Sentenza nº 18 da Constitutional Court (Italy), 12 Luglio 1956

Data di Resoluzione12 Luglio 1956
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 18

ANNO 1956

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente

Dott. Gaetano AZZARITI

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI†††††††††

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO†††††††††††† ††††

Prof. Antonino PAPALDO†††††††††††††††††††††††††††† ††††

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimit‡ costituzionale degli articoli 3 e seguenti del D.P.27 aprile 1951, n. 264, contenente "Norme per la istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa" e dell'art. 2, comma 2, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente "Norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione di terreni ai contadini" , nonchÈ degli artt. 3 e seguenti del D.P. 27 aprile 1951, n. 265, contenente "Norme per la istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna" , promossi con i seguenti ricorsi:

1) Ricorso proposto dalla Regione autonoma della Sardegna in persona del Presidente "pro tempore" della Giunta regionale con atto notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 28 successivo ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1956, per la dichiarazione di illegittimit‡ costituzionale degli articoli 3 e seguenti del D.P. 27 aprile 1951, n. 264, contenente "Norme per la istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'ente autonomo del Flumendosa" , e dell'art. 2, comma 2, della legge 21 ottobre 1950, n. 481, intitolata "Norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini".

2) Ricorso proposto dalla Regione autonoma della Sardegna in persona del Presidente "pro tempore" della Giunta Regionale con atto notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 28 successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1956, per la dichiarazione di illegittimit‡ costituzionale degli articoli 3 e seguenti del D.P. 27 aprile 1951, n. 265, contenente "Norme per l'istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna":

Udita nella pubblica udienza del 30 maggio 1956 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Uditi gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la Regione sarda ed il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso a questa Corte, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 1956 e depositato in cancelleria il 28 successivo, la Regione autonoma della Sardegna in persona del Presidente "pro tempore" della Giunta regionale, ha proposto ricorso, in base a deliberazione in data 3 febbraio 1956 della stessa Giunta, contro gli artt. 3 e segg. del D.P. 27 aprile 1951, n. 264, con cui venne istituita una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa, e ne ha chiesto la dichiarazione di illegittimit‡ costituzionale per violazione degli articoli 3, lett. a) e d), 4, lett. c) e d), 6 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna; ha chiesto altresÏ, la dichiarazione di illegittimit‡ costituzionale, per quanto concerne la suddetta Sezione, dell'art. 2, comma 2, della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Ha esposto:

La legge 21 ottobre 1950, n. 841, autorizzÚ con l'art. 1 il Governo della Repubblica ad applicare, con alcune deroghe stabilite negli articoli successivi, la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini, ad altri territori nazionali, suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria.

Per il secondo comma del menzionato articolo la determinazione dei territori in questione doveva essere fatta "dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali ove siano gi‡ costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria". Il Consiglio regionale sardo espresse, interpellato dal Governo, parere favorevole alla estensione dei provvedimenti di riforma alla Sardegna ed in conseguenza venne emanato il D.P. 10 aprile 1951, n. 256, con cui si statuÏ:

"Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a tutto il territorio della Sardegna si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230 e successive modificazioni.î

"Con successivi decreti saranno emanate, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, le norme per l'istituzione degli enti, o sezioni speciali di enti, incaricati dell'attuazione della legge stessa nel territorio indicato al comma precedente".

In base all'anzidetto art. 2 della legge n. 841 del 1950 fu emanato il D.P. 27 aprile 1951, n. 264, che istituÏ una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa, con lo scopo di esercitare (entro un territorio determinato dal successivo art. 2), "le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, nonchÈ le altre attribuzioni previste dalla citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, e quelle che potranno essere conferite da successive disposizioni di legge in materia di riforma fondiaria o di bonifica".

Con le disposizioni degli articoli 4 e seguenti lo stesso decreto n. 264 del 1951 attribuÏ ad organi dello Stato una serie di competenze di ordine amministrativo, ma tali disposizioni sono viziate di illegittimit‡ costituzionale per i seguenti motivi: "I) Invasione di competenze legislative della Regione. Il legislatore statale, disciplinando la struttura dell'Ente, il...

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