Sentenza nº 36 da Constitutional Court (Italy), 19 Giugno 1958

Data di Resoluzione19 Giugno 1958
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 36

ANNO 1958

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, promosso con ordinanza 13 maggio 1957 del Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Ferro Girolamo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 13 luglio 1957 ed iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1958 la relazione del Giudice Aldo Sanduli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Elio Vitucci.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 13 maggio 1957 il Pretore di Firenze sospendeva il giudizio di opposizione promosso dal dr. Ferro Girolamo, avverso il decreto penale 31 dicembre 1956 che lo aveva condannato pel reato previsto dall'art. 4, commi primo e terzo, legge 19 gennaio 1942, n. 86 (gestione di istituto scolastico non autorizzato), e ordinava la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione se l'art. 3 della citata legge - il quale disciplina le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di istituti scolastici privati dell'ordine medio e superiore - sia in contrasto con l'art. 33 Cost., "trattandosi di interpretare la volontà della norma costituzionale per quanto riguarda l'esistenza di limiti al diritto di aprire scuole e istituti di educazione, la loro estensione, e la natura e la portata dei controlli amministrativi cui debba essere sottoposta la scuola privata (se, ad es., preventivi, come l'autorizzazione di cui é causa, o successivi)".

é da premettere che il Ferro con decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 1950 era stato ammesso a sottentrare nella gestione dell'istituto privato "A. Manzoni" di Firenze, ottenendo la conferma dell'autorizzazione definitiva allo svolgimento dei corsi di preparazione ad esami di scuole secondarie già concessa al precedente gestore con D. M. 30 ottobre 1949. L'autorizzazione riguardava dunque non l'esercizio di una vera e propria "scuola", bensì di "corsi" previsti dal secondo comma dell'art. 1 legge citata.

Con decreto 25 novembre 1955, il Ministero, "considerato che da una ispezione compiuta nel corso dell'anno scolastico 1954 - 55 all'istituto predetto é stato accertato che i locali non presentano i requisiti di idoneità prescritti dall'art. 3, comma primo, della legge 19 gennaio 1942, n. 86, e mancano le attrezzature e il materiale scientifico necessari; considerato che hanno funzionato abusivamente corsi di preparazione agli esami con orario pomeridiano e serale in violazione delle disposizioni di cui al comma primo dell'art. 4 della legge citata; considerato che non é stato organizzato l'ufficio di segreteria e mancano i registri annuali prescritti dal R.D. 30 aprile 1924, n. 965; considerato che il corpo insegnante, del quale non sono stati rintracciati i fascicoli personali e i titoli di studio, é apparso di livello culturale eccessivamente modesto e la scuola non assolve in alcun modo apprezzabile ai compiti per i quali fu istituita"; ritenuto tra l'altro "che l'istituto predetto non...

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