Sentenza nº 46 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 1961

Data di Resoluzione11 Luglio 1961
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 46

ANNO 1961

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHLARELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge riapprovato dal Consiglio provinciale di Bolzano, in sede di rinvio, nella seduta del 6 ottobre 1960 recante "norme sulla parità dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 27 ottobre 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 3 novembre 1960 ed iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1960.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

udita nell'udienza pubblica del 7 giugno 1961 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Guarino, per il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 27 ottobre 1960 al Presidente della Regione Trentino - Alto Adige e al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto che questa Corte disponga l'annullamento, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale, del disegno di legge (riapprovato dal Consiglio provinciale di Bolzano, in sede di rinvio, nella seduta del 6 ottobre 1960) recante "norme sulla parità dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni" e rivolto, secondo si legge nel suo primo articolo, a salvaguardare, ai sensi dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra l'Italia e l'Austria, il carattere etnico e lo sviluppo culturale del gruppo di lingua tedesca ed a garantire la effettiva parità tra i gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino nel campo delle comunicazioni radio e televisive, effettuate nel territorio della Provincia di Bolzano, in considerazione della situazione di monopolio della R. A. I. Siffatto scopo il disegno di legge vuole conseguire disponendo, anzitutto, che spetta alla Giunta provinciale, con l'ausilio di appositi organi tecnici, approvare l'orario ed i programmi delle comunicazioni radio e televisive delle stazioni locali e vigilare sulla loro attuazione (art. 2), che, inoltre, alla direzione ed esecuzione di tali programmi in lingua tedesca, italiana e ladina debba essere assunto o incaricato un congruo numero di personale appartenente al rispettivo gruppo linguistico (art. 3), con l'obbligo per la R.A.I. di prendere accordi con i predetti organi tecnici (artt. 3 e 4); stabilendo, infine, sanzioni amministrative a carico della R.A.I.in caso di inosservanza delle suddette norme ed altresì di quelle del regolamento che sarà emanato in base ad esse (art. 5), e richiamando per ogni altra disciplina il D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428 (art. 6).

A motivo del ricorso si deduce: 1) che il disegno di legge impugnato, in quanto pretende di dare esecuzione all'accordo 5 settembre 1946, viola gli artt. 95 e 4 Statuto Trentino-Alto Adige, in relazione ai principi fondamentali della Costituzione, che riservano allo Stato la stipulazione, la ratifica e l'esecuzione dei trattati e degli accordi internazionali, escludendo ogni competenza della Provincia in ordine all'esecuzione stessa; 2) che, mancando del pari la competenza della Provincia nella materia dell'uso delle lingue tedesca e latina nella vita pubblica e nei pubblici servizi, la disciplina che si vuole effettuare dell'uso medesimo nelle radiotrasmissioni viola le norme di cui al titolo X dello Statuto speciale, in relazione anche alle norme del titolo XIV del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, dei DD.LL. 22 dicembre 1945, n. 825, e 27 ottobre 1945, n. 775, nonché del DD.LL.C.P.S. 8 novembre 1946, n. 528, e 16 marzo 1947, n. 555; 3) che la Provincia é, altresì, priva di competenza per ciò che riguarda le teleradiocomunicazioni, é non può in nessun modo interferire nei pubblici servizi, la cui gestione é affidata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Dal che si argomenta che il disegno di legge incorre nella violazione degli artt. 4, n. 14, e 5, n. 6, Statuto Trentino - Alto Adige, in relazione agli artt. 30 e 31 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574; violazione tanto più grave in quanto, in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 31 cit., si viene ad interferire nella concessione in atto alla R.A.I. - T.V. per l'esercizio, in regime di monopolio, dei servizi radiotelevisivi; 4) che la materia disciplinata dalla Provincia non potrebbe rientrare in quelle ad essa attribuite dai nn. 4 e 5 dell'art. 11, non avendo la radiodiffusione nulla in comune con "gli usi e costumi locali", né con le "istituzioni culturali" (peraltro espressamente limitate alle biblioteche, accademie, istituti e musei), né con le "manifestazioni artistiche locali". Queste materie non comprendono le radiotelecomunicazioni, che, come mezzo strumentale, sono attribuite all'esclusiva competenza: degli organi centrali dello Stato; 5) che, in ogni caso, il disegno esorbita dai limiti indicati nell'art. 4 St. anche perché non rispetta gli interessi nazionali. Il servizio delle radiodiffusioni, infatti, non può perdere il suo carattere nazionale, specie in relazione alla limitatezza delle frequenze ed agli impegni internazionali assunti nel campo delle telecomunicazioni. L'approvazione, da parte della Giunta provinciale, degli orari e dei programmi radiotelevisivi interferirebbe certamente nell'attuazione dei programmi di carattere nazionale, privando i radioascoltatori residenti in quel territorio della possibilità di ascoltarli; 6) che, infine, pure se si volesse ammettere in ipotesi una competenza provinciale, il disegno di legge sarebbe sempre illegittimo, perché stabilisce competenze provinciali per funzioni che gli artt. 2 e 8 del D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, attribuiscono allo Stato, senza che vi sia stato il previo trasferimento alla Provincia le competenze stesse con apposite norme di attuazione.

Il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte costituzionale é stato effettuato il 3 novembre 1960 e di esso si é data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 19 novembre 1960, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 51 del 15 novembre 1960.

La Provincia di Bolzano - in persona del suo Presidente, Alois Pupp, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Guarino e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia n. 4, come da mandato speciale n. 34025 del 15 novembre 1960 per notar Francesco Longi - si é costituita in giudizio, depositando le proprie deduzioni in cancelleria il 21 novembre 1960.

Osserva la difesa della Provincia, in ordine al primo motivo del ricorso, che gli accordi di Parigi sono stati menzionati solo allo scopo di chiarire lo spirito informatore del disegno e la sua conformità agli impegni internazionali, sicché la loro menzione non può dar luogo ad illegittimità costituzionale, e che in ogni caso il giudizio deve rivolgersi al contenuto obbiettivo del provvedimento non già alla motivazione ad esso estranea.

Sul secondo motivo, se ne fa rilevare la inammissibilità, non essendo state specificate le norme di cui si assume la violazione e non essendo state indicate le ragioni per le quali questa sussisterebbe. Peraltro, il richiamo al titolo X dello Statuto, come alle norme di attuazione contenute nel titolo XIV del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, non é pertinente perché la legge impugnata non si riferisce ai rapporti tra i cittadini di lingua tedesca e la R.A.I. (che rimangono assoggettati alle norme comuni) ma esclusivamente al contenuto delle radiotrasmissioni. In ogni caso quel richiamo dimostrerebbe il contrario di quanto pretende lo Stato. Infatti, dall'art. 71 del D.P.R. n. 574 si desume una esplicita giustificazione della legge impugnata per l'obbligo che impone all'uso della lingua tedesca nei rapporti orali con i cittadini italiani di lingua tedesca, e che importa di conseguenza anche l'altro obbligo dell'utilizzazione di questa lingua nelle radiotrasmissioni dedicate ai cittadini medesimi, risolvendosi queste precisamente in una relazione svolta oralmente. Nell'ipotesi, poi, di una diversa interpretazione del...

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