Sentenza nº 65 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 1962

Data di Resoluzione26 Giugno 1962
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 65

ANNO 1962

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954; del D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75; del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142; del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493; del D.L.vo 23 gennaio 1948, n. 59; della legge 22 novembre 1949, n. 861; della legge 14 aprile 1956, n. 307; del D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, contenenti norme per l'accertamento, la determinazione e la riscossione dei contributi unificati in agricoltura; nonché di alcune circolari del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, concernenti lo stesso oggetto, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 giugno 1961 dal Pretore di Ostuni nel procedimento civile vertente tra Pastore Guido, l'esattore delle imposte di Ostuni e il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;

2) ordinanza emessa il 23 giugno 1961 dal Pretore di Ostuni nel procedimento civile vertente tra Santoro Alessandro, l'esattore delle imposte di Ostuni e il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;

3) ordinanza emessa il 20 giugno 1961 dalla Sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Macedonio Nicola e il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 148 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

4) ordinanza emessa il 2 ottobre 1961 dal Pretore di Mesagne nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Profilo Antonio, Guarini Vittorio e Benedetto, Murri Giulio ed altri e l'esattore delle imposte di Mesagne; e tra D'Ippolito Nicola e Salvatore, l'esattore delle imposte di Latiano e il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 184 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri:

udita nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1962 la relazione del Giudice Antonino Papaldo:

uditi gli avvocati Corrado Vocino e Oronzo Melpignano, per Pastore Guido e Santoro Alessandro; l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per Macedonio Nicola e Murri Giulio; l'avv. Benedetto Guarini, per Guarini Vittorio; gli avvocati Antonio Sorrentino e Carlo Sequi, per il Servizio dei contributi agricoli unificati; il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Oggetto del presente giudizio sono varie questioni di legittimità costituzionale in ordine alle disposizioni concernenti i contributi agricoli unificati. Le questioni sono state sollevate con quattro ordinanze, emesse una dalla Sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria (n. 148 del Reg. ord. 1961), una dal Pretore di Mesagne (n. 184 del Reg. ord. 1961) e due dal Pretore di Ostuni (nn. 101 e 102 del Reg. ord. 1961).

L'ordinanza della Sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria é stata emessa il 20 giugno 1961 nel procedimento civile vertente tra Macedonio Nicola e il Servizio dei contributi agricoli unificati: notificata il 2 agosto 1961, comunicata il 31 luglio 1961 e pubblicata il 16 settembre successivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'ordinanza del Pretore di Mesagne, che porta la data del 2 ottobre 1961, é stata pronunciata nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Profilo Antonio, Guarini Vittorio e Benedetto e Murri Giulio ed altri contro l'esattore delle imposte di Mesagne e tra D'Ippolito Nicola e Salvatore contro l'esattore di Latiano, interveniente il Servizio dei contributi agricoli unificati: notificata il 13 ottobre 1961, comunicata il 6 dello stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre successivo.

Le ordinanze del Pretore di Ostuni hanno la data del 23 giugno 1961 e sono state emanate una nel procedimento civile tra Pastore Guido e l'esattore delle imposte di Ostuni, l'altra nel procedimento civile tra Santoro Alessandro e lo stesso esattore; interveniente, in entrambe le cause, il Servizio dei contributi agricoli unificati: le due ordinanze risultano, l'una e l'altra, notificate il 27 giugno 1961, comunicate il 26 dello stesso mese e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 5 agosto successivo.

In questa sede si sono costituiti Macedonio Nicola con deduzioni del 12 agosto 1961, illustrate con memoria del 28 marzo 1962; Murri Giulio in proprio e quale procuratore dei germani Mario e Augusto Murri e della madre Giuseppa Miglietta vedova Murri, con deduzioni del 28 novembre 1961 e memoria del 28 marzo 1962, e Guarini Vittorio con deduzioni del giorno 11 novembre 1961; Santoro Alessandro con deduzioni in data 8 luglio 1961 e Pastore Guido con deduzioni del 21 agosto successivo, seguite da un'unica memoria depositata il 29 marzo 1962.

Si é pure costituito il Servizio dei contributi agricoli unificati con separate deduzioni depositate il 28 luglio 1961 nei confronti del Santoro e del Pastore, l'11 settembre successivo nei riguardi del Macedonio, l'11 novembre dello stesso anno per le questioni sollevate con l'ordinanza del Pretore di Mesagne. La stessa difesa ha, poi, depositato il 28 marzo 1962 quattro memorie di identico contenuto.

é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con deduzioni del 17 luglio 1961 nei riguardi del Santoro e del Pastore, dell'11 agosto successivo nei confronti del Macedonio e del 28 ottobre dello stesso anno nei riguardi dell'ordinanza del Pretore di Mesagne; deduzioni illustrate con tre memorie depositate il 29 marzo 1962, una memoria unica nei confronti di Santoro e Pastore, una per le questioni sollevate dalla Sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria e una per quelle proposte con l'ordinanza del Pretore di Mesagne.

Le questioni sollevate con le quattro ordinanze possono essere così raggruppate e riassunte:

1) Tutte e quattro le ordinanze sollevano la questione relativa alla legittimità degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949. Mentre l'articolo unico del R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, istitutivo del sistema, non contrasta con l'art. 23 della Costituzione, dal momento che dispone che i contributi sono stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, delegando al Governo soltanto la disciplina dell'accertamento e del riparto dei contributi stessi, sono in contrasto con l'art. 23 gli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 24 settembre 1940, secondo i quali l'accertamento dei contributi dev'essere effettuato in base al presunto impiego di mano d'opera ed in conformità ai criteri fissati da una Commissione provinciale ai fini della determinazione del numero medio delle giornate lavorative che può presumersi vengano prestate dalle diverse categorie di lavoratori. Si attribuisce così alle Commissioni, in eccesso anche alla delega di cui al R.D.L. n. 2138, riguardante un accertamento tecnico e specifico, una vera e propria attività normativa circa la identificazione del presupposto di fatto del tributo, riservato alla legge, ed alla quale identificazione si perviene attraverso un procedimento incostituzionale in quanto meramente presuntivo e a carattere generale e obbligatorio e non in base al lavoro effettivamente prestato. il sistema si presenta, altresì, illegittimo rispetto al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 35, primo comma, e 38, in quanto viene a creare sperequazioni: fra i contribuenti, avvantaggiando con l'applicazione del criterio ettaro-coltura i grandi proprietari con danno dei medi e dei piccoli; fra zone, in quanto, per la discrezionalità conferita alle Commissioni si stabiliscono criteri diversi da Provincia a Provincia; fra i lavoratori, in quanto, col criterio ettaro-coltura si avvantaggiano i lavoratori a rapporto fisso o semifisso a danno dei braccianti e degli avventizi.

Nell'ordinanza del Pretore di Mesagne si precisa che esisterebbe un contrasto degli articoli 4 e 5 sopra citati con gli artt. 70 e 77 della Costituzione, non potendosi imporre alcuna prestazione patrimoniale se non con legge formale o con legge delegata o con decreto-legge nelle forme e nei limiti previsti dalle or citate norme costituzionali.

Nelle ordinanze del Pretore di Ostuni si rileva, infine, la violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto le disposizioni in esame sarebbero lesive dei principi basilari sulla libertà dei diritti dell'uomo ed in quanto impongono contributi per persone non determinate, violando così anche il disposto dell'art. 1920 del Codice civile.

2) Il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, contrasta con il decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138, e con l'art. 77 della Costituzione per avere posto l'onere contributivo a totale carico del datore di lavoro (ordinanza del Pretore di Ostuni in causa Pastore).

3) Le varie circolari emanate in questa materia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale violano l'art. 1 delle disposizioni delle leggi in generale e l'art. 76 della Costituzione (ordinanza del Pretore di Ostuni in causa Pastore).

4) Con lo stesso art. 76 della Costituzione sono in contrasto le leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14 aprile 1956, n. 307, nonché il D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, che concedono deleghe al Governo per la determinazione dei contributi (ordinanza del...

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