Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

"Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento

Ordinario n. 77 (Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica

amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento

dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui

all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione

della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo

1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione

pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Titolo I Disposizioni generali

Capo I Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo

1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle

province, ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali e, nei casi

espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal

decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n.

422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre

1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11

febbraio 1998, n. 32, nonche' dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in

materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione

del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in

materia di commercio con l'estero.

2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il

conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e

strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri,

quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa,

nonche' l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano

funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della

legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate

nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici

nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni,

agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Rapporti internazionali e con l'Unione europea

1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il

coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati

ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato

sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attivita' di esecuzione e'

esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione

delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente

decreto legislativo.

Art. 3.

Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997,

  1. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in

    conformita' al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario

    esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli

    enti locali, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa

    legge n. 59 del 1997, nonche' a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,

  2. 142.

    2. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita ai comuni,

    alle province e alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma

    3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative

    ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a

    livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente

    articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalita' dei

    comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore

    dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse,

    concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito

    della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata,

    individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine

    temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui

    sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

    La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di incentivazione per favorire

    l'esercizio associato delle funzioni.

    3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane,

    finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura

    degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto

    dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

    4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con

    apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15

    marzo 1997, n. 59.

    5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e

    procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di

    cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione

    coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

    6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della

    legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

    7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo

    1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non

    espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo

    sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

    Art. 4.

    Indirizzo e coordinamento

    1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali

    con il presente decreto legislativo, e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e

    coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

    Art. 5.

    Poteri sostitutivi

    1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti

    locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi

    derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli

    interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

    competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

    2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto

    inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

    3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il

    Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del

    Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il

    provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato

    rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

    province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza

    Statoregioni" e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai

    rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e

    con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

    4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla

    legislazione vigente.

    Art. 6.

    Coordinamento delle informazioni

    1. I compiti...

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