Sentenza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 28 Luglio 1959

Data di Resoluzione28 Luglio 1959
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 50

ANNO 1959

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge della Regione siciliana 1 luglio 1959, n. 1, recante "Provvidenze in favore del Comune di Taormina", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 3 luglio 1959, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il giorno 4 successivo ed iscritto al n. 15 del Registro ricorsi del 1959.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;

udita nella pubblica udienza del 27 luglio 1959 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il ricorrente e gli avvocati Giuseppe Chiarelli, Leopoldo Piccardi e Giuseppe Guarino per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 3 luglio 1959 al Presidente della Regione siciliana e depositato nella cancelleria di questa Corte il 4 luglio 1959, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha impugnato il decreto-legge 1 luglio 1959, n. 1, recante "Provvidenze in favore del comune di Taormina", comunicato lo stesso 1 luglio al Commissario dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale della Regione siciliana. Del deposito del ricorso nella cancelleria é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 164 dell'11 luglio 1959, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 41 della stessa data, dal Presidente della Corte costituzionale, il quale con decreto in data 4 luglio 1959 ha anche provveduto alla riduzione dei termini per la presentazione delle deduzioni e per la costituzione delle parti, nonché per il deposito di memorie illustrative, ai sensi dell'art. 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, considerati i motivi di particolare urgenza, che erano il presupposto stesso del provvedimento adottato dalla Regione siciliana nella forma di decreto legge, e che rendevano necessaria la sollecita definizione del giudizio di legittimità costituzionale.

    Il decreto legge impugnato, che reca le firme del Presidente della Regione e degli Assessori per il turismo e lo spettacolo e per le finanze, richiama nel preambolo lo Statuto della Regione siciliana, una mozione approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 1 settembre 1947 e l'ordine del giorno approvato dalla stessa Assemblea nella seduta pomeridiana del 21 marzo 1958, nonché la deliberazione della Giunta regionale. Afferma l'urgente e assoluta necessità di adottare provvidenze idonee alla valorizzazione del centro turistico di Taormina, che trovasi in fase di regresso rispetto ad altre privilegiate località del territorio nazionale, e la cui ripresa é di vitale importanza, oltre che per le popolazioni della zona, per tutto lo sviluppo del turismo in Sicilia. Aggiunge che l'adozione delle provvidenze previste, indispensabili anche ai fini del risanamento del bilancio del comune di Taormina, soddisfa alle condizioni particolari e alle esigenze proprie della Regione.

    Il decreto legge consta di tre articoli. Il primo dispone che é confermata, per la durata di venti anni, rinnovabili, alla società "A. Zagara", società per azioni, con sede in Palermo, avente causa dall'E. T. A. L. (vale a dire dall'Ente turistico ed alberghiero della Libia), l'autorizzazione concessa dal decreto 27 aprile 1949, n. 1, dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, riguardo a tutte le attività in esso contemplate. La predetta autorizzazione ha efficacia anche nei confronti dei terzi.

    L'art. 2 dispone che l'esercizio delle attività previste nel precedente articolo sarà effettuato con le modalità, nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto presidenziale 28 maggio 1959, n. 203/A; che la società concessionaria dovrà iniziare, in via provvisoria, l'esercizio delle predette attività entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto legge, nel locale "Le Rocce", di pertinenza della Amministrazione regionale; che, in difetto, l'Amministrazione regionale é autorizzata a gestire i servizi concernenti le attività anzidette, sia direttamente ai sensi del decreto legislativo 9 maggio 1950, n. 17, che per il tramite del comune di Taormina.

    Secondo l'art. 3 il decreto legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà presentato immediatamente alla Assemblea regionale per la sua conversione in legge.

  2. - I voti e i provvedimenti richiamati nel testo del decreto legge impugnato hanno il contenuto seguente.

    Nella mozione approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 1 settembre 1947 si legge che detta Assemblea, considerate le disastrose condizioni in cui versa il comune di Taormina, la paralisi dell'industria turistica di quel centro e la conseguente stasi dello sviluppo turistico siciliano, che da Taormina prende vita e vigore, la crisi in cui é Venuta pertanto a trovarsi l'intera classe lavoratrice del luogo e della zona,... considerati i provvedimenti straordinari presi in simili circostanze per altri centri turistici del continente, come S. Remo, Campione e Venezia, rispetto ai quali Taormina trovasi in condizioni di ben più assillante necessità, considerato quanto più recentemente é stato fatto dal Governo autonomo di Val d'Aosta, per il comune di Saint Vincent,... "delibera di promuovere e sostenere tutti i provvedimenti idonei a risollevare le condizioni del comune di Taormina ed adeguare tale centro - come già San Remo, Venezia, Campione e Saint Vincent - alle esigenze moderne del turismo internazionale"; un emendamento aggiuntivo specificava: "consentendo, tra l'altro, con tutti gli accorgimenti del caso, la istituzione di un casinò da giuoco".

    Nell'ordine del giorno approvato nella seduta pomeridiana del 21 marzo 1958 (nel corso della discussione di un disegno di legge, divenuto poi legge regionale 18 aprile 1958, n. 12) l'Assemblea regionale, considerato fra l'altro "che il problema dell'aggiornamento e dello sviluppo delle attrezzature turistiche della zona Taormina-Etnea, con enormi ripercussioni benefiche per tutto il turismo siciliano, sarebbe largamente risolto con la concessione della gestione di un casinò a Taormina, che da tempo immemorabile lo chiede, e con maggiore insistenza oggi perché il decorso del tempo peggiora la situazione di quella stazione di soggiorno, impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti per la realizzazione di un complesso edilizio da destinare al Casinò di Taormina ed iniziative annesse, e per assicurarne con tutte le necessarie garanzie il migliore esercizio, tale da costituire quel richiamo al movimento turistico internazionale, che simili attrazioni producono ovunque esse siano state realizzate, compresi altri centri turistici italiani".

    Il decreto 27 aprile 1949, n. 1, dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, 30 aprile 1949, n. 19), del quale si fa menzione nell'art. 1 del decreto legge impugnato, dispone che l'Ente turistico ed alberghiero della Libia (E. T. A. L.) é autorizzato per venti anni a svolgere in Sicilia i programmi inerenti al proprio scopo di incremento turistico e alberghiero e tutte le attività connesse con lo scopo anzidetto. già esercitate in Libia, ivi compreso l'esercizio del giuoco d'azzardo. Nel preambolo si richiamavano i provvedimenti legislativi dello Stato o del Governo generale della Libia, con i quali l'E. T. A. L. era stato istituito (R. D. 31 maggio 1935, n. 1410), autorizzato ad esercitare in Tripoli il giuoco d'azzardo, e successivamente, in conseguenza degli eventi bellici, ad esercitare in Italia tutte le attività economiche già condotte in Libia (R. D. 22 aprile 1943, n. 560, e decreto ministeriale 30 aprile 1947).

    Il R. D. 31 maggio 1935, n. 1410, aveva istituito l'E. T. A. L., con personalità giuridica e sede in Tripoli, "avente lo scopo di promuovere e di incrementare il movimento turistico in Libia, di dirigere e coordinare l'azione che istituti, organizzazioni, società, comitati e privati svolgono in tale...

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