Sentenza nº 2153 da Council of State (Italy), 15 Aprile 2010

Data di Resoluzione15 Aprile 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Aniello Cerreto, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

per l'ottemperanza

quanto al ricorso n. 3273 del 2007:

della decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4267/2007, resa tra le parti, concernente RICERCA DI MERCATO PER REALIZZAZIONE SEDE UNICA UFFICI GIUDIZIARI.

quanto al ricorso n. 7703 del 2009:

della decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3817/2008, resa tra le parti, concernente INTERVENTO DI EDILIZIA GIUDIZIARIA.

Sul ricorso numero di registro generale 3273 del 2007, proposto da:

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Annoni, Diego Vaiano, Paolo Vaiano,e Felice Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio 3;

- Comune di Bari, in persona rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, Renato Verna e , Rosanna Lanza, con domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, via Flaminia N.79;

- Giunta Comunale di Bari e Consiglio Comunale di Bari;

- Complesso Residenziale Bari 2 S.r.l.,

- Commissione di Manutenzione della Corte D'Appello di Bari; Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti i ricorsi della Impresa con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari (anch'esso ricorrente per incidente di esecuzione) e, da ultimo, delle Amministrazioni statali in relazione ad entrambi i ricorsi della Impresa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2010 il Cons. Nicola Russo e udito per l'impresa l 'avv. Lorusso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Sul ricorso numero di registro generale 7703 del 2009, proposto da:

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Felice Eugenio Lorusso e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso lo studio Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio N. 3;

Comune di Bari ,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Loiodice e Renato Verna, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ombrone 12 Pal. B;

Giunta e Consiglio comunale di Bari;

Commissione di Manutenzione della Corte D'Appello di Bari e Prefetto di Bari nella qualità di Commissario ad acta e Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

FATTO

  1. - La vicenda di cui si deve occupare il Collegio prende le mosse da un'iniziativa dell'Impresa Pizzarotti. Questa aveva partecipato ad una procedura indetta del Comune di Bari con bando del 14 agosto 2003, procedura denominata ?ricerca di mercato? e finalizzata alla realizzazione della cittadella giudiziaria di Bari, sulla base di un quadro esigenziale formulato dalla Commissione di Manutenzione presso la Corte d'Appello di Bari. Poiché la proposta della Pizzarotti era risultata la preferita fra quelle partecipanti, ed alla deliberazione di G.C. 1945/2003, recante tale determinazione, non era seguito alcun atto conseguente, tantomeno la messa in opera di attività funzionali alla concreta esecuzione dell'opera contemplata dal bando, l'Impresa aveva attivato la procedura di cui all'art. 21 bis della l. 1034/1971, dopo aver chiesto ?invano- che il Comune di Bari portasse ?a compimento tutte le procedure amministrative necessarie per la concreta realizzazione del progetto della Sede Unica degli Uffici Giudiziari?.

    Il ricorso proposto dinanzi al Tar Puglia ? Bari è stato respinto con sentenza della Sez. III n. 363/2007 dell?8.2.2007, fondata sul duplice rilievo della avvenuta conclusione del procedimento con la deliberazione di Giunta comunale n. 1945 /2003 (peraltro contenente accertamento del fatto che la proposta Pizzarotti era la preferibile alle altre pervenute e della rispondenza della stessa ad ogni richiesta del bando), e della insussistenza di una posizione giuridica tutelabile ex art. 21 l. n. 1034/1971.

    Donde l'appello della Impresa Pizzarotti, che aveva evidenziato come il procedimento amministrativo era proseguito anche dopo la deliberazione di G.C. n. 1945/2003, come attestato dalla nota del Ministero della Giustizia prot. n. 249 del 4 febbraio 2004, che aveva sollecitato la verifica della realizzabilità dell'opera anche a seguito dei mutamenti del quadro economico.

    L'appello è stato accolto, nei termini di cui si dirà, con decisione di questa Sezione n. 4267/2007, contenente ordine di conclusione del procedimento.

  2. - Alla inottemperanza del Comune (ritenuta tale da questo Giudice nonostante l'adozione della delibera di G.C. n. 61 del 4 febbraio 2008) ha fatto seguito una ulteriore decisione della Sezione (3817/2008) recante termine per provvedere e nomina di un Commissario ad acta (il Prefetto di Bari o suo delegato), per il caso di persistente inottemperanza.

    Il Prefetto di Bari ha ritenuto di delegare l'Avv. Vito Rotunno, già Avvocato distrettuale dello Stato di Bari.

    A propria volta il Comune ha posto in essere un procedimento, dichiarando così di ottemperare all'ordine del Giudice.

    Le attività rispettive del Commissario ad acta nominato e del Comune hanno ingenerato i procedimenti seguenti.

    B.a. - Il Commissario delegato, avendo ricevuto notizia che il Comune aveva istituito una commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute in sede di ricerca di mercato, con nota del 9 ottobre 2008 ha chiesto al Responsabile del Procedimento di comunicare se tale Commissione avesse dato inizio ai propri lavori, contestualmente richiedendo l'invio degli eventuali atti posti in essere. Inoltre, ha chiesto di sapere se la Commissione avesse già acquisito la documentazione relativa alla proposta Pizzarotti e, nel caso, dove e quando poter visionare la stessa.

    La suddetta nota non ha ricevuto riscontro da parte del comune di Bari.

    Indi, con nota dell?11 ottobre 2008, il Commissario ha chiesto alle parti chiarimenti sullo svolgimento e lo stato della procedura, sollecitando, a fini partecipativi, l'invio di note, osservazioni o documenti.

    L'impresa Pizzarotti ha riscontrato la nota, fornendo i chiarimenti richiesti e mettendo a disposizione del Commissario la documentazione inerente la procedura in questione, ed in particolare la propria proposta progettuale.

    A distanza di qualche giorno, con ordinanza istruttoria del 16 ottobre 2008, il Commissario ha ribadito la necessità di acquisire gli atti del procedimento, ed in particolare i verbali della commissione comunale deputata all'esecuzione del giudicato e l'ultima proposta progettuale dell'impresa Pizzarotti contenuta nei limiti di ? 3.000.000,00, al fine di ?verificare se la citata proposta sia in linea con le previsioni del bando?. Il Commissario ha inoltre rilevato la possibilità di demandare alla costituita Commissione comunale tale verifica, specificando, però, le direttive cui la stessa si sarebbe dovuta attenere: ?a) la verifica va compiuta con riferimento esclusivo all'offerta ?Pizzarotti? sopra menzionata; b) la verifica va operata alla stregua degli stessi criteri posti a base del bando; c) la ripetuta verifica dovrà interessare quegli aspetti della proposta progettuale che presentino caratteri di novità rispetto alle precedenti proposte della medesima impresa?.

    Quindi, ha ordinato all'Amministrazione di trasmettere i documenti indicati entro il 5.11.2008.

    Anche tale ordinanza è rimasta priva di riscontro da parte del Comune.

    Decorso il termine del 5 novembre senza che l'Amministrazione avesse trasmesso i documenti richiesti, il Commissario delegato, con determinazione del 6.11.2008 ha ritenuto opportuno definire la portata del dictum del Giudice amministrativo ed individuare le linee della propria azione, sulla scorta delle quali portare ad esecuzione l'ordine giurisdizionale. Precisamente, ha stabilito che, in ottemperanza al giudicato, egli avrebbe ristretto il campo della verifica alla sola proposta della Pizzarotti, risultata la prescelta come da bando, valutando se le offerte dell'Impresa avessero copertura finanziaria e se fossero valide, sotto l'aspetto tecnico e funzionale, alla luce dei parametri indicati dal bando di ricerca di mercato del 2003 e dell'allegato Quadro esigenziale.

    Indi, acquisiti i verbali della Commissione comunale di valutazione e avendo verificato che la Commissione stessa non si era attenuta alle direttive dettate con l'ordinanza istruttoria del 16.10.2008, il Commissario ha adottato il provvedimento del 21 novembre 2008 con cui ha dato atto ?in esecuzione della decisione Cons. Stato sez. V n. 4267/07: a) che le due offerte dell'impresa Pizzarotti sopra menzionate sono contenute nel quadro economico di riferimento e valide sotto il profilo tecnico-funzionale, alla stregua delle prescrizioni dell'avviso di procedura e del quadro esigenziale in esso richiamato; b) che l'offerta dell?1/10/04 (e successive modifiche) è in linea anche con le attuali disponibilità economiche del Comune di Bari?, ritenendo entro questi limiti ?concluso positivamente il procedimento relativo alla ?ricerca di mercato??.

    B.b. - Dal canto suo, il Comune ha posto in essere il seguente procedimento.

    Il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha adottato la determinazione n. 5951 del 3.9.2008, avente ad oggetto ?Nomina in ottemperanza all'ordine del G.A. contenuto nella sentenza C.D.S. V Sez. n. 3817/08, depositata il 31/07/2008 e notificata il 4/08/2008, dei componenti la commissione di valutazione delle proposte pervenute a seguito dell'indagine di mercato per l'amministrazione giudiziaria?,

    L'Amministrazione comunale, in sostanza, ha ritenuto di ottemperare all'ordine del Consiglio di Stato...

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