Sentenza nº 21 da Constitutional Court (Italy), 18 Marzo 1959

Data di Resoluzione18 Marzo 1959
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 21

ANNO 1959

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale delle norme contenute negli artt. 2 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 975; 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1940; 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476; 3, comma primo, della legge 15 luglio 1950, n. 505; 1, terzo comma, della legge 16 giugno 1951, n. 435; e 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1952, n. 765; promosso con ordinanza 18 aprile 1958 emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Mauro Giuseppe e Alesi Giuseppe, iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 18 ottobre 1958.

Udita nella camera di consiglio del 17 febbraio 1959 la relazione del Giudice Tomaso Perassi.

Ritenuto in fatto

Giuseppe Alesi, proprietario di un fondo tenuto in affitto da Giuseppe Mauro, citÚ quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Palermo per ottenere la condanna al pagamento del canone di locazione. Il Mauro eccepÏ in compensazione il suo credito per i premi di coltivazione relativi alle annate precedenti (1946-52) che l'Alesi non gli aveva corrisposto. Il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per l'adeguamento dei canoni agrari, con sentenza 12 luglio 1954, accolse la domanda e respinse l'eccezione del convenuto, ritenendo applicabile l'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54, secondo il quale non spetta all'affittuario il premio di coltivazione quando il concedente possegga (ipotesi che ricorreva nel caso in esame) un'estensione di terreno inferiore ai dodici ettari.

A seguito di ricorso del Mauro, la Corte di cassazione, con sentenza 15 ottobre 1955, cassÚ la sentenza del Tribunale di Palermo, al quale rinviÚ la causa per nuovo esame, affermando il principio di diritto che la legge regionale 14 luglio 1950, n. 54, doveva ritenersi incostituzionale e che andavano applicate invece le leggi nazionali, le quali stabiliscono che il premio di coltivazione spetta all'affittuario senza alcuna limitazione.

Ricomparse le parti dinanzi al Tribunale, il Mauro chiese che la questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54, fosse deferita alla Corte costituzionale, che frattanto era entrata in funzione. La questione, perÚ, era stata gi‡ rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza 14 giugno 1956 della Corte di appello di Caltanisetta. Il Tribunale si limitÚ quindi...

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