Sentenza nº 54 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 1958

Data di Resoluzione14 Luglio 1958
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 54

ANNO 1958

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea del Consiglio regionale per la Regione autonoma della Sardegna nella seduta del 24 gennaio 1956, avente per oggetto "Abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952, n. 2, e modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 4 dicembre 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 dicembre 1957 ed iscritto al n. 27 del Registro ricorsi 1957.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1958 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per il ricorrente e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto in fatto

La legge della Regione sarda 4 febbraio 1950, n. 3, contenente "Provvedimenti a sollievo della disoccupazione" disponeva, nell'articolo 1, che l'Assessore al lavoro e previdenza sociale, di intesa con gli altri Assessori competenti per materia, poteva autorizzare nei comuni, o nei consorzi di comuni che ne facessero richiesta, tenuto conto dell'indice e del tipo della disoccupazione, l'apertura di cantieri scuola di lavoro per disoccupati, allo scopo di eseguire piccole opere di pubblica utilità di esclusivo interesse comunale o intercomunale. Disponeva, nell'articolo 2, che le domande per la istituzione dei cantieri dovevano essere inoltrate dagli enti interessati all'amministrazione regionale, cui spettava anche il controllo dei cantieri e del collaudo delle opere; nell'articolo 3, che la gestione dei cantieri di cui all'articolo 1 era affidata alle amministrazioni comunali e nell'articolo 4 disciplinava l'ammissione ai cantieri dei lavoratori disoccupati.

Negli articoli 5 e 6, che più particolarmente riguardano l'attuale controversia, si determinava (art. 5) l'indennità da attribuirsi ai lavoratori occupati nei cantieri nella stessa misura delle indennità corrisposte nei cantieri statali; e si stabilivano le modalità per il finanziamento dei cantieri stessi.

Con la ricordata legge del 14 febbraio 1952 furono apportate modifiche alla precedente legge del 1950 e precisamente, con l'articolo 1, fu sostituito l'articolo 5 di quest'ultima, disponendosi che, ai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e non fruenti del sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione, era corrisposta un'indennità di L. 600 per ogni giornata di effettivo lavoro; che agli allievi aventi famiglia a carico spettava inoltre un assegno integrativo di L. 60 giornaliere per ogni familiare a carico; che l'indennità complessiva giornaliera spettante agli allievi aventi famiglia a carico non poteva comunque essere inferiore a L. 700 né superiore a L. 800; mentre ai lavoratori, che percepivano il sussidio di disoccupazione, era attribuita un'indennità globale pari a L. 400 al giorno.

Con l'articolo 2 fu sostituito l'articolo 6 e si stabiliva che le spese occorrenti per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari, nonché quelle relative ad eventuali espropri, erano a carico dell'ente gestore; che a tali spese l'amministrazione regionale poteva concorrere con un contributo non superiore al 10% della somma da essa stanziata per ciascun cantiere; e che le spese per l'organizzazione e il funzionamento dei cantieri di lavoro e le indennità ai lavoratori che vi erano ammessi, gravavano sul bilancio della Regione.

La successiva legge deliberata il 24 gennaio 1956 ha abrogato la legge del 14 febbraio 1952, modificando ulteriormente gli articoli 5 e 6 della legge del 1950: per i lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e non fruenti di sussidio di disoccupazione, o di altro assegno a carattere continuativo, l'indennità era aumentata a L. 700. Agli allievi aventi famiglia a carico era attribuito inoltre un assegno integrativo pari a L. 60 giornaliere per ogni convivente a carico avente diritto agli assegni familiari, purché l'indennità complessiva giornaliera per gli allievi, con famiglia a carico, non superasse L. 1000 giornaliere. Per i lavoratori con sussidio di disoccupazione l'indennità era stabilita in L. 500 al giorno.

La modificazione dell'articolo 6 riguardava, in particolare, il contributo finanziario della Regione stabilito nella misura del 20%, per i materiali di consumo, e l'assunzione, a carico della Regione, insieme con le spese per l'organizzazione e il funzionamento dei cantieri e per le indennità agli operai, anche di quelle concernenti l'utilizzo, a mezzo di nolo, dei rulli compressori stradali.

Come già si é accennato le due leggi del 1950 e del 1952 non sono state impugnate. é stata impugnata invece dal Presidente del Consiglio dei Ministri, debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 1957, la legge deliberata il 24 gennaio 1956, con ricorso notificato il 4 dicembre 1957 e depositato, con le deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il 9 dicembre 1957.

Del ricorso é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 14 dicembre 1957 e nel Bollettino regionale n. 49 del 29 dicembre 1957.

La difesa dello Stato pone a base dell'impugnazione le norme contenute nell'articolo 5, lettere a e b, dello Statuto speciale per la Sardegna, secondo le quali, sia in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, sia in materia di istruzione, per quanto attiene ai cantieri scuola, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, mediante norme di integrazione ed attuazione.

Si osserva al riguardo che tale potestà normativa, che viene definita terziaria - in relazione alla potestà normativa primaria e a quella complementare stabilita negli articoli 3 e 4 dello Statuto - sarebbe da considerare nella sostanza come potere regolamentare, sebbene, dal punto di vista formale, si eserciti con provvedimenti legislativi. Detta potestà quindi consentirebbe alla Regione soltanto l'emanazione dei provvedimenti diretti a dare attuazione alle leggi statali con norme particolareggiate, per adattare dette leggi alle esigenze locali, e ad estendere le leggi stesse a settori e a situazioni non particolarmente preveduti. Con la conseguenza quindi che non sarebbe consentito al legislatore regionale portare innovazioni sia ai principi delle leggi dello Stato, sia alle disposizioni sostanziali contenute nelle leggi stesse.

Nella specie, invece, secondo la tesi dell'Avvocatura, la legge regionale del 1956, non soltanto non farebbe alcun riferimento alla legge nazionale (che costituirebbe il presupposto e segnerebbe i limiti dell'attività normativa della Regione in base all'articolo 5 dello Statuto), ma avrebbe il carattere di legge autonoma in deroga alle norme statali relative all'organizzazione dei cantieri, alle competenze degli organi statali e alla determinazione della indennità ai lavoratori. La misura della quale avrebbe importanza sostanziale sia nei rapporti dei cantieri scuola istituiti dallo Stato nella Regione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT