Sentenza nº 58 da Constitutional Court (Italy), 03 Maggio 1963

Data di Resoluzione03 Maggio 1963
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 58

ANNO 1963

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e della legge 28 giugno 1928, n. 1415, promossi con le sottoelencate ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 luglio 1961 dal Pretore di Casoli nel procedimento civile vertente tra Taraborrelli Domenico e D'Orazio Sergio, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1962 dal giudice conciliatore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Marinello Bruno e Visnardi Bruno, iscritta al n. 121 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli.

Ritenuto in fatto

Nel procedimento civile in materia di lavoro tra Taraborrelli Domenico e D'Orazio Sergio, in corso dinanzi al Pretore di Casoli, il procuratore del convenuto sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, e della intera legge 28 giugno 1928, n. 1415, in riferimento allo art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 3 luglio 1961 il Pretore riteneva la questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata, e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nella ordinanza si osserva che le norme impugnate, in virtù delle quali persone in possesso del solo diploma di scuola media superiore possono essere autorizzate ad esercitare il patrocinio legale nelle Preture, violano il principio stabilito dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, secondo il quale "non é consentito l'esercizio di alcuna attività professionale senza l'esame statale di abilitazione".

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 16 settembre 1961, n. 232.

Analoga questione veniva sollevata di ufficio, nel procedimento...

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