Sentenza nº 46 da Constitutional Court (Italy), 09 Aprile 1963

Data di Resoluzione09 Aprile 1963
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 46

ANNO 1963

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2616 e 2617 del Codice civile e delle norme sulla disciplina della produzione e del commercio della canapa contenute nel R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 613; nel R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 279, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 614; nel R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1393, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 215; nel R.D.L. 8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 243; negli artt. 3, 4, 6 e 10 del D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n. 213; nella legge 30 giugno 1952, n. 813; nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, e negli artt. 2 e 3 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1962 dal Pretore di Frattamaggiore nel procedimento penale a carico di Liotti Fioravante, iscritta al n. 83 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Liotti Fioravante;

udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

udito l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per Liotti Fioravante.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di Frattamaggiore, la difesa del sig. Fioravante Liotti, imputato della contravvenzione prevista dagli artt. 6 e 22 del R.D.L. 8 novembre 1936, n. 1955, in relazione all'art. 6 del D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n. 213, richiamati in vigore dalla legge 30 giugno 1952, n. 813, per essersi illecitamente procacciato kg. 116 di canapa pettinata, tipo speciale, sollevò la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nel D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 613, e in particolare nell'art. 6; nel D.L. 3 febbraio 1936, n. 279, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 614; nel D.L. 11 giugno 1936, n. 1393, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 215; nel D.L. 8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 243, in particolare negli artt. 22 e 23; negli artt. 3, 4, 6 e 10 del D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n. 213; nell'art. 1 della legge 30 giugno 1952, n. 813; nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297; negli artt. 2 e 3 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, e negli artt. 2616 e 2617 del Codice civile.

    Il Pretore, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, con ordinanza 2 aprile 1962 ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte. L'ordinanza é stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 1962.

  2. - Si legge nell'ordinanza che la disciplina della produzione e del commercio della canapa, quale risulta dai procedimenti legislativi impugnati, trovava giustificazione nel sistema corporativo un tempo vigente in Italia e nella particolare situazione del Paese durante la guerra, ma che essa é ora in "radicale contrasto" con norme fondamentali della nuova Costituzione, e precisamente col principio di libertà dell'iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 della Costituzione, e con l'altro di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, proclamato dall'art. 3 della Costituzione, "senza che nella specie possano ritenersi ricorrenti le condizioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 41 e dalla norma contenuta nell'art. 43, come limitazioni poste ai principi stessi".

  3. - Nel presente giudizio si é costituito il sig. Fioravante Liotti, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Carlo Jemolo. Nelle deduzioni, depositate in cancelleria il 19 maggio 1962, premessa l'esposizione del regime attualmente in vigore per la produzione e il mercato della canapa, si richiama l'attenzione della Corte sui seguenti punti:

    1. l'art. 2 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, attribuisce al Consorzio nazionale produttori canapa uno scopo permanente ("promuovere il miglioramento e la tutela economica della produzione della canapa") e uno transitorio ("fino alla cessazione del regime di ammasso obbligatorio della canapa il Consorzio continuerà a svolgere i compiti già demandati al soppresso Ente nazionale esportazione canapa").

      Ora, laddove é da ritenere legittimo che il legislatore sottragga in tutto o in parte, nell'interesse generale, all'iniziativa privata una certa sfera di attività, non può, viceversa, considerarsi conforme alla Costituzione una norma, emanata nell'opinione che non debba essere modificato per questa parte l'ordinamento giuridico, e che non rechi limiti di tempo. Una norma di questo genere con efficacia temporale illimitata sarebbe in sé contraddittoria;

    2. la legittimità della disciplina legislativa della canapa non può essere fondata sulle norme costituzionali che consentono di porre limiti all'iniziativa economica privata. Non potrebbe, infatti, nella specie, essere invocato né l'art. 43, che consente di sottrarre all'iniziativa privata certe imprese o categorie di imprese, e nemmeno l'art. 41, secondo comma, per la ragione che l'utilità sociale, che viene richiamata da questo comma (non sarebbe possibile in questo caso fare riferimento a motivi di sicurezza, libertà e dignità umana), intesa come "realizzazione del benessere economico collettivo" o anche come "incremento produttivo" ed "equa distribuzione" - non é tutelata né perseguita dalla disciplina legislativa in materia di canapa. Le disposizioni impugnate e l'esperienza dimostrerebbero proprio il contrario, riducendosi il sistema a comprimere la produzione e la lavorazione della canapa nell'interesse di posizioni già prestabilite. Nemmeno sarebbe possibile ricorrere al terzo comma dell'art. 41, che consente alla legge di determinare programmi e controlli "perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Anche questo precetto costituzionale ha per fine di indirizzare l'impresa privata "verso traguardi ritenuti di interesse generale", anche mediante la creazione di strutture. Il regime in vigore, viceversa, non comporterebbe la tutela di alcun interesse generale, né fisserebbe programmi di sviluppo o fini da raggiungere, né indicherebbe una direttiva di evoluzione del sistema.

      La difesa prosegue affermando che l'iniziativa economica privata...

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