Sentenza nº 1247 da Council of State (Italy), 27 Marzo 2008

Data di Resoluzione27 Marzo 2008
EmittenteCouncil of State (Italy)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N. 1247/2008

Reg. Dec.

N. 3182 Reg. Ric.

Anno 2007

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

Sul ricorso r.g.n.3182/2007 proposto in appello dalla Sama Bet s.r.l., rappresentata e difesa dal prof. Avv. Filippo Satta e Filippo Lattanzi, nel cui studio in Roma domicilia, Via Giovanni P. da Palestrina n. 47;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., e Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domiciliano in Roma alla via dei Portoghesi n.12;

nonché SO.GE.I s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,

Agenzia Ippica del centro srl, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Corso e dall'avv. Nicola Piazza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Pesce in Roma alla via XX settembre n.1, interveniente ad adiuvandum,

Sul ricorso r.g.n.4097/2007 proposto in appello dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. e dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domiciliano in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

contro

Agenzia Scommesse Albignasego di De Boni Paolo e c. sas, Sport e scommesse Rovigo di De Boni Paolo e c. sas, Ciro Bet srl, BMMC Bet di Morassi Loris e c. sas, Agenzia Ippica di Padova srl, Agenzia Ippica di Cremona di Colonna Antonio e c. snc, Beach Bet srl, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Satta e Filippo Lattanzi nel cui studio domiciliano in Roma alla via Giovanni P.da Palestrina n.47,

INTERNATIONAL SPORTS S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita;

AGENZIA IPPICA DI PADOVA di Bassi Sandro & C.snc in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

GENOVA BET di bassi Patricia & C. sas in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

AGENZIA IPPICA PRIMAVALLE S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

EMME EFFE EMME di Maugliani Susanna & C. snc in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

AGENZIA IPPICA MONTEVERDE di Maugliani Susanna & C. in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

GRNA PRIX di Maugliani Marcello & C.snc in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

NUOVA IPPICA PUNTO SNAI di Dalla Valle Mirko in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

CARMA SERVIZI di Spaziani Testa Carlo snc in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

AGENZIE IPPICHE PALATINA E SAN PAOLO di Spaziani Testa Carlo e C. srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

LAIF di Carole s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

SOGEI - Società generale di informatica s.p.ain persona del suo legale rappresentante pro tempore,

tutti non costituiti;

per l'annullamento

della sentenza n. 139 depositata in data 11 gennaio 2007 con la quale il TAR Lazio, sezione II, ha in parte dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla Ciro Bet s.r.l. per sopravvenuta carenza d'interesse e in parte ha accolto il ricorso, per l'effetto annullando le disposizioni della convenzione-tipo (approvata con decreto del Direttore dell'AAMS prot. n. 22503 del 30 giugno 2006) con salvezza degli atti ulteriori dell'AAMS circa la tempestiva esecuzione dell'art. 1, c. 287, lett. l) della l. 311/2004, nel testo da ultimo novellato dall'art. 38, c. 2 del DL 223/2006.

Visti gli appelli con i relativi allegati;

Visto il controricorso con appello incidentale proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nel ricorso r.g.n.3182/07 nonché l'appello delle medesime amministrazioni di cui al ricorso r.g.n.4097/07;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla udienza pubblica del 19 febbraio 2008 il Consigliere Sergio De Felice;

Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio la Ciro Bet, unitamente ad altri numerosi consorti (indicati in elenco allegato alla sentenza di primo grado) impugnava: la nota prot n. 2006/29336/Giochi/SCO del 30 agosto 2006, con cui l' AAMS, nell'ambito della procedura di rinnovo delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive e sul presupposto della carente documentazione prodotta dalle ricorrenti entro il termine all'uopo stabilito, disponeva la cessazione dei collegamenti telematici con il totalizzatore nazionale a far tempo dalle h. 24.00 del 7 settembre 2006 (con inibizione del-la raccolta delle scommesse) e comunicava l'imminente adozione della cessazione del rapporto concessorio; la nota prot. n. 2006/23462/ Giochi/SCO del 7 luglio 2006, ricevuta dalle ricorrenti a mezzo posta a far tempo dal successivo 15 luglio in poi; l'art. 13 della convenzione di concessione, approvata con decreto del Direttore dell'AAMS prot. n. 22503 del 30 giugno 2006.

I ricorrenti presentavano istanza di concessione della misura cautelare inaudita altera parte che veniva accolta con decreto presidenziale n. 5019/06.

A seguito della proposizione del ricorso innanzi al giudice di prime cure l'AAMS, con nota prot. n. 2006/31325/Giochi/SCO dell'8 settembre 2006, assegnava alle ricorrenti il nuovo termine perentorio, stabilito nella data del 9 ottobre 2006, per l'effettuazione degli adempimenti documentali.

Nel termine stabilito i ricorrenti depositavano l'intera documentazione comprensiva delle polizze fideiussorie e della convenzione tipo sottoscritta.

Con motivi aggiunti veniva impugnata la convenzione tipo perché più onerosa e gravosa per la previsione dell'attivazione di un numero non inferiore a 7000 nuovi punti vendita per l'esercizio di scommesse sportive; si impugnava altresì il disposto di cui all'art. 13 della convenzione - rinnovo recante la disciplina delle "Garanzie".

Con nota prot. n. 2006/38200/Giochi/SCO del 6 novembre 2006 l'AAMS disponeva il diniego del rinnovo della concessione ed il conseguente distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale.

Avverso il richiamato diniego veniva proposto ricorso per motivi aggiunti deducendo l'illegittimità per carenza...

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