Sentenza nº 173 da Constitutional Court (Italy), 13 Maggio 2010

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione13 Maggio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 173

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), come sostituito dall’art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001), promosso dalla Sezione specializzata agraria della Corte d’appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano nel procedimento vertente tra M. K. e L. E. con ordinanza del 6 marzo 2009, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

[ELG:FATTO]

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza depositata il 6 marzo 2009 la Sezione specializzata agraria della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha sollevato, in riferimento all’art. 116 della Costituzione nonché all’art. 8, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), come sostituito dall’art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001), il quale prevede che «Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all’ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203».

    1.1.– Riferisce la Corte rimettente di essere chiamata a giudicare, in grado di appello, in ordine alla domanda con la quale, per quanto ora interessa, M. K. ha chiesto la condanna di L. E. al rilascio di due fondi, ciascuno dei quali costituente un “maso chiuso”, osservando che gli stessi erano detenuti senza titolo dal convenuto.

    Precisa il rimettente che il convenuto si è difeso, in primo grado, sostenendo, in via preliminare, la improponibilità della domanda giudiziale per non avere l’attore svolto il preventivo tentativo di conciliazione previsto dalla norma impugnata e, nel merito, affermando che non si trattava di detenzione sine titulo ma che essa era giustificata dalla esistenza di un contratto agrario che consentiva il godimento da parte sua dei fondi in questione. L’affermazione della esistenza di tale rapporto agrario era, peraltro, oggetto di specifica domanda riconvenzionale da parte del convenuto, che la aveva fatta precedere dalla istanza volta all’esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

    Prosegue la Corte territoriale riferendo che il giudice di prime cure, assunta prova per testi, si era pronunziato espressamente sulla non necessità dell’esperimento del tentativo di conciliazione (peraltro promosso dal convenuto, attore in riconvenzionale) di cui all’art. 46 della citata legge...

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