Sentenza nº 11 da Constitutional Court (Italy), 03 Luglio 1956

Data di Resoluzione03 Luglio 1956
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 11

ANNO 1956

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente

Dott. Gaetano AZZARITI

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi, riuniti, di legittimit‡ costituzionale degli artt. dal 164 al 176 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza 28 gennaio 1956 del Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Micheli Bruno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 72 del Reg. ord. 1956:

2) Ordinanza 10 gennaio 1956 del Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Mazzotti Bruno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed iscritta al n. 7 Reg. ord. 1956:

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udita, nell'udienza pubblica del 16 maggio 1956, la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

Udito il vice avvocato generale dello Stato Attilio Inglese.

Ritenuto in fatto

Con foglio 8 marzo 1955 la Questura di Brescia denunciava a quel Pretore tale Mazzotti Bruno, assoggettato ad ammonizione, perchÈ, da un controllo eseguito la sera prima e nelle prime ore di quel giorno, era risultato assente.

Sottoposto a giudizio per il reato previsto dall'art. 174 del T.U. delle leggi di p.s., di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, a seguito di incidente sollevato nel dibattimento dalla difesa dell'imputato, col quale si prospettava la illegittimit‡ costituzionale del citato articolo, perchÈ in contrasto con l'art. 13 della Costituzione, il Pretore, con ordinanza del 10 gennaio 1956, rilevato che, in materia, diversi e contrastanti erano stati i giudicati formatisi, e che pertanto, vertendosi in un caso quanto mai controverso, non poteva qualificarsi come manifestamente infondata l'eccezione proposta, sospendeva il procedimento e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Incidente simile, riguardante la stessa questione, veniva sollevato in altro procedimento, pendente dinanzi al Pretore di Trieste.

Infatti, con rapporto del 2 gennaio 1956, la Questura di Trieste denunciava, in stato di arresto, all'autorit‡ giudiziaria tale Micheli Bruno, indicandolo come inadempiente alla prescrizione di non rincasare la sera pi˘ tardi di un'ora dopo l'Ave-Maria, impartitagli con ordinanza di ammonizione del 1 febbraio 1955.

L'imputato veniva sottoposto a giudizio davanti al Pretore per rispondere del reato di cui al medesimo art. 174 del T.U. delle leggi di p.s., e all'udienza del 28 gennaio 1956 la difesa sollevava eccezione di illegittimit‡ delle disposizioni di cui agli artt. dal 164 al 176 del testo unico citato, e cioË di tutto il capo III del titolo VI del T.U., riguardante l'ammonizione, perchÈ in contrasto con l'art. 13 della Costituzione.

Con ordinanza in pari data il Pretore di Trieste, in accoglimento dell'istanza, disponeva la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalit‡.

L'ordinanza del Pretore di Trieste pone in evidenza che l'istituto dell'ammonizione incide sulla libert‡ delle persone prima che la loro attivit‡ abbia assunto quelle forme delittuose che ne impongono la repressione; che l'art. 13 della Costituzione, per conciliare il diritto di libert‡ dell'individuo con l'esigenza della prevenzione, dispone che ogni restrizione della libert‡ personale...

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