Sentenza nº 45 da Constitutional Court (Italy), 18 Marzo 1957

Data di Resoluzione18 Marzo 1957
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 45

ANNO 1957

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente

Dott. GAETANO AZZARITI

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI, Giudici,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25 T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:

  1. - Ordinanza 17 aprile 1956 della Corte di cassazione, Sezioni unite penali, nel procedimento penale a carico di Lasco Umberto, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Giuseppe Sabatini, Arturo Carlo Jemolo e Leopoldo Piccardi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 181 del Reg. ord. 1956;

  2. - Ordinanza 16 novembre 1956 del Pretore di Leonforte nel procedimento penale a carico di Carosia Giovanni e Chiaramonte Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 338 del Reg. ord. 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udite nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1957 le relazioni del Giudice Biagio Petrocelli;

uditi gli avvocati Giuseppe Sabatini, Arturo Carlo Jemolo e il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini.

Ritenuto in fatto

Il pastore evangelico Lasco Umberto, tratto a giudizio del Pretore di Locri per rispondere "della contravvenzione di cui all'art. 25 T.U. leggi p.s., per aver promosso e diretto una cerimonia di pratiche religiose, nel comune di S. Ilario Ionio, fuori dei luoghi destinati al culto, senza averne dato il prescritto avviso all'autorità", fu dal detto Pretore condannato a quindici giorni di arresto.

Il Tribunale di Locri, con sentenza del 16 giugno 1955, lo assolse perché il fatto non costituisce reato. La Corte di cassazione, a sezioni unite, pronunziando sul ricorso proposto dal P. M. contro la sentenza del Tribunale di Locri, con ordinanza del 17 aprile 1956 sospese il giudizio in corso e ordinò la trasmissione degli atti a questa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale, relativamente ai "rapporti intercedenti tra le disposizioni degli artt. 18 e 25 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, con riferimento alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, e al R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, e le disposizioni degli artt. 17, 19 e 20 della Costituzione della Repubblica, con riferimento anche all'art. 8 della Costituzione medesima".

L'ordinanza fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 maggio 1956, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato in pari data, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno successivo. Il 24 maggio 1956 furono depositati nella cancelleria della Corte l'atto di intervento con le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio e il 28 giugno le deduzioni della difesa del Lasco.

Successivamente fu presentata memoria dell'Avvocatura generale dello Stato in data 21 novembre 1956; e il 7 febbraio 1957 fu depositata memoria della difesa del Lasco.

Nel foglio di deduzioni del 28 giugno 1956 la difesa concludeva chiedendo "che la Corte costituzionale dichiari la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, negli artt. 1 e 2 del decreto 28 febbraio 1930, n. 289 e negli artt. 18, 25 e 26 del T.U. leggi p.s. 18 giugno 1931, n. 773".

A sua volta, nel suo atto di intervento l'Avvocatura generale dello Stato concludeva chiedendo che si dichiarasse "la legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U. leggi p.s. e di conseguenza la piena...

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