Sentenza nº 23 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 1957

Data di Resoluzione26 Gennaio 1957
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 23

ANNO 1957

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente

Dott. GAETANO AZZARITI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4 integralmente e degli articoli 3 e 5 parzialmente, della legge regionale approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 7 marzo 1956 e riapprovata dallo stesso Consiglio regionale il 16 luglio 1956, contenente disposizioni relative all'esercizio di funzioni amministrative in materia di pesca, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 30 luglio 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 agosto 1956 ed iscritto al n. 57 del Reg. ric. 1956.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione sarda;

udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1956 la relazione del Giudice Mario Bracci;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni per il ricorrente e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto in fatto

Il Consiglio regionale della Sardegna il 7 marzo 1956 approvò una legge contenente disposizioni relative all'esercizio di funzioni amministrative in materia di pesca.

Con questa legge, emanata in attesa di norme regionali organiche sulla pesca, secondo la competenza che l'art. 3 lettera i dello Statuto speciale attribuisce alla Sardegna, fu disciplinata l'attività amministrativa regionale circa le autorizzazioni per la pesca marittima, la sorveglianza delle acque marittime antistanti la Regione, le competenze in materia di acque fluviali e lacuali già spettanti al Ministero dell'agricoltura e ai prefetti, attribuendo inoltre alla amministrazione regionale le competenze assegnate ad organi statali locali dalle recenti leggi che hanno predisposto il decentramento di molteplici funzioni dell'amministrazione centrale.

Il Governo della Repubblica, avuta comunicazione di questa legge il 22 marzo 1956, la rinviò ad un nuovo esame da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna, contestando che la Regione avesse la potestà legislativa di cui si era valsa. Ma il Consiglio regionale sardo il 12 luglio 1956 approvò per la seconda volta il testo della legge, dandone comunicazione al Governo il 16 luglio detto. Il Presidente del Consiglio, in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri, notificò il 7 agosto 1956 al Presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna un ricorso col quale promosse la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 integralmente e degli artt. 3 e 5 limitatamente alle parti che attribuiscono competenza amministrativa alla Regione nel predetto esercizio di funzioni in materia di pesca nelle acque marittime. Il ricorso fu regolarmente depositato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1956 n. 220 e nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del 4 settembre 1956, n. 29.

Secondo la difesa dello Stato il mare territoriale fa parte del demanio marittimo e poiché questo é esplicitamente escluso dai beni demaniali e patrimoniali, che dallo Stato sono passati alla Regione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, alla Regione non competerebbe potestà legislativa relativamente alla disciplina della pesca nel mare territoriale, in quanto la pesca altro non sarebbe che un modo d'uso del mare territoriale, cioé del demanio marittimo. Perciò la competenza legislativa riconosciuta alla Regione in materia di pesca dall'art. 3 lettera i dello Statuto dovrebbe intendersi limitata alle acque interne; tenuto conto dell'art. 14 dello Statuto e, anche, dell'art. 117 della Costituzione.

Da ciò deriverebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge impugnata, che dispone genericamente sull'ordinamento della pesca ai sensi dell'art. 3 lettera i dello Statuto; dell'art. 2 che detta la disciplina amministrativa della pesca marittima in Sardegna; dell'art. 4 che attribuisce alla amministrazione regionale le competenze in materia di consorzi per la tutela della pesca che spettavano all'amministrazione statale prima delle norme sul decentramento amministrativo, disposto dal D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987; degli artt. 3 e 5 per la parte che riguarda le acque marittime, che attribuiscono alla Regione competenze ministeriali e prefettizie, in materia di pesca, con facoltà di delegarle alle provincie e ai comuni.

In particolare, poi, la difesa dello Stato lamenta che la Regione abbia interferito nell'amministrazione statale assegnando funzioni obbligatorie...

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