Sentenza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 1958
Data di Resoluzione | 14 Luglio 1958 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 50
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. TOMASO PERASSI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale sarda nella seduta del 18 maggio 1957, avente per oggetto la "costituzione dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio (I.R.I.E.)", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 novembre 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 dicembre 1957 ed iscritto al n. 25 del Registro ricorsi 1957.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica del 14 maggio 1958 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per il ricorrente e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la Regione autonoma della Sardegna.
Ritenuto in fatto
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- L'Assemblea regionale sarda approvò una prima volta il 18 maggio e una seconda volta il 15 novembre 1957 un disegno di legge avente per oggetto la "costituzione dell'Istituto Regionale Incremento Edilizio (I.R.I.E.)".
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio in data 22 novembre 1957, ha impugnato la legge e ha chiesto che ne venga dichiarata la illegittimità costituzionale in toto e in particolare degli artt. 8, 11, 12, 14, 15 e 16, nonché degli artt. 5, 13 e 15 dello Statuto dell'ente, che fa parte integrante della legge.
Il ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale il 29 novembre 1957 é stato depositato nella cancelleria della Corte il 4 del successivo mese di dicembre. Di esso é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 dicembre 1957 e nel Bollettino della Regione sarda del 16 dello stesso mese ed anno.
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- La difesa del Presidente del Consiglio fonda il suo ricorso sulla tesi che la disciplina della edilizia economica e popolare non rientra nel potere legislativo della Regione. L'art. 3, lett. f, nel conferire alla Regione la potestà di emanare norme di legge in materia di "edilizia ed urbanistica", avrebbe inteso fare riferimento "alla regolamentazione della tecnica edilizia nei riguardi delle sistemazioni urbane, in relazione ai tipi di costruzione, al rispetto degli ambienti tradizionali o di pregio artistico o paesistico, alla densità ammissibile per unità di superficie e simili", non già alla diversa materia dell'edilizia popolare, che é regolata da norme che hanno intento sociale e assistenziale e pongono problemi di carattere finanziario o di giustizia sociale. Ne consegue che la norma contenuta nell'art. 10 delle disposizioni di attuazione D. P. R. 19 maggio 1950, n. 327, secondo la quale "nulla é innovato per quanto riguarda la disciplina dell'edilizia economica e popolare e le agevolazioni disposte dallo Stato per favorirne lo sviluppo", norma che la Regione, del resto, non ha a suo tempo impugnata, é nient'altro che un'interpretazione legislativa dell'art. 3, lett. f, dello Statuto regionale e a questo conforme.
Né, d'altra parte, nonostante la legge regionale impugnata istituisca un ente di credito, la potestà legislativa della Regione potrebbe trovare il suo fondamento nell'art. 4, lett. b, dello Statuto, in virtù del quale la Regione può emanare norme in materia di "istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale". Infatti l'I.R.I.E. é un ente che ha un fine specifico, quello di esercitare il credito nel campo dell'edilizia popolare, e la norma contenuta nell'art. 10 delle disposizioni di attuazione sopra citate, che vieta di apportare innovazioni in questo campo, conterrebbe anche il divieto di istituire e organizzare enti che si propongono di esercitare il credito in favore della edilizia popolare.
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- Oltre che in via generale la legge sarebbe viziata di incostituzionalità in alcune sue norme particolari.
In primo luogo la difesa dello Stato...
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