Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 1957

Data di Resoluzione26 Gennaio 1957
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 2

ANNO 1957

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente

Dott. GAETANO AZZARITI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimit‡ costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 285 e 286 del regolamento, promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza 9 febbraio 1956 del Pretore di Regalbuto nel procedimento penale a carico di Russo Michele, Monaco Natale, Milici Giuseppe, Stella Francesco, Milici Carmelo, Picardi Antonino, Privitera Prospero, Gulisano Prospero, Spampinato Vito, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta al n. 47 del Reg. ord. 1956;

2) Ordinanza 30 marzo 1956 del Pretore di Soave nel procedimento penale a carico di Maistrello Marino, Schio Luigi, De Battisti Livio e Tomello Alfredo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 183 del Reg. ord. 1956.

Udita nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1956 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

La questione di legittimit‡ costituzionale, che forma oggetto dei due giudizi promossi con le ordinanze sopra indicate, È unica, e fu sollevata nel corso di due procedimenti penali per trasgressione al precetto dell'art. 156 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, per avere gli imputati effettuato raccolta di fondi - alcune per il giornale "Avanti" ed altre per il giornale "Unit‡" - senza essere muniti della prescritta autorizzazione.

Dinanzi al Pretore di Regalbuto la questione fu sollevata dal Pubblico Ministero, per il motivo che le disposizioni contenute nell'art. 156 della legge di pubblica sicurezza, e quindi anche quelle contenute negli artt. 285 e 286 del relativo regolamento, sarebbero in contrasto con le norme contenute negli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 35, 39, 45 e 49 della Costituzione. Dinanzi al Pretore di Soave la questione fu sollevata dalla difesa degli imputati, la quale eccepÏ che l'art. 156 della legge di pubblica sicurezza, se applicato alla ipotesi di raccolta di fondi effettuata da un partito politico per lo svolgimento della propria attivit‡, verrebbe a trovarsi in contrasto "con la lettera e lo spirito della Costituzione della Repubblica e in particolare con gli artt. 21 e 49 di essa".

Con le due ordinanze...

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