Sentenza nº 16 da Constitutional Court (Italy), 31 Marzo 1961

Data di Resoluzione31 Marzo 1961
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 16

ANNO 1961

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 15 giugno 1960 recante: "Provvidenze in favore delle città della Regione con popolazione superiore a 150.000 abitanti", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 23 giugno 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 2 luglio 1960 ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1960.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1961 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il ricorrente, e gli avvocati Pietro Virga e Vincenzo Gueli, per il Presidente della Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. - Nella seduta del 15 giugno 1960 l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la legge recante "Provvidenze in favore delle città della Regione con Popolazione superiore a 150.000 abitanti". Questa legge, che nelle more del giudizio é stata promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10 agosto 1960, n. 33, diventando la legge regionale 4 agosto 1960, n. 30, integra la legge regionale 4 dicembre 1954, n. 43, che detta norme per favorire la esecuzione di opere relative alle condutture nel sottosuolo delle città siciliane con popolazione superiore a 150.000 abitanti, autorizzando con l'art. 1 una spesa complessiva di 6 miliardi, ripartita variamente tra le città di Palermo, Messina e Catania e da iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per gli anni dal 1960-61 al 1965-66 col seguente criterio: mezzo miliardo nei primi due; un miliardo nei due successivi, e un miliardo e mezzo negli ultimi due degli esercizi considerati. L'ultimo comma di questo articolo autorizza l'Assessore regionale per il bilancio ad anticipare, se occorra, le somme stanziate nei vari esercizi a norma del D.L.P.R. 9 maggio 1950, n. 17, ratificato con legge 14 dicembre 1950, n. 96, col quale é stata istituita nel bilancio regionale la categoria terza, riguardante le entrate e le spese per partite di giro. In relazione con questo articolo, l'art. 4 ha autorizzato l'Assessore del bilancio ad apportare con decreto le eventuali variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge.

    L'art. 2, secondo comma, stabilisce, poi, che le determinazioni che le Giunte comunali o l'Assessore del ramo competente di ciascun Comune devono adottare per provvedere alla progettazione delle opere e all'appalto con pubblica gara e alla gestione tecnica amministrativa dei lavori (art. 2, primo comma) devono essere adottate "sentito il parere di una commissione con poteri consultivi, composta da nove consiglieri comunali, eletta dal Consiglio comunale con una votazione nella quale ogni consigliere abbia voto limitato a sei nomi al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza".

  2. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha ritenuto costituzionalmente illegittime le norme contenute negli artt. 1, secondo comma, 4 e 2, secondo comma, della legge e dell'illegittimità ha chiesto alla Corte la dichiarazione con deduzioni depositate il 2 luglio 1960.

    Sostiene, infatti, il Commissario dello Stato che l'autorizzazione prevista dall'art. 1 concreta una manifesta violazione dell'art. 81 della Costituzione; qui si tratterebbe non già di una partita di giro, ma di una spesa effettiva che può essere fatta per intero e in un solo esercizio, senza che ci sia la relativa copertura, dato che questa non può essere costituita col rimedio, puramente contabile e figurativo, dell'anticipazione a carico di esercizi futuri. L'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 sarebbe conseguenza necessaria dell'illegittimità di questa contenuta nell'art. 1, ultimo comma.

    Viceversa, l'illegittimità della norma dell'art. 2, secondo comma, risulterebbe dalla violazione che essa commette del principio dell'autonomia comunale sancito nell'art. 15 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, in quanto essa crea un organo atipico senza riscontro nell'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana e del quale sono preventivamente determinati il numero dei membri, la composizione e le modalità di elezione. Tutto ciò rappresenterebbe "una arbitraria ingerenza del potere legislativo regionale nel libero apprezzamento delle...

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