Sentenza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 25 Maggio 1957

Data di Resoluzione25 Maggio 1957
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 60

ANNO 1957

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, e 14 maggio 1952, n. 618, e delle norme contenute negli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, promosso con l'ordinanza 13 aprile 1956 della Corte di appello di Bologna pronunciata nel procedimento civile vertente tra la Società anonima immobiliare Veneto-emiliana (S.A.I.V.E.) e l'Ente per la colonizzazione del delta padano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 27 giugno 1956, ed iscritta al n. 198 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;

uditi l'avv. Aldo Perissinotto per la Società anonima immobiliare veneto-emiliana e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente colonizzazione delta padano.

Ritenuto in fatto

Con D.P.R. 14 maggio 1952, n. 618, venivano trasferiti all'Ente per la colonizzazione del delta padano ha. 47.40.70 di terreni siti nel Comune di Codigoro appartenenti alla Società anonima immobiliare veneto-emiliana (S.A.I.V.E.).

Con atto notificato il 22 maggio 1953, la S.A.I.V.E. conveniva l'Ente di riforma dinanzi al Tribunale di Ferrara, chiedendo che venisse dichiarato il suo diritto di proprietà sui terreni, e l'obbligo del convenuto di rilasciarli, per i seguenti motivi:

  1. incostituzionalità della norma, posta con l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e richiamata dall'art. 1, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con cui si era demandato al Governo di provvedere entro il 31 dicembre 1951 con decreti aventi valore di legge ordinaria all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione, alle occupazioni di urgenza dei terreni sottoposti ad espropriazione e ai trasferimenti degli stessi terreni a favore degli Enti di riforma; essendosi in tal modo autorizzato il Governo ad emanare provvedimenti sostanzialmente amministrativi nella forma di atti legislativi in violazione dell'art. 76 della Costituzione, che consente la delegazione dell'esercizio della funzione legislativa per la emanazione di atti normativi e non per il compimento di atti che siano esplicazione di funzione puramente amministrativa; ed essendosi violato pure l'art. 113 della Costituzione perché con l'attribuire valore di legge ad atti aventi natura amministrativa veniva ad essere escluso il controllo giurisdizionale garantito dalla norma suddetta; conseguente incostituzionalità del D.P.R. 14 maggio 1952, n. 618;

  2. incostituzionalità della norma contenuta nell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con cui si era demandato al Governo di determinare con decreti aventi valore di legge ordinaria i territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria, ai fini dell'estensione della legge Sila, senza fissare criteri direttivi specifici per la determinazione suddetta, bensì limitandosi a stabilire genericamente che si dovesse trattare di terreni suscettibili di trasformazione fondiaria od agraria e ciò in contrasto con l'art. 76 della Costituzione; conseguente incostituzionalità del decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 69, con cui era stato esteso a territori dell'Emilia e del Veneto l'ambito di applicazione della legge stralcio, nonché dell'impugnato decreto di esproprio;

  3. incostituzionalità dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, che, prescrivendo doversi corrispondere agli espropriati il valore dei beni accertato agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con D.L.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 143, avrebbe autorizzato quasi una confisca nei casi di terreni bonificati negli anni successivi, in violazione al disposto dell'art. 42 della Costituzione, che consente l'espropriazione dei beni privati "salvo indennizzo"; conseguente incostituzionalità del decreto di esproprio; in via subordinata, incostituzionalità del decreto di esproprio, essendosi determinata l'indennità in base all'art. 18 della legge stralcio, laddove, trattandosi di beni non assoggettati alla imposta sul patrimonio, si sarebbe dovuto applicare l'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e tener conta dei miglioramenti apportati ai beni dopo il 1947;

  4. incostituzionalità per eccesso di delega del decreto di scorporo 14 maggio 1952, n. 618, per violazione dell'art. 1, primo comma, della legge stralcio, per aver colpito terreni del Comune di Codigoro di natura non latifondistica; motivo dedotto in via alternativa rispetto a quello sub b) circa la insufficienza dei criteri direttivi;

  5. incostituzionalità, per eccesso di delega, del decreto di esproprio 14 maggio 1952, n. 618, per avere approvato un piano inserito per estratto nel Foglio annunzi legali della Provincia di Ferrara stampato e pubblicato dopo il 31 dicembre 1951, cioé oltre il termine stabilito dall'art. 4 della legge Sila e prorogato dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

    Costituitesi le parti, l'Ente convenuto eccepiva la inammissibilità della domanda e subordinatamente ne chiedeva il rigetto.

    Il Tribunale, con sentenza 15 maggio-5 giugno 1954, riteneva ammissibile la domanda, ma la respingeva nel merito.

    A seguito di gravame interposto dalla S.A.I.V.E. contro questa sentenza, la Corte di Appello di Bologna, con l'ordinanza emessa il 13 aprile 1956, sospendeva il processo e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la soluzione delle questioni di...

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