DELIBERA 22 dicembre 2017 - Fondo sanitario nazionale 2017. Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 123/2017). (18A02751)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e delle Province autonome;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, le quali prevedono rispettivamente che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri per l'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali e che le quote spettanti sono comunque rese indisponibili;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito con legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare il comma 7 dell'art. 3-ter recante «Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», che autorizza, a valere sulla dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), ed in particolare l'art. 1, comma 562, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui al decreto-legge n. 211 del 2011 sopra citato, deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008;

Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilita' del Fondo sanitario...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT