Sentenza nº 80 da Constitutional Court (Italy), 30 Dicembre 1958

Data di Resoluzione30 Dicembre 1958
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 80

ANNO 1958

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso dal Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige con ricorso notificato il 21 aprile 1958, depositato il 9 maggio 1958 nella cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1958, per conflitto di attribuzione tra la Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a seguito del decreto 2 settembre 1957, n. 11314/16, col quale il Ministro dei lavori pubblici ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia "Ara" di Bressanone.

Udita nell'udienza pubblica del 19 novembre 1958 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;

uditi l'avv. Massimo Severo Giannini, per delega dell'avv. Eduino Borzaga, per la Regione Trentino-Alto Adige e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Il Ministro per i lavori pubblici con decreto n. 11314/16 del 2 settembre 1957, in base all'art. 127 del T.U. sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, considerato che l'amministrazione della cooperativa edilizia "Ara" con sede in Bressanone aveva dato luogo ad inconvenienti di eccezionale gravità che ne compromettevano il regolare funzionamento, visto il parere della Commissione di vigilanza, di cui agli artt. 129 e segg. del predetto testo unico, dispose lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia "Ara" e nominò l'ing. Gaetano Taormina commissario governativo per la gestione straordinaria della cooperativa stessa per la durata di sei mesi dalla data del decreto, conferendo al Commissario governativo, oltre i poteri del Consiglio di amministrazione e quelli deferiti all'assemblea dallo statuto sociale, anche i poteri del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile.

Lo stesso Commissario governativo comunicò il contenuto di tale decreto ministeriale alla Commissione provinciale di Bolzano, istituita, quale organo regionale per le cooperative della rispettiva provincia, dall'art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, con lettera in data 17 febbraio 1958 pervenuta alla detta Commissione il 22 successivo.

In seguito a ciò la Giunta regionale nella seduta del 16 aprile 1958 deliberò di sollevare conflitto di attribuzione, per regolamento di competenza, avanti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di esclusiva competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di vigilanza sulle cooperative operanti nel territorio regionale e per l'annullamento per incompetenza assoluta del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 settembre 1957, n. 11314, relativo alla nomina del Commissario governativo per la cooperativa edilizia a r. 1. "Ara" in Bressanone, autorizzando il Presidente della Giunta regionale a proporre il ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza.

Il ricorso del Presidente della Giunta regionale é stato notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici in data 21 aprile 1958 e depositato nella cancelleria della Corte il 9 maggio 1958 con la deliberazione della Giunta regionale del 16 aprile 1958, copia del decreto 2 settembre 1957 del Ministro per i lavori pubblici e procura all'avv. Eduino Borzaga ed elezione di domicilio in Roma.

La Regione rileva che il decreto del Ministro per i lavori pubblici relativo alla cooperativa edilizia "Ara" invade la sfera di competenza attribuita alla Regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative (art. 4, n. 15, dello Statuto speciale) in relazione agli artt. 1, 3 e 25 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, concernente la vigilanza sulle cooperative, la quale se non pregiudica i controlli di carattere tecnico che possono esercitarsi da altre amministrazioni pubbliche competenti per materia, riserva alla Regione la vigilanza amministrativa e la possibilità (art. 25) di revoca degli amministratori e della nomina di un commissario in loro sostituzione. A questo riguardo, si osserva nel ricorso che la Commissione per le cooperative della Provincia di Bolzano nella seduta del 29 novembre...

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