Sentenza nº 6 da Constitutional Court (Italy), 12 Febbraio 1963
Data di Resoluzione | 12 Febbraio 1963 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 6
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINT, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65, 76, 82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, promosso con deliberazione emessa il 12 aprile 1962 dal Consiglio comunale di Baiso su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri:
udita nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca:
udito il sostituito avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Nel corso d'un procedimento relativo all'ineleggibilità di alcuni consiglieri promosso dai signori Grasselli e Marmiroli, il Consiglio comunale di Baiso ha emesso, per la seconda volta, una deliberazione di rinvio alla Corte costituzionale.
Con questa deliberazione, emanata il 12 aprile 1962, si denunciano da un lato gli artt. 82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, già denunciati in una precedente deliberazione di rinvio, dall'altro gli artt. 28, comma primo, 55, comma primo, 65 e 76 del citato T.U. 16 maggio 1960, n. 570.
Il primo gruppo di disposizioni (artt. 82 e segg. del T.U. 1960, n. 570, e 43 della legge 1956, n. 136) contrasterebbe con gli artt. 101, 102, 103, 108 e disp. VI della Costituzione: le norme impugnate avrebbero introdotto una nuova giurisdizione speciale contro il divieto degli artt. 102, 103 e senza nessuna di quelle garanzie che devono essere stabilite con legge dalle norme relative all'ordinamento giudiziario.
Le altre disposizioni (artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 del T.U. citato) contrasterebbero con l'art. 48, secondo comma, della Costituzione, per cui il voto é eguale, oltreché personale, libero e segreto: infatti, il numero dei candidati di ogni lista non può eccedere i quattro quinti del numero dei seggi da assegnare nel Comune; ciò comporterebbe la conseguenza che talora, nel...
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