Sentenza nº 196 da Constitutional Court (Italy), 04 Giugno 2010

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione04 Giugno 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 196

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 200 e 236 del codice penale e degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati, rispettivamente, dall’art. 4, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Lecce nel procedimento penale a carico di P.T. con ordinanza del 27 maggio 2009, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale degli articoli 200 e 236 del codice penale e degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati, rispettivamente, dall’art. 4, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125.

    1.1.— Il remittente premette, in punto di fatto, di dover decidere in ordine alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna, avanzata dal pubblico ministero in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza – per un fatto commesso nel gennaio 2008 – ed alla contestuale richiesta di confisca del veicolo a carico dell’imputato, ai sensi del già citato art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada.

    Detta norma, infatti, nel testo novellato dall’art. 4 del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 125 del 2008, prevede che sia «sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato», in caso di condanna tanto per la fattispecie criminosa di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, purché sia stato accertato a carico del conducente un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sostanza ematica, quanto per la fattispecie criminosa (art. 187 del codice della strada) di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

    La circostanza che nel vigente testo dell’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada sia espressamente richiamato l’art. 240, primo comma, cod. pen., non dovrebbe lasciare dubbi – secondo il remittente – che, «sotto l’aspetto formale, tale confisca debba essere qualificata come misura di sicurezza patrimoniale», per la quale, quindi, opera il principio – in forza del rinvio all’art. 200, primo comma, cod. pen. contenuto nell’art. 236 del medesimo codice – secondo cui «le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione». Ne consegue, pertanto, che la misura della confisca del veicolo appare destinata ad applicarsi pure «nei riguardi di coloro che, imputati del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (o di quello di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), risultino destinatari di una sentenza di condanna o di una sentenza di patteggiamento, anche se il reato venne commesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 92 del 2008».

    Sottolinea, inoltre, il giudice a quo che tale «soluzione ermeneutica» risulta «conforme al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità». Essa, «con riferimento ad analoghe forme di confisca, ha sempre affermato» – diversamente da parte della dottrina, secondo cui la previsione dell’art. 200, primo comma, cod. pen. andrebbe riferita esclusivamente all’ipotesi in cui le modifiche legislative concernenti le misure di sicurezza riguardino le loro modalità di esecuzione – «che per tali misure, qualificabili come misure di sicurezza e non come pene accessorie o pene sui generis, non opera il principio di irretroattività», sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., norma concernente «esclusivamente la pena» (richiama, sul punto: Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza del 15 gennaio 2009, n. 8404; sezione terza penale, sentenza del 15 ottobre 2002, n. 40703; sezione prima penale, sentenza del 19 maggio 2000, n. 7045; sezione prima penale, sentenza del 19 maggio 1999, n. 3717; sezione seconda penale, sentenza del 3 ottobre 1996, n. 3655; sezione sesta penale, sentenza del 17 novembre 1995, n. 775).

    1.2.— Tanto premesso, il giudice a quo ritiene che le norme censurate, «interpretate in conformità al “diritto vivente” di origine giurisprudenziale», siano in contrasto con l’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui «non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato».

    Il suddetto art. 7 – sottolinea il remittente – si pone come «norma interposta», ovvero come disposizione «subcostituzionale», che finisce «per integrare e dare contenuto» al dettato dell’art. 117, primo comma, Cost., sicché la sua violazione da parte di norma di legge ordinaria integra un contrasto con tale parametro costituzionale. Conclusione, questa, proposta «dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007», pronunce che hanno «definitivamente chiarito» – si nota ancora nell’ordinanza di rimessione – «che il giudice è tenuto a valutare la compatibilità costituzionale di ciascuna norma di legge ordinaria, anche nelle materie penalistiche, con le norme della Cedu», le quali, peraltro, rilevano non «in sé considerate», bensì «come prodotto della interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo nelle sue sentenze».

    Orbene, «proprio con riferimento al principio fissato dall’art. 7 della Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha puntualizzato» – osserva sempre il remittente – che nell’individuazione del concetto di pena è necessario «andare al di là delle apparenze» per valutare «se una data misura costituisca pena ai sensi di tale norma», verificando se essa «sia stata imposta a seguito di una condanna per un reato», per poi attribuire rilievo ad altri elementi, come «la natura e lo scopo della misura in questione; la sua qualificazione nel diritto interno; le procedure correlate alla sua adozione ed esecuzione». Tali affermazioni, fatte dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 9 febbraio 2005, resa nella causa n. 307-A/1995, Welch contro Regno Unito (che, come rammenta il remittente, ha riconosciuto la violazione dell’art. 7 della Convenzione proprio «in un caso di applicazione retroattiva della confisca di beni disposta nei riguardi di un trafficante di droga condannato a non ridotta pena detentiva»), sono state ulteriormente precisate dalla sua successiva giurisprudenza. Essa, infatti, ha specificato che la garanzia sancita dall’art. 7, in quanto «elemento essenziale della preminenza del diritto, occupa un posto fondamentale nel sistema di protezione della Convenzione, come dimostra il fatto che l’art. 15 non autorizza alcuna deroga», sicché la sua interpretazione ed applicazione deve avvenire «in modo da assicurare una protezione effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni arbitrarie», giacché, se la norma de qua «vieta principalmente di estendere il campo di applicazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
193 temas prácticos
  • Ordinanza nº 240 da Constitutional Court (Italy), 22 Ottobre 2014
    • Italia
    • 22 Ottobre 2014
    ...e la CEDU (sono citate, in particolare, le sentenze della Corte costituzionale n. 303, n. 236, n. 175, n. 113, n. 80 e n. 1 del 2011, n. 196, n. 187, n. 138 e n. 93 del 2010, n. 311 del 2009, n. 348 e n. 349 del 2007, nonché le ordinanze n. 150 del 2012 e n. 180 e n. 138 del 2011; le senten......
  • n. 303 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 2015 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 23 Dicembre 2015
    • 14 Settembre 2015
    ...devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto», cosi' come statuito nella sentenza n. 196 del 2010 della Corte costituzionale, che ha fatto applicazione di quanto asserito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sull'interpretazione degli artt. 6 e......
  • n. 304 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 2015 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 23 Dicembre 2015
    • 14 Settembre 2015
    ...devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto», cosi' come statuito nella sentenza n. 196 del 2010 della Corte Costituzionale, che ha fatto applicazione di quanto asserito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sull'interpretazione degli artt. 6 e......
  • n. 305 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 2015 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 23 Dicembre 2015
    • 14 Settembre 2015
    ...devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto», cosi' come statuito nella sentenza n. 196 del 2010 della Corte costituzionale, che ha fatto applicazione di quanto asserito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sull'interpretazione degli articoli ......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
175 sentencias
  • Ordinanza nº 240 da Constitutional Court (Italy), 22 Ottobre 2014
    • Italia
    • 22 Ottobre 2014
    ...e la CEDU (sono citate, in particolare, le sentenze della Corte costituzionale n. 303, n. 236, n. 175, n. 113, n. 80 e n. 1 del 2011, n. 196, n. 187, n. 138 e n. 93 del 2010, n. 311 del 2009, n. 348 e n. 349 del 2007, nonché le ordinanze n. 150 del 2012 e n. 180 e n. 138 del 2011; le senten......
  • Sentenza nº 102 da Constitutional Court (Italy), 12 Maggio 2016
    • Italia
    • 12 Maggio 2016
    ...dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., posto che, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 196 del 2010), le misure di carattere punitivo-afflittivo devono esser soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso 1.5.2.– Il giudic......
  • SENTENZA Nº 201503341 di TAR Lazio - Roma, 19-11-2014
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 19 Novembre 2014
    ...id., 23.11.2006, causa n. 73053/01; id., 17.9.2009, causa 126/2005) e di recente ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 2010 - per il quale “tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in sens......
  • SENTENZA Nº 201506471 di TAR Lazio - Roma, 19-11-2014
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 19 Novembre 2014
    ...id., 23.11.2006, causa n. 73053/01; id., 17.9.2009, causa 126/2005) e di recente ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 2010 - per il quale “tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in sens......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
3 artículos doctrinales
  • Legittimità
    • Italia
    • Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Numero 5/2012, May 2012
    • 1 Maggio 2012
    ...è stabilita - ha eliminato, rispetto alla precedente formulazione, ed in conformità al dictum di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2010, le parole “ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2” presenti invece nella precedente formulazione; di tal che risulta del tutto inconfe......
  • Le confische penali
    • Italia
    • Rivista penale Numero 2-2011, February 2011
    • 1 Febbraio 2011
    ...chiarire che la confisca generale è una misura di sicurezza patrimoniale, come si ricava ormai chiaramente dall’importantissima sentenza n. 196 del 2010 della Corte Costituzionale, la quale ha fugato tutti i dubbi precedentemente instillati dalla La figura de qua si caratterizza dal fatto c......
  • Legittimità
    • Italia
    • Rivista penale Numero 2/2013, February 2013
    • 1 Febbraio 2013
    ...soluzioni negative anche nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità più recente. Invero, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 2010, che ha dichiarato incostituzionale per contrasto con l’art. 117 Cost. la disposizione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, limitatamente alla......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT