Sentenza nº 1705 da Council of State (Italy), 23 Marzo 2010

Data di Resoluzione23 Marzo 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gaetano Trotta, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Goffredo Zaccardi, Consigliere

Bruno Mollica, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

per la riforma

quanto al ricorso n. 10096 del 2009:

della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II n. 11396/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DI LOTTERIE NAZIONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA.

quanto al ricorso n. 10139 del 2009:

della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II n. 11396/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DI LOTTERIE NAZIONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA.

Sul ricorso numero di registro generale 10096 del 2009, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sisal S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Rodolfo Mazzei, Nino Paolantonio, con domicilio eletto presso Rodolfo Mazzei in Roma, via XX Settembre 1;

Consorzio Lotterie Nazionali, rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via A. Bertoloni N.44;

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sisal S.p.A. e di Consorzio Lotterie Nazionali e di Sisal Spa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2010 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Rodolfo Mazzei, Nino Paolantonio, Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, Carlo Malinconico e gli Avvocati dello Stato Roberta Tortora, Gaetano Zotta.

In sede di istanze preliminari è presente l'Avvocato dello Stato Federica Varrone.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Sul ricorso numero di registro generale 10139 del 2009, proposto da:

Consorzio Lotterie Nazionali, rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via A. Bertoloni N.44;

Sisal Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Rodolfo Mazzei, Nino Paolantonio, con domicilio eletto presso Rodolfo Mazzei in Roma, via XX Settembre 1; Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

FATTO

In forza di concessione regolata con atto convenzionale del 15/10/2003 e successive integrazioni, avente durata di sei anni e con scadenza al 31/5/2010, il Consorzio Lotterie Nazionali ( ex Lottomatica S.p.a.) è divenuto il gestore unico delle lotterie ad estrazione istantanea e differita.

E? intervenuta, quindi, la normativa di cui al decreto legge ( recante misure anticrisi) n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella legge n.102 del 3/8/2009 con cui il legislatore ha inteso modificare il regime concessorio di gestione di dette lotterie basato su un unico concessionario per addivenire ad un sistema multiconcessionario ( fino a quattro concessionari).

In particolare, al riguardo, l'art.21 , dal titolo ? rilascio di concessioni in materia di giochi? recita testualmente:

?1 Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita , nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte , competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità , economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione , relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie , ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

?2 La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio comprensivo del compenso dell?8 per cento dovuto ai punti di vendita per le lotterie ad estrazione istantanea , pari all?11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite , per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

?3 La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari ;

  1. offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale , esclusiva per il concessionario, costituito da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita , da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori dei beni o servizi;

?4) le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta , hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro ani. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente , da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

?5) Per garantire il mantenimento dell'utile erariale , le lotterie ad estrazione istantanea in dette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione??

?11)Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste? anche dal presente articolo , qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali ed immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalla concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione ?.?

L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, sulla scorta di quanto in proposito deciso dal legislatore nazionale, attivava la procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea a mezzo di bando di gara pubblicato il 19 agosto 2009 e il relativo capitolato d'oneri recanti la disciplina della procedura selettiva in parola.

Alla predetta gara presentava domanda di partecipazione il solo Consorzio Lotterie Nazionali, mentre SISAL S.p.A. , altro operatore primario nel settore dei giochi e delle scommesse (titolare della concessione del Superenalotto), non presentava domanda di partecipazione alla gara e impugnava innanzi al Tar del Lazio il succitato bando di gara per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle lotterie ad estrazione istantanea ( c.d. ? Gratta e Vinci?), il relativo capitolato d'oneri e gli annessi allegati

La ricorrente Società deduceva il carattere discriminatorio delle clausole del bando, il loro contrasto con i principi comunitari e nazionali sulla concorrenza , denunciando , in particolare, il chiaro favor per l'attuale concessionario in ragione della riserva di cui alla disposizione recata dal comma 5 del suindicato art.21 della legge n.102/09.

L'adito Tar, con sentenza n.11396/09, resa in forma semplificata, dopo aver respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata ex adverso dalle parti resistenti, ha accolto il proposto gravame, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

In particolare, il giudice di primo grado pur dando atto che ?gli atti di gara impugnati si muovono nel tracciato costituito dai commi? dell'art.21 citato, ha in sostanza rilevato come il meccanismo della procedura di selezione ha reso poco o per nulla praticabile, in ragione del contenuto discriminatorio delle condizioni apposte nel bando, l'osservanza dei principi comunitari e nazionali in tema di concorrenza, vanificando, in concreto l'intendimento del legislatore di passare da un sistema ? monoproviding? a quello ?multiproviding?.

Più specificatamente il TAR ha statuito che non sarebbe stata assicurata la par condicio tra i partecipanti aspiranti concessionari, con una sostanziale alterazione del mercato e tanto con riferimento alle prescrizioni della gara riconosciute come irrazionali e comunque discriminatorie, specificatamente individuate :

nella previsione di un diritto di ingresso alla gara, quale base d'asta, costituito dalla somma di 800 milioni di euro dovuta dagli aggiudicatari ( condizione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT