Sentenza nº 32 da Constitutional Court (Italy), 09 Giugno 1961
Data di Resoluzione | 09 Giugno 1961 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 32
ANNO 1961
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 aprile 1959, recante: "Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 8 del Registro ricorsi 1959.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 1961 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il ricorrente, e gli avvocati Leopoldo Piccardi e Giuseppe Guarino, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato in data 11 aprile 1959 al Presidente della Regione siciliana e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 aprile 1959, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 aprile 1959, recante: " Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia", comunicata il 4 aprile al Commissario dello Stato agli effetti dell'art. 28 dello Statuto siciliano. Del deposito del ricorso nella cancelleria é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 99, del 24 aprile 1959, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 25, del 30 aprile 1959, dal Presidente della Corte costituzionale.
Nel ricorso si osserva che la legge impugnata, la quale contiene norme per la disciplina dei compiti dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, per la costituzione di un fondo di rotazione, per il riordinamento degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, nonché per l'approvazione del regolamento organico e dello statuto, dà luogo a censure per quanto concerne le norme contenute negli artt. 5,13,14,15 e 16; si conclude, tuttavia, perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale della intera legge.
In particolare, nei confronti dell'art. 14 della legge il commissario dello Stato rileva che tale articolo dispone la istituzione di un fondo di rotazione per sopperire alle esigenze della nuova attività di assistenza agricola che l'Ente sarebbe autorizzato a svolgere in base alle disposizioni dell'art. 13; ma tale istituzione sarebbe illegittima, non essendo precisati l'ammontare del fondo stesso, la misura del contributo regionale, la natura e il prevedibile ammontare delle sopravvenienze attive, nonché le modalità per rendere liquidi e, quindi, utilizzabili i cespiti indicati come "creazione della proprietà contadina e terreni delle aziende di proprietà dell'Ente".
La legge importerebbe, pertanto, un onere finanziario per la Regione, non determinato nell'effettivo ammontare, né indicherebbe i mezzi a copertura della nuova spesa, essendo il finanziamento disposto più formale che sostanziale; si avrebbe, quindi, violazione dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.
Sarebbero, poi, illegittime le norme contenute negli artt. 5 e 15 della legge impugnata, le quali attribuiscono all'Assessore regionale per l'agricoltura una potestà regolamentare che, a giudizio del Commissario dello Stato, non può ritenersi compresa nella competenza dell'Assessore medesimo, ma, se mai, in quella del Governo regionale o del Presidente della Regione.
Infine, l'art. 16 della legge configurerebbe un caso di...
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