Sentenza nº 197 da Constitutional Court (Italy), 04 Giugno 2010

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione04 Giugno 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 197

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con ordinanza del 3 aprile 2009 e dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Piemonte, con ordinanza del 13 maggio 2009, iscritte ai nn. 193 e 287 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di B. V. e dell’INPDAP (di cui uno fuori termine), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Paolo Guerra per B. V., Dario Marinuzzi per l’INPDAP e l’avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica, con ordinanza del 3 aprile 2009 (r. o. n. 193 del 2009) ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 99, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), come risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 1993.

    Il giudice rimettente deve pronunciare in un giudizio nel quale la parte privata, titolare di due distinti trattamenti pensionistici, ha chiesto l’accertamento del diritto a riscuotere per intero l’indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni, pure in presenza di quanto stabilito dal citato art. 99, secondo comma, secondo cui «Al titolare di più pensioni o assegni l’indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo», nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 1993, che dichiarò l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 99, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

    La Corte dei conti, dopo avere richiamato la propria ordinanza n. 58 del 2006, con la quale aveva rimesso gli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nonché l’ordinanza n. 119 del 2008 con la quale la Corte costituzionale aveva restituito gli atti stessi al giudice rimettente per un nuovo esame della sollevata questione di legittimità costituzionale, alla luce dello jus superveniens costituito dall’articolo 1, commi 774 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), menziona la propria sentenza n. 350 del 2008.

    Con tale decisione la rimettente ha ritenuto che, a seguito del predetto jus superveniens e per interpretazione autentica del legislatore, desumibile dall’art. 1, comma 774, della legge n. 296 del 2006, rafforzata dall’abrogazione dell’articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), disposta dall’art. 1, comma 776, della medesima legge n. 296 del 2006, l’indennità integrativa speciale deve intendersi parte integrante del trattamento pensionistico, indipendentemente dalla decorrenza e, come tale, spetti in misura intera su ogni pensione a decorrere dal 1°gennaio 1995, così restando rimossa la prospettata illegittimità costituzionale.

    Il giudice rimettente prosegue osservando che, però, varie sentenze delle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti hanno negato l’incidenza del ricordato jus superveniens sul quadro normativo concernente il cumulo della indennità integrativa speciale nel caso di più pensioni, riaffermando la persistenza del divieto di cui all’art. 99, secondo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973 sui trattamenti pensionistici anteriori al 31 dicembre 1994; e che anche le sezioni riunite della stessa Corte dei conti, con sentenza n. 1/QM/09 in data 26 febbraio 2009, pronunziando sulla relativa questione di massima, hanno statuito che la legge n. 296 del 2006 non ha innovato in materia di cumulo dell’indennità integrativa speciale su più pensioni anteriori al 31 dicembre 1994, confermando in sostanza il principio di massima espresso nella precedente sentenza n. 2/QM/2006, con la quale tuttavia erano stati manifestati dubbi di costituzionalità sul citato art. 99, secondo comma, come integrato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 494 del 1993.

    Avuto riguardo alle memorie difensive, ed alla richiesta della parte privata diretta ad ottenere che la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma sia nuovamente rimessa alla Corte costituzionale, il giudice rimettente ritiene che tale questione non sia manifestamente infondata, perché questa Corte, che non si è ancora pronunziata su di essa, aveva sottoposto ai remittenti la valutazione dello jus superveniens, in quanto evidentemente ritenuto idoneo a rimuovere i denunciati vizi di legittimità costituzionale. Questa interpretazione adeguatrice, però, non sarebbe stata recepita dalle ricordate decisioni della Corte dei conti, tra cui la citata sentenza delle sezioni riunite n. 1/2009/QM in data 26 febbraio 2009 (che ha effetto vincolante nel giudizio a quo), onde si deve ritenere sussistente un “diritto vivente” ormai consolidato in un’opzione interpretativa in contrasto con i precetti costituzionali, «secondo quanto ampiamente motivato da questo giudice con la citata ordinanza n. 58/06 del 30 marzo 2006, con la quale ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973».

    Tanto premesso, la Corte rimettente afferma che «la legge n. 724 del 1994 segna il discrimine temporale dell’evoluzione normativa dell’indennità integrativa speciale – com’è stato riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza costituzionale e, soprattutto, dall’ordinanza n. 89 del 2005 del Giudice delle leggi – poiché il legislatore ha trasformato quella che era una retribuzione (differita) accessoria in retribuzione primaria, con ciò evidenziando il suo chiaro intento di non riproporre il precedente divieto, pur temperato dalla tutela del minimo pensionistico».

    In tale nuova prospettiva andrebbe collocata la pronuncia d’illegittimità costituzionale della norma censurata (rispetto all’assetto normativo conosciuto dal giudice costituzionale nel 1993).

    Diversamente opinando, «si verserebbe nella macroscopica disparità di trattamento tra i percettori di plurimi trattamenti pensionistici ante legge n. 724 del 1994 (che godrebbero del mantenimento di più indennità integrative speciali, ma ancorate inevitabilmente al cosiddetto minimo INPS) e i percettori di plurime pensioni post legge n. 724 del 1994 (i quali a parità di condizioni e di trattamenti pensionistici, solo temporalmente differenziati quanto al momento della loro liquidazione, godrebbero di indennità integrative speciali senz’altro integrali)».

  2. — Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito il ricorrente nella causa principale, signor B. V., con memoria pervenuta a mezzo servizio postale il 7 luglio 2009.

    La parte privata prende le mosse dal rilievo che oggetto di scrutinio è l’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, recante il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su due pensioni pubbliche, norma che è ancora ritenuta in vigore nel testo modificato dalla sentenza “additiva” di questa Corte n. 494 del 1993 per le sole posizioni pensionistiche pubbliche anteriori al 31 dicembre 1994. E ciò, nonostante le sopravvenute disposizioni normative della legge n. 724 del 1994 (art. 15), della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 776).

    Dopo aver rilevato che la questione non avrebbe trovato soluzione univoca davanti al giudice delle pensioni (sono menzionate varie decisioni della Corte dei conti), onde ne sarebbe derivata una grave e illegittima discriminazione tra i pensionati, la parte privata richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale nella materia de qua, illustra la propria posizione pensionistica, sostiene l’ammissibilità della questione sollevata con l’ordinanza di rimessione e, nel merito, ne propugna la fondatezza.

    In particolare, la parte privata afferma che, dopo il 1° gennaio 1995, per effetto dell’art 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994, «la pensione (diretta) spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di contingenza, ovvero l’assegno per il costo della vita spettante».

    Con tale nuovo sistema di calcolo, confermato dalla legge n. 335 del 1995, fatte salve le precedenti posizioni pensionistiche più favorevoli, il legislatore, recependo quanto statuito da questa Corte sulla natura retributiva dell’indennità integrativa speciale, ha modificato, con decorrenza dal 1°...

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