Sentenza nº 109 da Constitutional Court (Italy), 08 Luglio 1957

Data di Resoluzione08 Luglio 1957
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 109

ANNO 1957

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

1) degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale siciliana 9 settembre 1947, n. 9; degli artt. 16, 17, secondo comma, e 18 della legge regionale siciliana 29 settembre 1948, n. 40; nonché degli artt. 2, 6 e 9 della legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n. 47, e 1, 2, 5 e 8 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54, prorogata dal decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 30 agosto 1951, n. 26, e dalla legge regionale 25 luglio 1952, n. 47, in riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale per la Regione stessa; proposto con l'ordinanza 3 settembre 1956 della Corte di cassazione nel procedimento vertente fra Paternicò Salvatore ed altri e Lo Carmine Esterina ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 77 del 7 dicembre 1956, ed iscritta al n. 330 del Registro ordinanze 1956;

2) dell'art. 3 della legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n. 47, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1950, n. 54, in riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale per la Regione siciliana, proposto con l'ordinanza 14 dicembre 1956 della Corte di cassazione nel procedimento vertente fra Battaglia Domenico e Di Cesaro Antonino, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 15 gennaio 1957, ed iscritta al n. 345 del Registro ordinanze 1956;

3) dell'art. 1 della legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n. 47, in riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale per la Regione siciliana, proposto con l'ordinanza 31 dicembre 1956 della Sezione specializzata per la risoluzione delle controversie relative alla proroga dei contratti agrari presso la Corte d'appello di Palermo, nel procedimento vertente fra Burgio Mariano, Tasca Giuseppe e Tasca Calogero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 27 febbraio 1957, ed iscritta al n. 21 del Registro ordinanze 1957.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1957, la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi gli avvocati Vezio Crisafulli, Francesco Santoro Passarelli e Costantino Mortati per la Regione siciliana e l'Avv. Giovanni Piaggio per Di Cesaro Antonino.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 3 settembre 1956 la Corte di cassazione (Sezione seconda civile) ha disposto la trasmissione a questa Corte degli atti del giudizio promosso da Paternicò Salvatore ed altri contro Lo Carmine Esterina ed altri, sollevando la questione della legittimità costituzionale di varie disposizioni legislative della Regione siciliana. La Corte di cassazione, nella stessa ordinanza, ha rilevato che gli artt. 1, 2 e 3 della legge 9 settembre 1947, n. 9; gli artt. 16, 17, secondo comma, e 18 della legge 29 settembre 1948, n. 40; nonché gli artt. 2, 6 e 9 della legge 8 agosto 1949, n. 47, e 1, 2, 5 e 8 della legge 14 luglio 1950, n. 54, prorogata dal decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 30 agosto 1951, n. 26, e dalla legge 25 luglio 1952, n. 47, sembrano in contrasto con l'art. 14, lett. a, dello Statuto della Regione siciliana, avente valore di legge costituzionale, nonché con le norme corrispondenti delle leggi della Repubblica 1 aprile 1947, n. 277, e 18 agosto 1949, n. 1140, art. 17.

Nella predetta ordinanza tale contrasto é ravvisato:

  1. nella circostanza che le leggi nazionali prevedono un termine più lungo di quello stabilito dalla legge regionale (un anno e non già 90 giorni) e peraltro con diversa decorrenza per la proposizione, sotto pena di decadenza, delle domande dirette ad ottenere la restituzione delle quote di canone non dovute in base alle norme sulla riduzione degli estagli;

  2. nell'essere legittimati alla riduzione ed al rimborso, per le leggi statali, a differenza di quanto stabilito dalle leggi regionali, anche gli affittuari non coltivatori diretti.

    Detta ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale siciliana, comunicata al Presidente dell'Assemblea della Regione stessa, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 77 del 7 dicembre 1956.

    é intervenuto in giudizio il Presidente della Giunta regionale siciliana, il quale si é costituito nella cancelleria della Corte costituzionale, il 16 ottobre 1956, a mezzo dell'Avv. prof. Vezio Crisafulli.

    La difesa della Regione siciliana, premesso che la competenza legislativa, spettante a norma dell'art. 14 dello Statuto alla Regione stessa, incontra soltanto il limite delle leggi costituzionali dello Stato, deduce che, non essendo contenuta nel citato articolo alcuna espressa riserva oltre quella disposta in materia di industria e commercio ("salva la disciplina dei rapporti privati"), alla stregua di un canone interpretativo generalmente adottato, deve ritenersi che nessun limite sia stato voluto di regola dal legislatore nelle altre materie. Ricorda al riguardo l'interpretazione restrittiva data dall'Alta Corte siciliana (decisione 5 luglio 1947-17 agosto 1948) all'anzidetta espressa riserva, per concludere che, in particolare in materia di agricoltura, la potestà legislativa é attribuita alla Regione senza restrizioni. Il che sarebbe anche confermato dal raffronto tra la disposizione di cui alla lett. a e quella successiva di cui alla lett. e dello stesso art. 14 dello Statuto, la quale si riferisce all'incremento della produzione agricola ed industriale.

    In linea subordinata la difesa della Regione ammette peraltro che, nel legiferare in materia di agricoltura, la Regione siciliana possa incidere, con norme speciali, nella disciplina generale dei rapporti privati...

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