Sentenza nº 61 da Constitutional Court (Italy), 25 Maggio 1957
Data di Resoluzione | 25 Maggio 1957 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 61
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 42 della legge regionale siciliana di riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila) e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile promosso da D'Alì Giacomo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 28 luglio 1956 ed iscritta al n. 230 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile promosso da D'Alì Giacomo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 4 agosto 1956 ed iscritta al n. 231 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile promosso da D'Alì Giacomo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 232 del Reg. ord. 1956;
4) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile promosso da Adragna Pia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 233 del Reg. ord. 1956;
5) ordinanza 25 aprile 1956 della Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile promosso da Sieri Pepoli Giuseppina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 234 del Reg. ord. 1956.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
uditi gli avvocati Giuseppe Chiarelli e Giuseppe Rubino per D'Alì Giacomo, Adragna Pia e Sieri Pepoli Giuseppina, l'avv. Massimo Severo Giannini per l'Ente di Riforma e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Presidente della Regione siciliana e per l'Assessore per l'agricoltura e foreste della stessa Regione.
Ritenuto in fatto
Davanti la Corte d'appello di Palermo pendevano cinque procedimenti civili promossi, contro l'Assessorato regionale siciliano agricoltura e foreste e contro l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (ERAS), in numero di tre da D'Alì Giacomo e gli altri rispettivamente da Adragna Pia e Sieri Pepoli Giuseppina, per opposizione avverso il piano di ripartizione dei terreni di loro proprietà. In tale sede la difesa degli appellanti rinnovava la eccezione di illegittimità costituzionale, non accolta in primo grado, degli artt. 42 della legge regionale siciliana di riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, 7 e 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), in quanto lesivi del diritto al giusto indennizzo garentito dall'art. 42 della Costituzione.
La Corte d'appello di Palermo, con distinte ordinanze del 25 aprile 1956 dall'identico contenuto per ciascun procedimento sopra indicato, ritenuto che i giudizi non potessero definirsi indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale, e ritenuta altresì la medesima non manifestamente infondata, rimetteva gli atti a questa Corte, sospendendo i procedimenti.
Le ordinanze furono notificate il 9 giugno 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicate l'11 successivo ai Presidenti della Camera, del Senato e del Consiglio regionale siciliano, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25, 28 luglio e 4 agosto 1956 e in quella della Regione siciliana del 27 luglio 1956. Il 27 giugno 1956 furono depositate gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione siciliana e dell'Assessore per l'agricoltura e foreste della stessa Regione, tutti rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché le deduzioni della difesa dei proprietari, costituita dagli avvocati prof. Giuseppe Chiarelli e Domenico Rubino e dagli avvocati Giuseppe Rubino e Guido Aula. Il 28 luglio 1956 interveniva nel giudizio l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (ERAS), rappresentato dall'avv. prof. M. S. Giannini. Il 14 marzo 1957 furono depositate le memorie illustrative della difesa di D'Alì Giacomo e dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le deduzioni degli intervenuti sono identiche per tutti e cinque i giudizi e possono così riassumersi.
I proprietari espropriati eccepiscono che l'art. 42 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, per la riforma agraria in Sicilia, e le norme, in esso richiamate, delle leggi nazionali 12 maggio 1950, n. 230 (artt. 7 e 8), e 21 ottobre 1950, n. 841 (art. 18), sono viziati da illegittimità costituzionale per violazione dello art. 42 della Costituzione, che subordina ogni provvedimento ablativo della proprietà privata alla corresponsione di un indennizzo. Tale indennizzo deve essere giusto, cioé congruo, il che significa che per la sua misura deve applicarsi il criterio della corrispondenza al valore venale del bene al momento dell'espropriazione, criterio che si desume dalla legge generale in materia (legge sulle espropriazioni per pubblica utilità del 1865), alla quale del resto la stessa legge regionale siciliana fa rinvio (art. 52). Secondo la difesa, invece, l'indennizzo previsto dalle norme impugnate sarebbe uno pseudo indennizzo, di gran...
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Sentenza nº 3 da Constitutional Court (Italy), 18 Gennaio 1958
...da esse stabilito per le espropriazioni. Anche questa questione é stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 61 del 1957, alla cui motivazione si fa La terza questione investe la costituzionalità del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n.......
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