Sentenza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 1963

Data di Resoluzione19 Dicembre 1963
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 164

ANNO 1963

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna con ricorso notificato il 3 aprile 1963, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l'11 successivo ed iscritto al n. 3 del Registro ricorsi 1963, per conflitto di attribuzione tra la Regione autonoma della Sardegna e lo Stato, sorto a seguito del decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1963, n. 41212, col quale é stato revocato il trasferimento alla Regione sarda dell'immobile denominato stagno di Tortolì, in località Arbatax del Comune di Tortolì (Nuoro).

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avv. Pietro Gasparri, per il Presidente della Regione autonoma della Sardegna, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 3 aprile 1963 la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore Efisio Corrias, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gasparri, previa deliberazione della Giunta regionale in data 27 marzo 1963, sollevava conflitto di attribuzione nei confronti del decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1963, n. 41212, col quale, essendosi rilevato che lo stagno denominato Tortolì, in località Arbatax, comunicante col mare e costituito da acqua salmastra, appartiene al demanio marittimo a norma dell'art. 28 del Codice della navigazione, se ne disponeva la revoca del trasferimento alla Regione sarda in quanto, per la cennata sua qualità, lo stagno doveva rimanere escluso dall'elenco dei beni trasferiti alla Regione medesima.

    Nel ricorso la Regione sostanzialmente afferma che lo stagno figurava registrato fra i "beni patrimoniali immobili dello Stato" quando si trattò di dare esecuzione all'art. 14 dello Statuto speciale, in forza del quale la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato e in quelli demaniali.

    La Regione poi, in virtù della sua competenza generale in materia di pesca, sancita dall'art. 3, lett. i, dello Statuto, ebbe a concedere il diritto esclusivo di pesca sul detto stagno, per dodici anni, ad una cooperativa di pescatori, contro un corrispettivo fisso di lire 500.000 annue e la partecipazione al 50 per cento degli utili della pesca, che, data la sua abbondanza nello stagno, rappresenta un cespite non indifferente.

    Intervenuto il menzionato decreto del Ministro delle finanze si profilerebbero, come osservava la Regione, diverse possibili interpretazioni della sua portata, e precisamente: o esso si risolve in una mera affermazione relativa alla proprietà dello stagno, senza incidere sui diritti di pesca relativi; o esso costituisce un mezzo con cui il Ministero delle finanze, pur senza disconoscere la competenza della Regione in materia di pesca, intende tuttavia opporsi a quanto disposto dalla Regione in ordine alla pesca nello stagno in questione; o il Ministero ha inteso negare la competenza della Regione a provvedere in tema di pesca marittima, in violazione dell'art. 3, lett. i, dello Statuto e dell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 1958.

    Ciò premesso, la Regione precisava che il ricorso era inteso a contestare quest'ultima ipotesi, e chiedeva che, se il decreto ministeriale in esame fosse inteso siccome efficace a far cessare gli effetti della concessione di pesca, fosse annullato, perché invaderebbe la competenza riservata alla Regione sarda ai sensi degli artt. 3, lett. i, e 6 dello Statuto speciale, e frattanto ne domandava la sospensione.

  2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, resisteva al ricorso e, nelle deduzioni presentate, l'Avvocatura osservava preliminarmente che il ricorso stesso é parziale ed ipotetico, e pertanto inammissibile.

    L'Avvocatura comunque osservava che, accertata l'appartenenza dello stagno al demanio marittimo, consegue l'illegittimità...

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