Sentenza nº 58 da Constitutional Court (Italy), 03 Maggio 1963
Data di Resoluzione | 03 Maggio 1963 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 58
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e della legge 28 giugno 1928, n. 1415, promossi con le sottoelencate ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 luglio 1961 dal Pretore di Casoli nel procedimento civile vertente tra Taraborrelli Domenico e D'Orazio Sergio, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 26 aprile 1962 dal giudice conciliatore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Marinello Bruno e Visnardi Bruno, iscritta al n. 121 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli.
Ritenuto in fatto
Nel procedimento civile in materia di lavoro tra Taraborrelli Domenico e D'Orazio Sergio, in corso dinanzi al Pretore di Casoli, il procuratore del convenuto sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e della intera legge 28 giugno 1928, n. 1415, in riferimento allo art. 33, quinto comma, della Costituzione.
Con ordinanza del 3 luglio 1961 il Pretore riteneva la questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata, e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
Nella ordinanza si osserva che le norme impugnate, in virtù delle quali persone in possesso del solo diploma di scuola media superiore possono essere autorizzate ad esercitare il patrocinio legale nelle Preture, violano il principio stabilito dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, secondo il quale "non é consentito l'esercizio di alcuna attività professionale senza l'esame statale di abilitazione".
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 16 settembre 1961, n. 232.
Analoga questione veniva sollevata di ufficio, nel procedimento...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
Sentenza nº 127 da Constitutional Court (Italy), 02 Maggio 1985
...dell'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale, ritenuta ammissibile dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 1963 e con successiva ordinanza n. 75 del 1976, in base al rilievo che davanti al pretore le parti possono stare in giudizio di persona, poich......
-
Sentenza nº 127 da Constitutional Court (Italy), 02 Maggio 1985
...dell'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale, ritenuta ammissibile dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 1963 e con successiva ordinanza n. 75 del 1976, in base al rilievo che davanti al pretore le parti possono stare in giudizio di persona, poich......