Sentenza nº 32 da Constitutional Court (Italy), 18 Maggio 1960

Data di Resoluzione18 Maggio 1960
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 32

ANNO 1960

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 giugno 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 23 giugno 1959 ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1959, avverso la legge riapprovata dal Consiglio provinciale di Bolzano nella seduta del 29 maggio 1959, concernente: "Uso delle lingue da parte degli organi ed uffici provinciali";

2) ricorso del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 1 ottobre 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 ottobre 1959 ed iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1959, avverso l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca.

Viste le costituzioni in giudizio del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1960 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, gli avvocati Karl Tinzl e Giorgio Balladore Pallieri, per la Provincia di Bolzano, e l'avvocato Karl Tinzl, per la Regione Trentino-Aldo Adige.

Ritenuto in fatto

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nella Provincia di Bolzano.

Il Presidente della Giunta regionale, con ricorso in data 30 settembre 1959, notificato il 1 ottobre 1959 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31 successivo, ha impugnato tale decreto, denunziando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto stesso per i seguenti motivi:

  1. violazione dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 10 della Costituzione;

  2. violazione degli artt. 2, 4, 84, 85 dello Statuto e degli articoli 3 e 6 della Costituzione.

    Primo motivo: l'art. 10 della Costituzione dispone che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e l'art. 4 dello Statuto alto - atesino prescrive, per la legislazione autonoma, il rispetto degli obblighi internazionali. Fra tali impegni figura l'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, il quale, nello stabilire che gli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano godranno di completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, specifica che sarà concesso l'uso, "su di una base di parità, della lingua tedesca e di quella italiana nelle pubbliche amministrazioni e nei documenti ufficiali". Ciò, secondo la Regione, significa che si può usare liberamente tanto l'una che l'altra lingua, ma non che si é costretti ad usarle tutte e due congiuntamente, come, invece, dispone il primo comma dell'art. 1 del decreto impugnato.

    Secondo motivo: la norma impugnata viola oltre che gli artt. 2, 4, 84 e 85 dello Statuto, anche gli artt. 3 e 6 della Costituzione, nel senso che la parità dell'uso della lingua tedesca deve essere attuata anche con il rispetto delle minoranze linguistiche ai sensi dell'art. 6 della Costituzione. La norma di attuazione di cui all'impugnato decreto presidenziale viola, invece, il principio della "parità" nel punto in cui dispone che nella redazione degli atti e provvedimenti relativi ai territori della Provincia di Bolzano si deve usare "congiuntamente" le due lingue, perché ciò creerebbe un trattamento differenziato a danno della popolazione della Provincia di Bolzano di fronte a quella di tutte le altre Provincie della Repubblica. Con conseguenze non soltanto d'ordine teorico ma anche pratico, in quanto renderebbe più complessa, gravosa e dispendiosa tutta l'amministrazione della Provincia.

    Infine, la disposizione impugnata viola anche l'art. 85 dello Statuto regionale, nel senso che con essa si arriva ad un'applicazione di detto articolo, che non corrisponde né alla lettera né allo spirito dello stesso, in quanto tale disposizione dà diritto al cittadino di avere una risposta alle sue lettere, anche se questa ha carattere di un atto o provvedimento, semplicemente nella sua lingua.

    Si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, nelle deduzioni depositate il 16 ottobre 1959 e nella successiva memoria depositata il 2 marzo 1960, nella quale ultima si tratta congiuntamente anche della materia oggetto del ricorso iscritto al n. 13 Registro ricorsi 1959, rileva, per quanto concerne il giudizio relativo al decreto 8 agosto 1959, quanto segue:

    1) Il ricorso é in gran parte inammissibile, in quanto gli artt. 127 della Costituzione e 31 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, attribuiscono al Governo il potere di promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale o provinciale senza alcuna limitazione, mentre gli artt. 2, primo e secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 31 e 32 della legge del 1953, limitano il potere delle Regioni di impugnare in via principale le leggi dello Stato o di altra Regione ai soli motivi di incompetenza e sempre é he la legge da impugnare abbia, in concreto, invaso la sfera di competenza attribuita alla Regione dalla Costituzione o da altre norme costituzionali. Ed una tale invasione si può verificare solo quando sia stata violata una norma relativa alla ripartizione di competenza tra lo Stato e la Regione. Gli artt. 82 e 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige confermano tale sistema.

    Per l'Avvocatura, é, del resto, evidente che le Regioni hanno un interesse a ricorrere solo quando sia stata in concreto attuata una invasione della loro sfera di competenza. Il che, nella specie, non sussiste, in quanto l'art. 84 dello Statuto regionale, riferendosi alle "leggi speciali della Repubblica", attribuisce allo Stato la competenza a legiferare in materia di uso della lingua tedesca nella Provincia di Bolzano.

    Nel merito, l'Avvocatura sostiene che il primo motivo del ricorso é infondato.

    Osserva che l'art. 4 dello Statuto fissa i limiti dell'attività legislativa della Regione e delle due Provincie, ma non si riferisce all'attività legislativa dello Stato, che trova il suo solo limite nella Costituzione e non nelle altre norme del suo ordinamento alle quali può sempre derogare.

    Né sussiste alcuna violazione dell'art. 10 della Costituzione, il quale prescrive l'adeguamento "automatico" del nostro ordinamento giuridico alle sole norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, e non anche agli impegni assunti dallo Stato in forza di accordi particolari, qual'é appunto l'accordo di Parigi del 5 settembre 1946.

    D'altra parte, l'obbligo giuridico di rispettare i trattati e di adeguare il proprio ordinamento alle clausole di essi, é un obbligo di diritto internazionale, che può essere fatto valere soltanto dall'altra Alta Parte Contraente, nelle forme previste dall'accordo, e la cui violazione non comporta un vizio di legittimità costituzionale.

    Comunque, le norme impugnate non violano, ma sono conformi alla lettera ed allo spirito della clausola contenuta nel n. 1, lett. b), dell'accordo De Gasperi - Gruber, riaffermando il principio di cui all'art. 84 dello Statuto regionale che nella Regione la lingua ufficiale é l'italiano.

    Il rispetto di questa norma non poteva essere assicurato se non imponendo l'uso congiunto delle due lingue nella redazione degli atti e dei provvedimenti, mentre l'uso alternativo dell'una o dell'altra lingua danneggerebbe uno dei due gruppi linguistici con violazione del principio di parità di cui all'art. 82 dello Statuto speciale.

    2) In ordine al secondo motivo di impugnazione, il criterio dell'uso congiunto, anziché alternativo, delle due lingue nella redazione degli atti pubblici, pur se richiede una certa attrezzatura da parte dei pubblici uffici, non costituisce, tuttavia, un aggravio giuridicamente apprezzabile. D'altra parte, al fine di snellire, fin dove é possibile, l'azione amministrativa, sono stati previsti, sia nello Statuto regionale, sia nel decreto presidenziale 30 giugno 1951, n. 574, casi in cui é prescritto o consentito l'uso alternativo delle due lingue. Il criterio dell'uso congiunto di entrambe, in alcuni casi, risponde all'esigenza di emanare atti destinati ad una popolazione mistilingue e, al tempo stesso, rispetta il principio dell'ufficialità della lingua italiana.

    Né, infine, si riscontra alcuna violazione dell'art. 85, terzo comma, dello Statuto, perché tale norma si riferisce soltanto alla corrispondenza ed ai rapporti orali di organi ed uffici locali con cittadini appartenenti al gruppo etnico minoritario, mentre la norma impugnata concerne soltanto la redazione degli atti e dei provvedimenti ufficiali.

    Per queste considerazioni, l'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che sia dichiarato inammissibile o, quanto meno, respinto nel merito, il ricorso proposto dalla Regione.

    Nella memoria depositata il 14 marzo 1960, la Regione confuta la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il ricorso della Regione sarebbe inammissibile, essendo l'impugnazione della Regione limitata al motivo dell'incompetenza dello Stato, a sensi dell'art. 83 dello Statuto.

    L'eccezione é...

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