Sentenza nº 36 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 1959

Data di Resoluzione27 Giugno 1959
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 36

ANNO 1959

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1958 dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra la Società per azioni Liquigas e il Comune di Marostica nonché l'Agenzia pubblicità Cavalieri di Vicenza, iscritta al n. 24 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 5 luglio 1958.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi l'avv. Willy Bagnoli, per la Società Liquigas, e il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto del presente giudizio promosso con ordinanza 6 giugno 1958 del Tribunale di Bassano del Grappa, é stata sollevata nel corso del procedimento civile vertente tra la Società per azioni Liquigas di Milano ed il Comune di Marostica, nonché l'Agenzia pubblicità Cavalieri di Vicenza, appaltatrice del servizio pubbliche affissioni del detto Comune.

La cennata ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata per disposizione del Presidente di questa Corte, ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 5 luglio 1958 ed iscritta al n. 24 del Reg. ord. del 1958.

Nel giudizio avanti questa Corte si é costituita la Società Liquigas di Milano in persona del direttore generale, dott. Raffaele Ursini e del dottore, geometra Luigi Bianchi, depositando in cancelleria il 28 giugno 1958 le proprie deduzioni con procura conferita agli avvocati Willy Bagnoli e Giuseppe Vitali, con elezione di domicilio in Roma, presso quest'ultimo, via Valadier, 42.

Con atto depositato in cancelleria il 1 luglio 1958 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocato generale dello Stato.

Nella citata ordinanza si premette che il servizio pubbliche affissioni del Comune di Marostica, gestito dalla Agenzia pubblicità Cavalieri di Vicenza, richiese alla Società per azioni Liquigas di Milano il pagamento dei diritti per la pubblicità acustica e visiva che tale società aveva effettuato l'11 ottobre 1957, facendo circolare nel territorio di detto Comune alcuni autoveicoli pubblicitari.

La Liquigas non versò le somme relative alla pubblicità visiva, ritenendole non dovute e propose altresì opposizione all'ingiunzione successivamente notificatale per l'importo di L. 31.580, eccependo, tra l'altro, la illegittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417.

Per quest'articolo i Comuni hanno facoltà "di stabilire le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine, salva l'osservanza delle norme del presente decreto".

Tali norme - continua testualmente l'ordinanza - disciplinando le pubbliche affissioni e la pubblicità affine, soddisfano formalmente al precetto dell'art. 23 della Costituzione che si preoccupa di impedire ogni arbitrio nella imposizione di prestazioni al privato cittadino. Senonché fissare un tributo in base alla legge, non significa limitarsi a dichiarare "é istituito il tributo, ecc.", ma determinare con la necessaria accuratezza, secondo la natura del tributo, la situazione-base o presupposta dell'imposizione, i soggetti passivi, le aliquote, per lo meno rapportate a inequivocabili elementi, e l'oggetto specifico dell'imposizione".

Si conclude che l'eccezione proposta dalla Società Liquigas non é manifestamente infondata e si dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nelle deduzioni della Liquigas si fa preliminarmente richiamo alle sentenze n. 30 e n. 47 del 1957 di questa Corte, e più specialmente alla seconda di esse nella quale, dopo essersi riconosciuta la legittimità costituzionale delle norme che attribuiscono ad enti pubblici il potere di imporre obbligatoriamente prestazioni, si afferma "la necessità, nel fare applicazione del principio ai singoli casi, di accertare se la legge, nella quale trovi nella specie fondamento il potere di imposizione, stabilisca criteri e limiti, variabili peraltro da caso a caso per la particolarità della materia, ma che comunque, nel loro complesso, soddisfino le esigenze sopra delineate relativamente alla determinazione dei presupposti soggettivi e oggettivi della prestazione, del quantum e dei controlli da parte dell'autorità governativa".

Ciò posto - continua la Società Liquigas - manca nel D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, qualunque criterio o limite per una determinazione del quantum del tributo. Infatti il secondo comma del ripetuto...

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