Sentenza nº 34 da Constitutional Court (Italy), 18 Maggio 1959

Data di Resoluzione18 Maggio 1959
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 34

ANNO 1959

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3549, promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1957 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Silenzi Maria Antonietta, l'Ente Maremma e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 13 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 15 marzo 1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1959 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi l'avv. Rosario Nicolò per la Silenzi, l'avv. Guido Astuti per l'Ente Maremma e il sostituto avvocato generale dello Stato Emilio Sivieri per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3549, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1952), furono approvati i piani particolareggiati e, in conseguenza, fu disposta l'espropriazione a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale di terreni di proprietà di Silenzi Maria Antonietta, situati nel comune di Sutri, per una superficie complessiva di ha 306, 61, 64 con un reddito dominicale di L. 35.946,99. Poiché davanti al Tribunale di Roma già pendeva il giudizio promosso dalla stessa Silenzi ed altri consorti in lite, per impugnare i piani particolareggiati predisposti dall'Ente Maremma nei confronti di detto Ente e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'azione fu estesa anche al decreto anzidetto. Del quale la Silenzi chiedeva la dichiarazione di illegittimità per eccesso di delega rispetto alla legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta legge stralcio), deducendo che, ai fini dell'applicazione della legge anzidetta, il compendio fondiario di sua proprietà si sarebbe dovuto valutare prescindendo dai terreni, dei quali era proprietaria in Sicilia. Pertanto la consistenza del reddito dominicale complessivo e di quello medio per ettaro si sarebbe dovuta determinare con riferimento esclusivo ai beni immobili di cui la stessa Silenzi era proprietaria nel territorio dei comuni di Sutri e Nepi.

Il Tribunale, con sentenza del 14 settembre 1953, respinse tutte le domande.

Appellò la Silenzi e la Corte d'appello di Roma, mentre con sentenza non definitiva dichiarava proponibile la domanda nei confronti dell'Ente Maremma e del predetto Ministero, in ordine alla questione relativa alla legittimità costituzionale del decreto di scorporo, pronunziava ordinanza in data 27 novembre 1957, con la quale sospendeva il giudizio e ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte, ritenendo la soluzione della questione medesima rilevante per la decisione del merito.

In sede di appello, come si desume dall'ordinanza anzidetta, la Silenzi riproponeva la tesi già esposta davanti al Tribunale. Assumeva che, essendosi compresi illegittimamente nell'accertamento del compendio immobiliare, da parte dell'Ente Maremma, anche i beni situati nel territorio della Regione siciliana, dei quali una parte era stata pure espropriata, in base alla legge regionale di riforma agraria del 27 dicembre 1950, n. 104, relativamente agli stessi beni era stata disposta, in applicazione della legge statale e di quella regionale, una duplice espropriazione: una prima col decreto 13 settembre 1951 dell'autorità regionale, in forza del quale erano stati imposti anche gravosi oneri, e una seconda, dopo che era stata già effettuata l'espropriazione in Sicilia, per effetto dell'inclusione dei terreni residuati nella Regione, nel calcolo del compendio terriero ai fini dell'attuazione della legge stralcio. In riferimento a questa eccezione la Corte d'appello ha prospettato il dubbio che il decreto di scorporo fosse incostituzionale, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso dai limiti della delega concessa al Governo per l'attuazione della legge stralcio.

Nella motivazione dell'ordinanza la Corte d'appello ricorda che, con l'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206 (così detta legge Salomone), la frase "intera proprietà" contenuta nell'art. 4 della legge n. 841 del 1950 é stata interpretata nel senso di "proprietà di tutti i beni terrieri situati in qualunque parte del territorio della Repubblica"; legge che, con la sentenza n. 62 del 1957, questa Corte ha riconosciuto legittima. Osserva peraltro che l'attuale controversia é diversa da quella decisa dalla Corte costituzionale, in quanto la citata sentenza non risolse la questione, in particolare ora sollevata dalla Silenzi, se cioè, pur ammettendosi che per applicare la legge stralcio fosse necessario tener conto anche dei beni situati in Sicilia, di questi beni tuttavia si doveva tener conto ugualmente quando essi fossero assoggettati (o assoggettabili) ad espropriazione secondo la legge regionale. Rileva inoltre l'ordinanza...

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