendosi - tra l'altro - ad attuare fra i professionisti una discriminazione ingiustificata, a seconda...

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