PROVVEDIMENTO 5 giugno 2019 - Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante. (19A03766)

LA BANCA D'ITALIA Vista la decisione n. 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticita' e idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo, come modificata dalla decisione n. 2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012;

Visto l'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che reca norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione (Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286);

Visto in particolare il comma 1 di detto articolo che sostituisce l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, disciplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell'autenticita' e idoneita' alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonche' in materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere;

Viste le modifiche apportate al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e in particolare: l'art. 8, comma 2-bis, che prevede che gli operatori non finanziari di cui al comma 2, lettera b) del medesimo decreto-legge, che svolgono professionalmente attivita' di trattamento delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia;

l'art. 8, comma 2-ter, che prevede che la Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti di iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza;

Visto il comma 7 del citato art. 8, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante;

Viste le modifiche apportate all'art. 145 del decreto legislativo 1°...

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