Sentenza nº 61 da Constitutional Court (Italy), 10 Maggio 1963

Data di Resoluzione10 Maggio 1963
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 61

ANNO 1963

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Ministro del lavoro 31 agosto 1954, concernente la concessione a determinate categorie di lavoratori del sussidio straordinario di disoccupazione, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1961 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Malinconico Lucia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 28 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avv. Guido Nardone, per l'I.N.P.S., e il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del procedimento civile pendente avanti al Tribunale di Lecce tra l'operaia tabacchina Malinconico Lucia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, avente ad oggetto la domanda di concessione, a favore della Malinconico, del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al decreto del Ministro del lavoro 31 agosto 1954, l'istante sollevò questione di legittimità costituzionale del detto decreto ministeriale in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

    Assumeva al riguardo la Malinconico che il Ministro, col decreto impugnato, emesso ai sensi dell'art. 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, secondo cui "per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro del tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro" e posseggano determinati requisiti, pure indicati nella detta disposizione, aveva violato i limiti della delega legislativa che gli era stata così attribuita. E ciò perché col provvedimento in esame si era subordinata la possibilità di godere del sussidio concesso (alle operaie tabacchine) alla circostanza che le stesse avessero prestato la loro opera "almeno in due delle tre campagne 1951-52, 1952-53 e 1953-54". Così infatti, mentre veniva ad escludersi il diritto al sussidio a favore di essa istante, che aveva prestato la propria opera solo in una delle predette campagne, si poneva...

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