Sentenza nº 32 da Constitutional Court (Italy), 09 Giugno 1961

Data di Resoluzione09 Giugno 1961
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 32

ANNO 1961

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 aprile 1959, recante: "Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 8 del Registro ricorsi 1959.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 1961 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il ricorrente, e gli avvocati Leopoldo Piccardi e Giuseppe Guarino, per il Presidente della Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato in data 11 aprile 1959 al Presidente della Regione siciliana e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 aprile 1959, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 aprile 1959, recante: " Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia", comunicata il 4 aprile al Commissario dello Stato agli effetti dell'art. 28 dello Statuto siciliano. Del deposito del ricorso nella cancelleria é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 99, del 24 aprile 1959, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 25, del 30 aprile 1959, dal Presidente della Corte costituzionale.

Nel ricorso si osserva che la legge impugnata, la quale contiene norme per la disciplina dei compiti dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, per la costituzione di un fondo di rotazione, per il riordinamento degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, nonché per l'approvazione del regolamento organico e dello statuto, dà luogo a censure per quanto concerne le norme contenute negli artt. 5,13,14,15 e 16; si conclude, tuttavia, perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale della intera legge.

In particolare, nei confronti dell'art. 14 della legge il commissario dello Stato rileva che tale articolo dispone la istituzione di un fondo di rotazione per sopperire alle esigenze della nuova attività di assistenza agricola che l'Ente sarebbe autorizzato a svolgere in base alle disposizioni dell'art. 13; ma tale istituzione sarebbe illegittima, non essendo precisati l'ammontare del fondo stesso, la misura del contributo regionale, la natura e il prevedibile ammontare delle sopravvenienze attive, nonché le modalità per rendere liquidi e, quindi, utilizzabili i cespiti indicati come "creazione della proprietà contadina e terreni delle aziende di proprietà dell'Ente".

La legge importerebbe, pertanto, un onere finanziario per la Regione, non determinato nell'effettivo ammontare, né indicherebbe i mezzi a copertura della nuova spesa, essendo il finanziamento disposto più formale che sostanziale; si avrebbe, quindi, violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

Sarebbero, poi, illegittime le norme contenute negli artt. 5 e 15 della legge impugnata, le quali attribuiscono all'Assessore regionale per l'agricoltura una potestà regolamentare che, a giudizio del Commissario dello Stato, non può ritenersi compresa nella competenza dell'Assessore medesimo, ma, se mai, in quella del Governo regionale o del Presidente della Regione.

Infine, l'art. 16 della legge configurerebbe un caso di...

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