Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 1960

Data di Resoluzione26 Gennaio 1960
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 1

ANNO 1960

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 27 novembre 1958 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra l'Associazione Industriale Lombarda e la Società p. a. A.N.I.C., iscritta al n. 9 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959;

2) ordinanza 26 febbraio 1959 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra l'Associazione Industriale Lombarda e la Società p. a. Alfa Romeo con l'intervento del Ministero delle partecipazioni statali, iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 23 maggio 1959;

3) ordinanza 27 aprile 1959 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze e la Società p. a. Larderello, iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'11 luglio 1959.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 1959 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;

uditi gli avvocati Aldo Dedin, Cesare Tumedei, Giancarlo Fre e Cesare Grassetti, per l'Associazione Industriale Lombarda e per l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze; Antonio Sorrentino, Enrico Redenti, Camillo Giussani e Giacomo Delitala, per le Società A.N.I.C., Alfa Romeo e Larderello; e il sostituto avv. generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

L'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, entrato in vigore il 7 febbraio 1957, dopo avere stabilito che le partecipazioni statali devono essere inquadrate in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri di economicità, e che il primo inquadramento deve essere attuato entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, reca, nell'ultimo comma, la seguente disposizione: "Entro lo stesso termine cesseranno i rapporti associativi delle aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro".

In base a questa disposizione, la Società p. a. A.N.I.C., in data 13 dicembre 1957, e la Società p. a. Alfa Romeo, in data 21 dicembre 1957, inviarono le proprie dimissioni alla Associazione Industriale Lombarda, facendo presente che tali dimissioni, rassegnate in forza di un comando di legge, dovevano avere effetto immediato, benché lo statuto dell'Associazione prevedesse un termine di preavviso. Analogo comportamento seguì la Società p. a. Larderello, che in data 26 marzo 1958 comunicò il proprio recesso all'Associazione Industriali della Provincia di Firenze, alla quale era iscritta.

Sia l'Associazione Industriale Lombarda che l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze citarono però, rispettiva - mente, le Società A.N.I.C. ed Alfa Romeo e la Società Larderello dinanzi all'Autorità giudiziaria, chiedendo che le convenute fossero condannate a pagare i contributi associativi per i periodi di preavviso previsti, in caso di dimissioni, dagli statuti di ciascuna Associazione. Le domande dell'Associazione Lombarda contro l'A.N.I.C. e l'Alfa Romeo furono proposte dinanzi al Tribunale di Milano con atti notificati, rispettivamente, il 30 maggio 1958 ed il 24 maggio 1958. La domanda dell'Associazione di Firenze contro la Larderello fu proposta dinanzi al Tribunale di Firenze con atto notificato il 12 novembre 1958. A motivo delle tre domande fu dedotto che la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sul distacco delle aziende a prevalente partecipazione statale dalle organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro, doveva considerarsi costituzionalmente illegittima perché in contrasto col principio della libertà di organizzazione sindacale, sancito dall'art. 39 della Costituzione. Fu fatta quindi esplicita istanza, in ciascuno dei tre procedimenti, per la rimessione degli atti, per competenza, alla Corte costituzionale.

Sia il Tribunale di Milano che il Tribunale di Firenze ritennero che la risoluzione della dedotta questione di legittimità costituzionale fosse indispensabile per la decisione di ciascuna causa e che, d'altra parte, la questione stessa non fosse manifestamente infondata. Così la questione é stata rimessa al giudizio di questa Corte con tre distinte ordinanze:

  1. ordinanza 27 novembre 1958, emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento fra l'Associazione Industriale Lombarda e la Società A.N.I.C.;

  2. ordinanza 26 febbraio 1959, emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento fra l'Associazione Industriale Lombarda e la Società Alfa Romeo;

  3. ordinanza 27 aprile 1959, emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento fra l'Associazione Industriale di Firenze e la Società Larderello.

Le tre ordinanze debitamente notificate alle parti e comunicate ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, in data, rispettivamente, 21 febbraio, 16 aprile ed 11luglio 1959.

Dinanzi a questa Corte, in ciascuno dei tre procedimenti promossi con le indicate ordinanze, si sono costituite le parti dei rispettivi giudizi principali. Nel procedimento promosso con l'ordinanza 26 febbraio 1959 del Tribunale di Milano si é costituito anche il Ministero delle partecipazioni statali, che aveva spiegato intervento nel giudizio principale dinanzi al Tribunale di Milano. In tutti e tre i procedimenti ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le deduzioni svolte negli atti di costituzione possono essere così sintetizzate:

Le Associazioni industriali sostengono che l'incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1956 é in re ipsa, perché deriva dal solo fatto dell'intervento legislativo nella materia della libertà dell'organizzazione sindacale, che non può tollerarne nessuno.

Tale libertà - precisa al riguardo la difesa delle Associazioni - é sancita nell'art. 39 della Costituzione senza quelle riserve di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT