Sentenza nº 6 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 1956
Data di Resoluzione | 26 Giugno 1956 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 6
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI†††††††††††††††††††††
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni† CASSANDRO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per la dichiarazione di illegittimit‡ costituzionale di alcune disposizioni della legge della Provincia di Bolzano sulla disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano nella seduta del 29 luglio 1952 e riapprovata nella seduta del 30 ottobre 1952:
Visto l'atto di costituzione in data 23 febbraio 1956 della Provincia di Bolzano in persona del Vice Presidente della Giunta provinciale, rappresentato dall'avv. Giorgio Balladore Pallieri e dallo avv. Raffaele Resta;
Udita all'udienza pubblica del 7 maggio 1956 la relazione del Giudice dott. Ernesto Battaglini;
Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il ricorrente e gli avvocati Giorgio Balladore Pallieri e Raffaele Resta nell'interesse della Provincia di Bolzano.
Ritenuto in fatto
In data 29 luglio 1952 il Consiglio provinciale di Bolzano approvava un disegno di legge, formato di 22 articoli, e diviso in 5 capi, sulla disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 2 settembre 1952, comunicava al Commissario del Governo della Regione del Trentino-Alto Adige che il Governo intendeva rinviare la legge stessa al Consiglio provinciale in base a rilievi che venivano specificati in relazione ad alcuni articoli di detto disegno di legge.
Il Commissario del Governo dava di ciÚ comunicazione al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.
In data 30 ottobre 1952 il Consiglio provinciale di Bolzano procedeva alla riapprovazione, nelle forme volute, dello stesso disegno di legge con testo invariato.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota del 6 dicembre 1952, invitava il Commissario del Governo di Trento a comunicare al Presidente del Consiglio provinciale che il Governo intendeva impugnare davanti alla Corte costituzionale la suddetta legge riapprovata. Con nota del 9 dicembre 1952 il Commissario del Governo faceva la suddetta comunicazione, indicando sommariamente i motivi della impugnazione.
In seguito alla costituzione e all'inizio di funzionamento della Corte costituzionale, il Consiglio dei Ministri, nella tornata del 1 febbraio 1956, deliberava di proporre ricorso per la dichiarazione di illegittimit‡ costituzionale di alcune disposizioni della legge in questione e ne dava autorizzazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
In data 13 febbraio 1956 veniva depositato nella cancelleria di questa Corte il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in conformit‡ alla deliberazione sopra menzionata. Di tale deposito veniva dato avviso, per ordine del Presidente di questa Corte, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 marzo 1956, n. 6.
Nel ricorso si specificava che si intendevano impugnare le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 del capo I (relativo all'esercizio delle attivit‡ artigiane); 8, 9, 10 del capo II (relativo al maestro artigiano); 11, 12, 13, 14, 16 del capo III (relativo alla formazione professionale artigiana); 19 del capo VI (relativo alle sanzioni).
A sostegno del ricorso venivano dedotti sei motivi:
1) Violazione dei limiti della potest‡ legislativa della Provincia di Bolzano (artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) in relazione all'art. 117 della Costituzione, per contrasto delle norme impugnate con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni.
2) Violazione dei limiti della potest‡ legislativa della Provincia di Bolzano in relazione all'art. 120 della Costituzione, in quanto con le norme impugnate si viene a limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego e lavoro.
3) Violazione dei limiti della potest‡ legislativa della Provincia di Bolzano per essere le norme impugnate in contrasto con i principii fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato per quanto riflette il principio della piena libert‡ dell'esercizio dell'artigianato senza l'iscrizione obbligatoria in albi e registri; e nello stesso tempo violazione dell'art. 33 della Costituzione.
4) Violazione dei limiti della potest‡ legislativa della Provincia di Bolzano in quanto l'art. 4 dello Statuto regionale esclude che la Regione o la Provincia possano emanare norme fondamentali delle...
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