Sentenza nº 125 da Constitutional Court (Italy), 30 Novembre 1957

Data di Resoluzione30 Novembre 1957
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 125

ANNO 1957

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404, prima parte, del Cod. pen., promosso con l'ordinanza 13 dicembre 1956 del Pretore di Mineo emessa nel procedimento penale a carico di Scaccianoce Sebastiano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 ed iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1957 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini.

Ritenuto in fatto

Nel procedimento penale a carico di Scaccianoce Sebastiano, imputato del reato di cui all'art. 404, prima parte, Cod. pen., per avere in un pubblico esercizio di bar offeso la religione dello Stato mediante vilipendio di immagine sacra, il Pretore di Mineo, su richiesta della difesa e del P.M., propose, con ordinanza del 13 dicembre 1956, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 Cod. pen., e ordinò la sospensione del procedimento penale a carico dello Scaccianoce e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Nell'ordinanza il Pretore ha rilevato che la norma dell'art. 404 Cod. pen., come quelle degli artt. 402 e seguenti dello stesso codice, é collegata al principio affermato nell'art. 1 del Trattato del Laterano; che questo principio é in contrasto con la Costituzione della Repubblica, che non attribuisce un particolare riguardo ad una data religione; che il contrasto emerge ancora più evidente allorquando nell'art. 8 della Costituzione si parla di libertà delle confessioni religiose (Chiesa cattolica compresa) e di parità fra di esse; "che, insomma, i principi sui rapporti tra Stato e Chiesa, quali si evincono dalla Costituzione, sono lungi dal concordare con quelli espressi dal citato articolo del Trattato e più specificamente dagli artt. 402, 403, 404 Cod. pen. che fanno riferimento alla religione dello Stato".

L'ordinanza suddetta é stata ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della...

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