Sentenza nº 58 da Constitutional Court (Italy), 01 Dicembre 1959

Data di Resoluzione01 Dicembre 1959
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 58

ANNO 1959

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Tomaso PERASSI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorso della Regione siciliana, notificato il 20 luglio 1959, depositato il 27 luglio 1959 nella cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 16 del Registro ricorsi del 1959, per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato sorto per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 1098, con il quale sono stati annullati il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 maggio 1959, n. 203- A, e il decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo 27 aprile 1949, n. 1;

2) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 4 agosto 1959, depositato il 7 agosto 1959 nella cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 18 del Registro ricorsi del 1959, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto per effetto del decreto del Presidente della Regione siciliana 28 maggio 1959, n. 203-A, contenente autorizzazione alla società "A. Zagara" a costruire e gestire un Kursaal in Taormina.

Udita nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1959 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Natale Ciancio, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Con decreto del 27 aprile 1949, n. 1, dell'Assessore della Regione siciliana per il turismo e lo spettacolo (pubblicato il 30 aprile 1949 nella Gazzetta Ufficiale della Regione), in relazione al decreto legge 22 aprile 1943, n. 560, e al decreto interministeriale 3 aprile 1947, si autorizzava (art. 1) l'Ente turistico ed alberghiero della Libia (E. T. A. L.), istituito con decreto legge 31 maggio 1935, n. 1410, a svolgere in Sicilia, per la durata di Venti anni, i programmi inerenti al proprio scopo di incremento turistico ed alberghiero. Si disponeva, nell'art. 2, che l'ente medesimo poteva svolgere nella Regione, anche a mezzo di sub-concessionari, tutte le attività connesse con lo scopo anzidetto, ivi compreso l'esercizio del giuoco d'azzardo, e, nell'art. 3, si designava il comune di Taormina quale centro principale per lo svolgimento di tali attività. A questo decreto era allegato un regolamento per la disciplina, in particolare, dell'organizzazione turistica, alberghiera e dell'esercizio del giuoco; regolamento cui furono apportate modificazioni con provvedimento assessoriale 20 maggio 1950, n. 1525.

Con successivo decreto del Presidente della Regione in data 28 maggio 1959, n. 203-A (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 6 giugno 1959), l'autorizzazione concessa con il ricordato decreto 27 aprile 1949, n. 1, era confermata (art. 1) per la durata di venti anni prorogabili, riguardo a tutte le attività già previste, a favore della società "A. Zagara", sub- concessionaria dell'E. T. A. L. Si stabiliva in particolare, nell'art. 2, che le attività medesime dovevano essere esercitate secondo le modalità indicate nel regolamento approvato il 27 aprile 1949 e nel provvedimento del 20 maggio 1950, con le modifiche e le aggiunte di cui agli articoli successivi. Nei quali (art. 3) si poneva a carico della società "Zagara" la costruzione, entro tre anni dalla pubblicazione del decreto, del Kursaal e dell'annesso albergo; si disciplinava (art. 4) il limite massimo delle poste dei "giuochi di fortuna"; si stabiliva (art. 5) quali persone non potessero partecipare al giuoco. Nell'art. 6 si disponeva che la società "Zagara", entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto e fino alla ultimazione del Kursaal, doveva esercitare, in quanto possibile, tutte le attività autorizzate in locali provvisori. Si indicavano poi, negli artt. 7 e 8, la destinazione delle percentuali sui proventi lordi del giuoco e le modalità di pagamento alla Regione.

Il decreto del Presidente della Regione e quello emanato dall'Assessore nel 1949, in applicazione dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale (approvato con decreto del 3 marzo 1934, n. 383) sono stati annullati con decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1959, n. 1098, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su conforme parere del Consiglio di Stato. In riferimento a questo decreto ha proposto ricorso per regolamento di competenza il Presidente della Regione siciliana, debitamente autorizzato dalla Giunta regionale, con atto notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 luglio 1959.

Per la Regione si sono costituiti, il 27 luglio 1959, l'avvocato Giuseppe Guarino e l'avvocato Natale Ciancio. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri si é costituita l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 25 luglio 1959.

La difesa della Regione deduce, col primo motivo, la violazione degli artt. 14, 20 e 23 dello Statuto siciliano, e degli articoli 116 e 125 della Costituzione.

Sostiene che il potere di annullamento di ufficio degli atti amministrativi emanati dalla Regione spetterebbe soltanto al Governo regionale, in base all'art. 23 dello Statuto speciale e non al Governo dello Stato, dato che la Regione, quale soggetto costituzionale, godrebbe di speciale autonomia garantita da leggi costituzionali; autonomia sostanzialmente diversa da quella attribuita ai comuni e alle province. Lo Statuto speciale escluderebbe che lo Stato possa esercitare un controllo sugli atti amministrativi della Regione, potendo soltanto impugnare i regolamenti regionali, davanti all'Alta Corte siciliana, e i provvedimenti amministrativi davanti alla Corte costituzionale, con ricorso per conflitto di attribuzione. Aggiunge che se si ammettesse che il Governo dello Stato avesse conservato il potere di annullare di ufficio gli atti delle Regioni, si verrebbe in sostanza a disapplicare la disciplina costituzionale dei conflitti di attribuzione, in quanto il Governo dello Stato "potrebbe farsi giustizia da sé, sottraendosi alla giurisdizione della Corte costituzionale".

Col secondo motivo deduce, sotto altro aspetto, la violazione degli artt. 14 e 20 dello Statuto speciale.

Sostiene che il decreto del Presidente della Repubblica, ora impugnato, dovrebbe ritenersi collegato con la materia che ha formato oggetto dei provvedimenti amministrativi regionali annullati, cioè la materia del turismo e della organizzazione di servizi propri della Regione. Donde la illegittimità costituzionale del decreto del Capo dello Stato, poiché avrebbe invaso la sfera di competenza esclusiva della Regione, di cui all'art. 14, lett. n, dello Statuto speciale.

Con il terzo motivo, in via subordinata, la difesa della Regione siciliana deduce la violazione dell'art. 21 dello Statuto regionale, poiché la deliberazione del Consiglio dei Ministri relativa all'annullamento dei due decreti regionali sarebbe stata adottata senza la prescritta partecipazione del Presidente della Regione, trattandosi di materia di interesse della medesima.

Conclude quindi, perché, in accoglimento del ricorso, si dichiari che spetta soltanto alla Regione annullare d'ufficio i propri atti e che nessun potere spetta al riguardo al Governo dello Stato, e per conseguenza si annulli il provvedimento impugnato.

L'Avvocatura dello Stato osserva che l'illegittimità prospettata nel primo motivo del ricorso potrebbe essere considerata sotto due aspetti distinti.

Sotto un primo aspetto, in quanto si contesta che il Governo dello Stato potrebbe annullare in ogni tempo gli atti amministrativi della Regione e si sostiene che tale potere spetterebbe invece al Governo regionale, la censura sarebbe ammissibile formalmente, ma sarebbe infondata nel merito, in base anche ai principi già affermati da questa Corte con le sentenze n. 24 del 1957 e n. 23 del 1959.

Si assume che il potere di annullamento, in base all'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, avrebbe carattere generale e potrebbe quindi essere esercitato nei confronti di tutti gli atti amministrativi anche degli enti locali, nonostante la loro autonomia; che tale potere spetterebbe esclusivamente agli organi supremi dello Stato, poiché si tratterebbe di un controllo del tutto distinto e diverso dai controlli ordinari, in quanto presuppone, per il suo esercizio, la valutazione dell'interesse generale. Valutazione che potrebbe essere fatta soltanto dal Governo dello Stato, anche quale espressione del carattere unitario dell'ordinamento amministrativo dello Stato, in relazione al precetto dell'art. 5 della Costituzione.

Si aggiunge che l'appartenenza esclusiva al Governo dello Stato dell'accennato potere di annullamento, particolarmente riguardo agli atti della Regione siciliana, troverebbe espressa conferma nell'art. 6, primo comma, del testo unico della legislazione comunale e provinciale per la Regione (approvato con decreto del Presidente della Regione in data 9 giugno 1954, n. 9). Nel quale articolo appunto il potere di annullamento sarebbe deferito al Presidente della Repubblica. Né avrebbero rilevanza in contrario la disposizione dell'art. 27 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, e quella contenuta nell'art. 1 della successiva legge 14 dicembre 1953, n. 67, perché l'una e l'altra disposizione riguarderebbero, in via generica, la sostituzione degli organi regionali a quelli statali nelle norme della legislazione sugli enti locali, restandone esclusa la competenza generale ed eccezionale del Governo e del Capo dello Stato, che non potrebbe ritenersi trasferita alla Regione.

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