Sentenza nº 13 da Constitutional Court (Italy), 29 Marzo 1961

Data di Resoluzione29 Marzo 1961
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 13

ANNO 1961

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4,10, 13 e 14 della legge regionale della Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2, e degli artt. 1 e 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1960 dal Tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro Luigi, iscritta al n. 52 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 16 luglio 1960 e nel Bollettino Ufficiale della Regione della Valle d'Aosta del maggio 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1961 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Giovanni Bovio e Giuseppe Guarino, per Pirovano Giuseppe, e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Nel procedimento penale a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro Luigi, imputati di contravvenzione agli artt. 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218, e 4, 13 e 14 della legge regionale valdostana 28 settembre 1951, n. 2, per aver gestito una scuola di sci ed impartito lezioni di sci senza l'autorizzazione dell'Assessore al turismo della Valle d'Aosta, il Tribunale di Aosta, con ordinanza del 28 aprile 1960, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 10, 13 e 14 della legge regionale della Val d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2, sull'ordinamento delle guide alpine, dei portatori alpini, dei maestri e delle scuole di sci, e degli artt. 1 e 3 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 218, sull'ordinamento delle citate professioni, in relazione all'art. 2, lettera u, dello Statuto speciale per la Val d'Aosta, ed agli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, nonché ai principi, desumibili dalla Costituzione stessa, concernenti la riserva di legge statale in materia di potestà punitiva.

L'ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 16 luglio 1960, n. 174, e nel Bollettino Ufficiale della Regione del maggio 1960, é stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 giugno 1960, ai Presidenti della Regione della Valle d'Aosta e del Consiglio della Valle in data 29 aprile dello stesso anno e comunicata ai Presidenti delle Assemblee legislative il 14 giugno successivo.

Nell'ordinanza di rinvio il Tribunale di Aosta osserva quanto segue:

1) gli artt. 1 e 3 del D.L.C.P S. 1 aprile 1947, n. 218, che delegano alla Regione valdostana l'emanazione di norme relative all'esercizio della professione di guida alpina, portatore alpino, di maestro di sci, ecc. appaiono in contrasto con l'art. 2, lettera u, dello Statuto speciale della Val d'Aosta, che regola esclusivamente l'ordinamento delle guide e delle scuole di sci, senza alcun riferimento all'esercizio di dette professioni;

2) l'art. 4 della legge regionale valdostana 28 settembre 1951, n. 2, regolando tutto l'ordinamento della professione di maestro di sci va oltre i limiti segnati dall'art. 2, lettera u, del citato Statuto regionale;

3) gli artt. 10 e 13 della stessa legge regionale del 1951, n. 2, sembrano contrastare con gli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, i quali mirano, rispettivamente, a promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, e a garantire la piena libertà dell'iniziativa privata ed il diritto di esercitare la propria professione, impiego e lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale;

4) infine, l'art. 14 della citata legge regionale del 1951, sia pure attraverso rinvio al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1947, n. 218, il quale, a sua volta, per l'esercizio abusivo della professione in parola, richiama l'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, sembra creare una nuova figura di reato, sancendo le relative pene, e ciò in contrasto con il principio costituzionale che riserva esclusivamente allo Stato la potestà punitiva,

Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri che, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha depositato in cancelleria le proprie deduzioni il 7 luglio 1960.

In ordine al prospettato contrasto tra gli artt. 1 e 3 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 218, e l'art. 2, lettera u, dello Statuto speciale per la Regione della Valle d'Aosta, l'Avvocatura dello Stato osserva che la questione é infondata. Invero, il decreto legislativo del 1947 non ha delegato alla Regione la facoltà di emanare norme legislative per la disciplina di certe professioni, come sembra ritenere il Tribunale di Aosta, ma ha delegato soltanto - il che é ben diverso - alcune funzioni amministrative nel quadro, peraltro, della legislazione statale vigente, sulla materia, a quella epoca. Infatti, il decreto legislativo del 1947 dispone che nell'ambito della Regione valdostana, l'autorizzazione all'esercizio della professione di guida alpina, di portatore e di maestro di sci é rilasciata, anziché dal Questore, come disposto dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, dal Consiglio della Valle (art. 1). Ed in ciò non può ravvisarsi alcun contrasto con l'art. 2, lettera u, dello Statuto regionale, il quale attribuisce alla Regione della Val d'Aosta potestà legislativa esclusiva in materia di "ordinamento" delle guide, dei portatori alpini, e delle scuole di sci.

Né appare incostituzionale il rinvio che l'art. 3 del citato decreto legislativo fa all'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza per quanto riguarda le sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo di dette professioni: il precetto non poteva essere lasciato senza sanzione e, d'altra parte, trattandosi di un'autorizzazione che deve essere rilasciata da un organo regionale, senza un esplicito richiamo, non si sarebbe potuto applicare una sanzione prevista soltanto per le infrazioni al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

Ciò premesso, osserva l'Avvocatura, si appalesa superflua l'indagine se l'espressione "ordinamento delle guide, delle scuole di sci e dei portatori alpini", adoperata dall'art. 2, lettera u, dello Statuto per la Valle d'Aosta, sia o non comprensivo anche della disciplina dell'esercizio di dette professioni.

A diversa conclusione, invece, perviene l'Avvocatura dello Stato, per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 10 e 14 della legge regionale valdostana 28 settembre 1951, n. 2, in relazione agli artt. 4, 41, 120 della Costituzione ed ai principi, da essa desumibili, che riservano la potestà punitiva esclusivamente alla legge statale.

L'art. 4 della citata legge prescrive che coloro i quali intendono esercitare la professione di guida, maestro di sci, ecc., oltre ad ottenere l'autorizzazione da parte dell'Assessore regionale al turismo, devono iscriversi al "ruolo regionale", sia direttamente presso l'Unione valdostana guide e maestri di sci, sia tramite la società locale riconosciuta, cui appartengono.

L'art. 10 della stessa legge regionale richiede poi, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, fra gli altri requisiti, la residenza per almeno un triennio in un Comune valdostano e la iscrizione alla locale società riconosciuta, esistente nel Comune di esercizio della professione.

Le due disposizioni - argomenta l'Avvocatura - sono costituzionalmente illegittime.

La prima, quella dell'art. 4, imponendo l'appartenenza obbligatoria ad una società privata e riconoscendo a...

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