PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

COMUNICATO

Contratto collettivo nazionale

quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle

altre prerogative sindacali. (Suppl. Ordinario n.150)

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998,

dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi

dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato

ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto

legislativo n. 80/1998, sul testo dell'Accordo collettivo quadro

relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie

per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per

la definizione del relativo regolamento elettorale nonche' della

certificazione della Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi

quantificati per il medesimo C.C.N.L. - Quadro e sulla loro

compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il

giorno 7 agosto 1998, alle ore 9 ha avuto luogo l'incontro tra

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni (ARAN), ed i rappresentanti delle seguenti

confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB,

UGL.

Al termine le parti sottoscrivono l'allegato accordo collettivo

quadro.

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE

SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

ELETTORALE

ART. 1

OBIETTIVI E FINALITA'

  1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione

    all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 - recante

    norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di

    rappresentanza sindacale unitaria del personale.

  2. A tal fine il presente accordo e' strutturato in due parti: la

    prima diretta a regolare le modalita' di costituzione e funzionamento

    dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.

  3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti" usata per indicare i

    luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze

    sindacali unitarie, dopo l'art. 1 sara' sostituita dal termine

    "amministrazioni". Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime

    individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli

    decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art. 1

    con la dizione "strutture amministrative interessate". Le

    "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi

    dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993" sono indicate come "associazioni

    sindacali rappresentative".

  4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del

    decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, essi sono quelli

    modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396

    e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993

    e' stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Pertanto

    la dizione "d.lgs. 29/1993" e' riferita al nuovo testo.

  5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate

    come RSU.

  6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione

    degli articoli.

  7. Il CCNL quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi,

    aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali

    stipulato contestualmente il ....., nel testo e' indicato come "CCNL

    quadro del ......

PARTE PRIMA

MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE

SINDACALI UNITARIE

ART. 2

AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE

  1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto

    o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere

    la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle

    Amministrazioni che occupino piu' di 15 dipendenti. Nel caso di

    amministrazioni con pluralita' di sedi o strutture periferiche, i

    predetti organismi possono, altresi', essere promossi dalle stesse

    associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi

    collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva

    integrativa.

  2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono

    presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni

    sindacali, purche' costituite in associazione con proprio statuto e

    aderenti al presente accordo.

  3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve

    essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle

    Associazioni sindacali dei comuni precedenti, entro il 30/9/1998, la

    presentazione delle liste deve avvenire entro il 20/10/1998 e la

    commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i

    successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel

    regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire

    contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel

    calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che

    particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento

    delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima

    applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle

    associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle

    confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed

    e' comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le

    associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il

    presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al

    comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni

    sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti

    fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo

    all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione

    per conoscenza all'ARAN

  4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le

    organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso

    aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le

    altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono

    chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per

    regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e

    modifiche sugli aspetti indicati nel comma 5 al fine di facilitare la

    costituzione del RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia

    autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia

    Giulia, il presente accordo puo' essere integrato con un accordo

    stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai

    sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.

  5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli

    accordi di comparto riguardano i seguenti punti:

    1. la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che

      assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza

      sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica

      rappresentanza per i dipendenti di diverse unita', nel caso di

      amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;

    2. la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le

      RSU;

    3. le modalita' applicative per garantire una adeguata presenza negli

      organismi alle figure professionali per le quali nel contratto

      collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche

      mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza

      quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici

      collegi elettorali;

    4. l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto

      della quantita' dei rappresentanti nonche' delle sedi ove eleggere le

      RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.

      626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla

      legge 300/1970.

      ART. 3

      COSTITUZIONE DELLE RSU

  6. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a

    suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale

    tra liste concorrenti.

  7. Nella composizione delle liste si perseguira' una adeguata

    rappresentanza di genere nonche' una puntuale applicazione delle

    norme antidiscriminatorie.

    ART. 4

    NUMERO DEI COMPONENTI

  8. Il numero dei componenti le RSU non potra' essere inferiore a:

    1. tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200

      dipendenti;

    2. tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle

      amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200

      e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui al precedente lett. a),

      calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

    3. tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle

      amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui

      alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti

      eccedente i 3000.

      ART. 5

      COMPITI E FUNZIONI

  9. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali

    esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarita'

    dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle

    competenze contrattuali ad esse spettanti.

  10. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs.

    29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalita' con le

    quali la RSU puo' esercitare in via esclusiva i diritti di

    informazione e partecipazione alle rappresentanze sindacali dall'art.

    10 del d.lgs. 29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto

    collettivo.

  11. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le

    competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai

    rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie

    del relativo CCNL di comparto.

  12. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i

    seguenti diritti:

    1. diritto ai permessi retribuiti;

    2. diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL

      quadro del ......;

    3. diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;

    4. diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

      ART. 6

      DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE

  13. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive

    intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il

    ...

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