Sentenza nº 36 da Constitutional Court (Italy), 24 Giugno 1961
Data di Resoluzione | 24 Giugno 1961 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 36
ANNO 1961
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 27 luglio 1960, concernente "integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 3 agosto 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 10 agosto 1960 ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1960.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1961 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Camillo Ausiello Orlando, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
Con legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 27 luglio 1960 si é provveduto ad integrare la precedente legge della stessa Regione 20 marzo 1959, n. 8, relativa alla concessione di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale. Tali erogazioni erano state previste dal decreto legislativo del Presidente regionale 18 aprile 1951, n. 20 (poi ratificato con legge 13 maggio 1953, n. 35), che, allo scopo di consentire il conseguimento del predetto obiettivo, aveva costituito un apposito fondo ed autorizzata la spesa relativa in 4 miliardi, da ripartire in sette esercizi dal 1950 al 1956. Successivamente altra legge del 2 aprile 1955, n. 24, ebbe a stabilire che l'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui pel raggiungimento di dette finalità fosse costituito in "fondo di rotazione" e, pertanto, versato in apposito capitolo di entrata del titolo secondo (entrata straordinaria), cat. seconda (movimento di capitali), per essere iscritto in un corrispondente capitolo di spesa. Essendosi, poi, accertata l'insufficienza di tale forma di finanziamento, si emanò la nuova legge del 20 marzo 1959, n. 8, con la quale l'Assessore per il bilancio venne autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito per la concessione dei mutui in parola, e si addossò alla Regione l'onere per interessi e spese accessorie (in misura non superiore al 5 per cento), cui si sarebbe dovuto far fronte con la somma del menzionato fondo di rotazione. Le previste convenzioni vennero di fatto stipulate con il Banco di Sicilia e la Cassa di Risparmio ed approvate con decreti assessoriali del 5...
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