Sentenza nº 123 da Constitutional Court (Italy), 08 Luglio 1957
Data di Resoluzione | 08 Luglio 1957 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 123
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto possa occorrere, dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, notificato il 7 febbraio 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 15 febbraio 1957 ed iscritto al n. 8 del Registro ricorsi 1957, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del disegno di legge approvato dalla Assemblea regionale siciliana il 31 gennaio 1957, recante agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.
Udita nell'udienza pubblica del 12 giugno 1957 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Commissario dello Stato e l'Avv. Salvatore Pugliatti per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana il 7 febbraio 1957, sottoscritto dall'Avvocato generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e "per quanto possa occorrere" del Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, é stato impugnato davanti alla Corte costituzionale il disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 31 gennaio 1957, recante agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.
Per disposizione del Presidente della Corte, del ricorso fu data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 23 febbraio 1957, n. 51, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 febbraio 1957, n. 11.
Con il deposito del ricorso e dei prescritti documenti illustrativi nella cancelleria della Corte, il 15 febbraio 1957, si é costituita l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha sostenuto l'illegittimità costituzionale del predetto disegno di legge, ed in particolare degli artt. 9 e 10, deducendo che:
1) il disegno di legge concerne fra l'altro la disciplina di rapporti di diritto privato, che esula dalla competenza della Regione, i cui limiti, in materia, sono stati anche indicati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 7 del 15 giugno 1956 e nn. 35 e 36 del 24 gennaio 1957;
2) in particolare l'art. 9 stabilisce per la capitalizzazione dei canoni in natura, ai fini dell'esercizio del diritto di affrancazione, il criterio di valutazione in base al valore medio dei prodotti negli ultimi 21 anni, difformemente ed in contrasto quindi con la legge dello Stato 1 luglio 1952, n. 701, la quale, nell'art. 3, secondo comma, fissa la media dei valori dei prodotti, avendo riguardo al decennio antecedente all'entrata in vigore della stessa legge;
3) l'art. 10, poi, modifica la disciplina delle concessioni enfiteutiche per la formazione della piccola proprietà contadina, prevista nell'art. 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114;
4) con il disegno di legge impugnato la Regione siciliana ha violato, quindi, il principio sancito nell'art. 117 della Costituzione, secondo...
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