Sentenza nº 105 da Constitutional Court (Italy), 08 Luglio 1957
Data di Resoluzione | 08 Luglio 1957 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 105
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11, promosso con l'ordinanza 9 agosto 1956 della Giunta provinciale amministrativa di Messina, emessa su ricorso di Melazzo Giuseppe contro Salutari Raffaello, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 3 novembre 1956 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 70 del 30 ottobre 1956 ed iscritta al n. 318 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del Giudice Mario Bracci;
uditi gli avvocati Giuseppe Melazzo e Enzo Silvestri.
Ritenuto in fatto
Il 10 giugno 1956 l'Ufficio elettorale di Messina proclamò eletto alla carica di consigliere comunale, in seguito alle elezioni amministrative del 27 maggio 1956 per il Comune di Messina, il dott. Raffaello Salutari, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Reggio Calabria.
Contro questa proclamazione l'Avv. Giuseppe Melazzo, primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il dott. Raffaello Salutari, presentò ricorso al Consiglio comunale di Messina, sostenendo che lo stesso dott. Salutari non poteva essere eletto perché non iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione siciliana.
Difatti l'art. 13 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, che modificò l'art. 14 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, sulla composizione degli organi delle amministrazioni comunali, dispone: "Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Regione, purché sappiano leggere e scrivere". (Quest'articolo 13 é indicato in tutti gli atti della causa come art. 16, ma non vi é dubbio che trattasi di un errore materiale, derivato dalla diversa numerazione adottata da un testo coordinato delle norme statali e regionali, edito ufficiosamente nel 1952 dall'Assessorato degli enti locali della Regione siciliana).
Il Consiglio comunale di Messina respinse il ricorso con la deliberazione consiliare 25 giugno 1956, che fu impugnata dall'Avv. Melazzo, per lo stesso motivo, davanti alla G.P.A. di Messina.
Il dott. Salutari si oppose all'istanza del Melazzo e sostenne che l'invocata norma regionale (art. 13 legge regionale 5 aprile 1952, n. 11) era costituzionalmente illegittima, sia perché la materia dell'elettorato comunale e provinciale non era compresa nella competenza legislativa della Regione (art. 14, lettera o, dello Statuto siciliano), sia perché, in ogni caso, il ricordato art. 13 della legge regionale costituiva un'evidente violazione del principio dell'eguaglianza sancito dall'art. 51 della Costituzione per l'accesso alle cariche elettive.
La G.P.A. ritenne che la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via d'eccezione dal dott. Salutari, fosse rilevante ai fini della decisione della causa e che ricorressero gravi motivi per fare dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, in relazione all'art. 14, lettera o, dello Statuto siciliano e all'art. 51 della Costituzione.
Perciò la G.P.A. di Messina...
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