Sentenza nº 13 da Constitutional Court (Italy), 23 Marzo 1960

Data di Resoluzione23 Marzo 1960
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 13

ANNO 1960

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 23 dicembre 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 31 dicembre 1959 ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 1959, per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 875, con il quale é stata disposta la soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Licata - Agrigento Bassa, nonché della linea di diramazione Margonia - Canicattì.

Udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1960 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;

uditi gli avvocati Antonio Ramirez e Leopoldo Piccardi, per il ricorrente, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Con decreto n. 779 in data 27 luglio 1957 il Ministro per i trasporti "visto il R.D.L. 21 dicembre 1931, n. 1575, con quale il Ministero era autorizzato a sostituire parzialmente o totalmente i servizi ferroviari con mezzi automobilistici"; vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) e sentito il parere del Consiglio di amministrazione, disponeva:

"Art. 1. - L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato é autorizzata a sopprimere i servizi ferroviari sulla linea Agrigento - Licata e sulla diramazione Margonia - Canicattì".

"Art. 2. - In luogo del soppresso servizio ferroviario sarà istituito un autoservizio da autorizzarsi dalla Regione a norma delle vigenti disposizioni di legge".

Successivamente, con decreto n. 712 in data 28 luglio 1958, l'Assessore delegato ai trasporti e comunicazioni della Regione siciliana, visti il decreto - legge e il decreto ministeriale sopra ricordati e "la proposta dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui alla nota 20 marzo 1958, n. C. C. 790, con la quale si stabiliscono le condizioni da cui deve essere regolato il servizio automobilistico sostitutivo del servizio ferroviario viaggiatori e merci" fra l'altro, sulla linea Agrigento - Licata con la diramazione Margonia - Canicattì, nonché una istanza della Azienda Siciliana Trasporti in data 17 giugno 1958, n. 14.999, "da cui risulta che l'Amministrazione ferroviaria ha già concluso apposite intese con l'A.S.T. (Azienda Siciliana Trasporti), ente di diritto pubblico regionale, circa le condizioni e modalità, sia tariffarie che di servizio degli istituendi servizi sostitutivi", autorizzava detta Azienda a stipulare la convenzione relativa con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dettando talune prescrizioni al riguardo.

Con decreto n. 875 in data 26 agosto 1959 il Presidente della Repubblica, richiamate le leggi vigenti in materia e il decreto 26 luglio 1957, n. 779, del Ministro per i trasporti, su proposta del Ministro stesso e sentito il Consiglio dei Ministri, disponeva:

é soppressa la linea ferroviaria a scartamento ridotto Licata - Agrigento Bassa, nonché la linea di diramazione Margonia - Canicattì".

Con atto notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato il 23 dicembre 1959, la Regione siciliana ha proposto ricorso per il regolamento di competenza conseguente al conflitto di attribuzione, provocato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 875, che era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 259 del 27 ottobre 1959.

Nel ricorso si conclude perché la Corte costituzionale voglia "sospendere preliminarmente l'esecuzione del provvedimento impugnato. Ritenere e dichiarare che, di seguito alla soppressione del servizio sulla linea Agrigento Licata e sulla diramazione Margonia Canicatti, già esercitato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, disposta col decreto ministeriale n. 779 del 26 luglio 1957, la linea stessa, con tutti i suoi accessori e pertinenze, é passata nella sfera di competenza e, quindi, in proprietà della Regione. Conseguentemente ritenere e dichiarare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 875 del 26 agosto 1959 ha invaso la sfera di competenza della Regione siciliana, emettendo tutte le statuizioni conseguenziali".

A sostegno di tali conclusioni la Regione, richiamate numerose disposizioni vigenti e in particolare quelle del decreto presidenziale 17 dicembre 1953, n. 1113, con cui vennero emanate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti, afferma che la soppressione del servizio ferroviario sulla linea in questione sarebbe già avvenuta con il decreto ministeriale n. 779 del 26 luglio 1957...

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