Sentenza nº 111 da Constitutional Court (Italy), 08 Luglio 1957
Data di Resoluzione | 08 Luglio 1957 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 111
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 1 della legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, intitolata "Applicazione della riforma agraria ai terreni degli Enti pubblici", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 29 settembre 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 ottobre 1956 ed iscritto al n. 58 del Registro ricorsi 1956.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 29 maggio 1957 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il sostituto Avv. gen. dello Stato Francesco AgrÚ per i ricorrenti e l'Avv. Antonio Rizzo per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
-
- Il 13 aprile 1956 l'Assemblea regionale siciliana approvÚ un provvedimento legislativo intitolato "Applicazione della riforma agraria ai terreni degli Enti pubblici" che all'art. 1 disponeva testualmente:
"I terreni utilizzati o che saranno riconosciuti convenientemente utilizzabili per la coltura agraria nel territorio della Regione siciliana, appartenenti a qualsiasi titolo al patrimonio della Regione, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, esclusi quelli che sono oggetto del regime giuridico stabilito dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, anche se gravati di usi civici, sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge.
"Sono compresi nelle disposizioni contenute nella presente legge anche i terreni soggetti a vincoli idrogeologici.
"L'accertamento della possibilit‡ di utilizzazione per la coltura agraria dei terreni indicati nel comma precedente È devoluto allo Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste".
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ritenendo che le norme contenute in questo articolo invadessero la sfera di competenza dello Stato, le impugnÚ, il 21 aprile 1956, davanti all'Alta Corte per la Sicilia. SennonchÈ, nelle more del giudizio, il Presidente della Giunta regionale promulgÚ la legge, che prese la data del 13 settembre 1956, n. 46, e ne dispose la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale regionale del 15 settembre 1956, n. 61.
Contro il provvedimento diventato legge e in particolare contro l'articolo sopra...
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